19. Sentenza 11 giugno 1970 della I. Corte civile nella causa La Ginevrina contro F.lli Marci e liteconsorti.
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Regeste
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Art. 465 LMV. Inverkehrbringen feuergefährlicher Reinigungsmittel. Art. 41 und 55 OR.
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2. Grenzen der Pflicht des Verkäufers, den Erwerber von feuergefährlichen Reinigungsmitteln auf die Gefahr, die mit dem Gebrauch solcher Mittel verbunden ist, aufmerksam zu machen: Diese Pflicht ist in Art. 465 LMV abschliessend geregelt (Erw. 6).
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3. Verhältnis zwischen der Haftung des Geschäftsherrn gemäss Art. 55 OR und seiner Haftung nach Art. 41 OR (Erw. 7).
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Sachverhalt
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A.- Irene Büchler comperò nel maggio 1965 tre litri di gasolina nella drogheria della società in nome collettivo Fratelli Marci, Locarno, con l'intenzione di usarne per pulire un mantello di suo marito. Friedrich Dreyer, dipendente della ditta, consegnò la merce richiesta in tre bottiglie da un litro cadauna e raccomandò all'acquirente di essere molto prudente nell'usare la sostanza, di natura infiammabile, di non deporla in luogo caldo e di adoperarla con finestre e porte aperte.
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Irene Büchler conservò la gasolina nel lavatoio sito al pianterreno della sua abitazione. In questo locale, il mattino del 5 agosto 1965, si accinse a pulire il mantello; versò i tre litri di gasolina in una bacinella, vi immerse il mantello e strofinò la stoffa. Seguendo il consiglio del droghiere, lasciò aperte le finestre, nonchè la porta tra il lavatoio e le scale che conducono al primo piano. Terminato il lavoro, appese il mantello ad asciugare, e versò nella vasca del gabinetto di decenza la gasolina rimasta. Pochi minuti dopo, quando Irene Büchler era già salita al primo piano, un'esplosione distrusse la casa. Le scintille prodotte dalla lavatrice automatica sita nel lavatoio, e in funzione al momento della lavatura del mantello, avevano acceso i vapori della gasolina.
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B.- I coniugi Büchler avevano assicurato la casa contro i pericoli del fuoco e delle esplosioni presso la società di assicurazioni "La Ginevrina". Questa versò loro la somma di fr. 225 000.-- e convenne davanti al Pretore di Locarno-città la ditta Fratelli Marci e il droghiere Dreyer per il pagamento di fr. 205 000.-- oltre il 5% di interessi dal 18 novembre 1965. Essa rimproverava in sostanza ai convenuti di aver causato l'esplosione con un atto illecito, e d'aver violato l'art. 465 dell'ordinanza sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo del 26 maggio 1936 (ODerr.).
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Il Pretore respinse l'azione. Con sentenza del 29 dicembre 1969, la Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'attrice, ne respinse il ricorso, confermando il giudizio pretoriale.
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C.- "La Ginevrina" impugna la sentenza di seconda istanza davanti al Tribunale federale, mediante un tempestivo ricorso per riforma. Essa chiede l'accoglimento della petizione. I convenuti propongono di respingere il ricorso.
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Considerando in diritto:
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Questa disposizione, nella seconda frase, vieta unicamente di "porli in vendita come prodotti per smacchiare vestimenta". Tale nozione di messa in vendita è più ristretta di quella della messa in commercio, fissata nell'art. 4 ODerr. L'art. 465 cpv. 3, seconda frase, ODerr. vieta unicamente di propagandare gli accennati prodotti come adatti a scopi di pulitura, non di venderli agli interessati che vogliono usarli per pulire capi di vestiario. Pone in vendita una sostanza come prodotto smacchiante il venditore che, nell'intento di stimolarne la vendita, attira l'attenzione su tali qualità con degli affissi o con etichette, o anche solo verbalmente. Che l'ordinanza non intende vietare la semplice messa in commercio di idrocarburi facilmente volatilizzabili come smacchiatori, risulta dall'art. 486 cpv. 1 lett. b ODerr, dove nei testi francese e italiano, tra gli scopi della benzina destinata a usi domestici, si annovera espressamente anche la pulitura di capi di vestiario.
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La sentenza impugnata non accerta che Dreyer, oppure la ditta Fratelli Marci, abbiano reclamizzato la vendita di gasolina como prodotto smacchiatore ai sensi delle suddette considerazioni. Essa constata unicamente che Irene Büchler si è recata nel negozio dei Fratelli Marci per acquistare due o tre litri di gasolina, intendendo pulire il mantello di suo marito, e che Dreyer, assecondando il suo desiderio, gliene ha venduto 3 bottiglie di un litro. L'attrice non afferma che i convenuti abbiano raccomandato al pubblico l'acquisto di gasolina quale prodotto smacchiatore. Le bottiglie in cui Irene Büchler acquistò la gasolina non recavano d'altra parte nessuna iscrizione che potesse far pensare ad una sua messa in vendita come smacchiatore, ai sensi della disposizione citata. Al contrario, le bottiglie portavano solo un'etichetta con la scritta "Gasolina" e il nome della ditta che la forniva. Stando alla deposizione di Dreyer, tale etichetta fu incollata sulle bottiglie solo al momento della vendita. I recipienti con lo stampo delle parole "Gift, poison, veleno" e del teschio erano destinati alla vendita di qualsiasi sostanza velenosa, e non esclusivamente della gasolina, e furono presumibilmente riempite solo al momento della vendita. Al convenuto non si può quindi rimproverare di aver violato l'art. 465 cpv. 3 seconda frase ODerr.
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La divisione dell'igiene del dipartimento delle opere sociali del Cantone Ticino, in una pubblicazione apparsa sul foglio ufficiale no. 15 del 21 febbraio 1964, attirava l'attenzione su alcune modifiche dell'ODerr. e scriveva, in merito all'art. 465 ODerr., quanto segue:
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"Divieto della messa in commercio di liquidi smacchiatori e per la pulitura di indumenti contenenti benzolo e tetracloruro di carbonio. La vendita di liquidi smacchiatori è limitata a 3 dl alla volta. E vietato mettere in commercio per uso domestico tali liquidi con allusioni all'impiego per la pulitura di indumenti."
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Questa pubblicazione non può essere fatta rientrare tra le "disposizioni più minute in materia di sicurezza" emanate dal Cantone ai sensi dell'art. 465 cpv. 4 ODerr. Essa può solo essere concepita come un sunto, in parte peraltro impreciso, dell'art. 465 ODerr. La pubblicazione non è atta a vietare un atto permesso ai sensi dell'art. 465 cpv. 3 prima frase ODerr.
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Detto articolo limita unicamente la capienza dei recipienti, in cui i detersivi liquidi possono venir venduti, ma non la quantità di prodotto che può venir venduta alla stessa persona. Lo scopo della limitazione va palesemente cercato nell'intento di evitare esplosioni di grossi recipienti. Dello stesso parere sopra enunciato è del resto il chimico cantonale.
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Dreyer avrebbe pertanto potuto senz'altro vendere a Irene Büchler 10 bottiglie di 3 dl di gasolina. Il fatto che egli abbia venduto 3 bottiglie di un litro non ha nessun nesso causale con l'esplosione, come la precedente istanza ha costatato in modo vincolante. L'esplosione non avvenne a causa della misura dei recipienti destinati a contenere i tre litri di gasolina; infatti, il liquido era già stato usato quando si verificò l'evento. La violazione del divieto dell'art. 465 cpv. 3, prima frase, ODerr. non può pertanto obbligare Dreyer a risarcire il danno. 5. - Sulle bottiglie in esame mancava l'iscrizione "facilmente infiammabile", che l'art. 465 cpv. 2 ODerr. prescrive per le sostanze smacchiatrici facilmente infiammabili.
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La Corte cantonale afferma che questo fatto non è causale per l'esplosione, Irene Büchler sapendo che la gasolina era facilmente infiammabile, tanto che ha usato particolari precauzioni durante la pulitura. La precedente istanza ha quindi accertato in modo vincolante che i vapori di gasolina si sarebbero incendiati anche se Dreyer avesse adempiuto a quanto prescritto. La mancata applicazione dell'etichetta non è elemento tale da comportare per il convenuto l'obbligo di risarcire il danno.
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Con la vendita della gasolina Dreyer non ha tuttavia creato un pericolo concreto. La sostanza venduta non costituiva un pericolo per nessuno, se fosse stata usata con le dovute cautele. Il pericolo concreto è nato solo al momento in cui l'acquirente usò, circa tre mesi dopo, la gasolina per pulire un mantello in un locale dove contemporaneamente era in funzione la lavatrice elettrica. Può darsi che Dreyer avrebbe potuto prevedere simile evento, siccome l'esperienza insegna che di tanto in tanto nell'economia domestica dei vapori di benzina vengono accesi da scintille elettriche.
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Questo non comportava però l'obbligo per Dreyer di rendere attenta l'acquirente su tali astratti pericoli, alla stessa stregua che il venditore di automobili non è tenuto a rendere attento l'acquirente sui pericoli della circolazione stradale o l'armaiolo ad orientare l'acquirente di un'arma da fuoco sui pericoli che comporta un'errata manipolazione della stessa, solo perchè sono causa di molti incidenti.
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Il dovere d'informare chi usa, a scopo domestico, particolari sostanze smacchiatrici e detersivi liquidi da parte di chi li mette in commercio, è regolato in modo essauriente dall'art. 465 ODerr. Il pericolo di una facile infiammabilità basta che sia indicato con la scritta chiara e ben visibile "facilmente infiammabile". La legge non richiede al venditore un ulteriore obbligo d'informazione e di avvertenza, posto che l'acquirente del detersivo sia in possesso delle normali capacità di discernimento. L'acquirente deve preoccuparsi da solo che l'astratto pericolo d'incendio non si concretizzi. L'istruzione sul modo in cui la sostanza o i suoi vapori sono infiammabili non è compito del venditore; spetta bensì all'acquirente sapersi adeguare, tenendo conto di quanto insegna l'esperienza.
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Il fatto che il convenuto non abbia reso attenta l'acquirente sulla possibilità di incendio dei vapori di gasolina causato dalle scintille di un elettrodomestico e di conseguenza non le abbia consigliato di eseguire la pulitura unicamente all'aperto, non può essere fatto assurgere a colpa. Alla luce di quanto ha constatato la Corte cantonale, il convenuto non era a conoscenza che Irene Büchler intendeva pulire il mantello vicino ad una lavatrice in funzione. Dreyer non ha cagionato a Irene Büchler un danno ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO. L'azione, in quanto promossa contro di lui, dev'essere quindi respinta.
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L'attrice dà poi per dimostrato il buon fondamento della sua azione, imputando a Dreyer e alla ditta Fratelli Marci di aver commesso un atto illecito.
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Il padrone dell'azienda è tenuto a risarcire i danni che il suo impiegato od operaio ha cagionato per atto illecito nell'esercizio delle sue incombenze di servizio, salvo che provi di avere usato tutta la diligenza per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza (art. 55 cpv. 1 CO). Nella fattispecie, non potendosi addebitare a Dreyer nessun comportamento scorretto, la società in nome collettivo Fratelli Marci non è tenuta a rispondere ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CO.
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Anche il padrone di un'azienda può comunque commettere un atto illecito ai sensi dell'art. 41 CO. L'assicuratore che ha risarcito i danni può quindi, di regola, far valere contro di lui un diritto di regresso, dato che, secondo l'art. 51 cpv. 2 CO, deve assumere in primo luogo il risarcimento del danno colui che l'ha commesso per atto illecito.
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Il Tribunale federale, in prassi costante, reputa però che il padrone dell'azienda non è responsabile per colpa propria, giusta l'art. 41 CO, se ha tralasciato di istruire e sorvegliare diligentemente il suo dipendente, autore del danno. Tale omissione giustifica solo la responsabilità ai sensi dell'art. 55 CO nei rapporti extracontrattuali (RU 77 II 248, 80 II 350). Il padrone d'azienda è tenuto a rispondere per atto illecito, in seguito ad una azione o ad un'omissione di un suo dipendente, solo se gli si può addebitare d'aver impartito istruzioni illegali (RU 80 II 251).
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Un simile comportamento, contrariamente all'opinione dell'attrice, non può tuttavia essere dedotto dalla circostanza che nel negozio della ditta Fratelli Marci era in vendita della gasolina per la pulitura di abiti in bottiglie da un litro, e nemmeno dal fatto che, all'atto della vendita, non si è accennato alla possibilità che i vapori di gasolina si infiammassero a causa di una scintilla scaturita da una lavatrice. Già si è detto che l'intenzione dell'acquirente di usare gasolina per pulire degli abiti, non ha reso illecita la vendita, la quale nemmeno era illecita se il venditore era a conoscenza di tale intenzione. La vendita di bottiglie da un litro, invece che da tre dl, non può essere considerata la causa dell'esplosione.
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Il quesito di sapere se una società in nome collettivo è responsabile dell'atto illecito commesso da un socio nell'esercizio del commercio sociale, può rimanere aperto.
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Il Tribunale federale pronuncia:
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Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
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