BGE 100 II 241 |
35. Estratto della sentenza 21 marzo 1974 della II Corte civile nella causa LV contro IP |
Regeste |
Art. 148 Abs. 3 ZGB. |
2. In der Scheidungsklage nach vorangegangener Trennung kann sich eine Partei auch auf Tatsachen und Scheidungsgründe berufen, die sie im Trennungsprozess nicht vorgebracht hat (Erw. 3). |
Sachverhalt |
A.- Con petizione 29 settembre 1958, L V chiese al Pretore di pronunciare la separazione a tempo indeterminato. Il marito rispose, proponendo, in via riconvenzionale, l'azione di divorzio. Egli affermò che il comportamento geloso, collerico e ingiurioso della moglie gli aveva reso impossibile la vita in comune. La moglie replicò attribuendo al marito la colpa esclusiva del turbamento coniugale. Le parti trovarono nondimeno un accordo e, il 30 settembre 1960, stipulavano una convenzione, mediante la quale, costatato il profondo turbamento dei rapporti fra i coniugi, convenivano di chiedere la separazione e determinavano le prestazioni alimentari del marito.
|
Con sentenza dello stesso giorno, il Pretore pronunciò la separazione. Nelle motivazioni fece rilevare che l'unione coniugale, benchè non irreparabilmente compromessa, risultava comunque profondamente turbata. Era però superfluo sindacare a chi dovesse essere ascritta la colpa preponderante dell'anzidetta situazione.
|
B.- Il 19 agosto 1964, IP interpose l'azione di divorzio. Egli richiamò i motivi esposti nel primo procedimento ed aggiunse che i rapporti fra le parti erano peggiorati a causa degli ostacoli frapposti dalla convenuta al diritto di visita delle figlie. La moglie si oppose alla petizione, attribuendo al marito la colpa esclusiva del turbamento coniugale e, contro la sentenza di divorzio del Pretore, si aggravò al Tribunale di appello, chiedendo un aumento della pensione alimentare e un'indennità ai sensi dell'art. 151 CC.
|
La I Camera civile del Tribunale di appello ha respinto, con sentenza 10 ottobre 1973, il ricorso principale della convenuta e accolto un ricorso adesivo dell'attore.
|
E.- LV ha interposto al Tribunale federale un ricorso per riforma, mediante il quale conferma le sue richieste a'sensi degli art. 151 e 152 CC.
|
Considerando in diritto: |
2. Secondo la ricorrente, la Corte cantonale avrebbe anzitutto violato l'art. 148 cpv. 3 CC. Nel giudizio su un'azione di divorzio, proposta dopo il periodo di separazione, si può tener conto - essa afferma - solo dei fatti posti a fondamento della sentenza di separazione e di quelli posteriori, ma non, per una nuova e diversa valutazione, delle circostanze già allegate in quel procedimento; i fatti anteriori potrebbero costituire oggetto di una nuova valutazione solo se allegati per la prima volta nel processo di divorzio. Ora, la Corte cantonale si sarebbe fondata soprattutto su fatti già allegati e valutati nella causa di separazione, valutandoli diversamente; ciò che sarebbe inammissibile.
|
a) L'art. 148 cpv. 3 CC prescrive al giudice di pronunciarsi sui motivi della precedente causa come su altri sopravvenuti.
|
A tale riguardo non è tuttavia determinante che i fatti concludenti si siano verificati prima piuttosto che dopo la sentenza di separazione. Per il divorzio può essere concludente tanto un adulterio commesso dopo la separazione quanto circostanze verificatesi in precedenza. Il giudice del divorzio è bensì vincolato agli accertamenti di fatto effettuati dal giudice della separazione, ma non alla valutazione giuridica fattane da quest'ultimo (HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, III ed. p. 111 e citazioni).
|
Ad ogni modo - come ammette anche la ricorrente - l'art. 148 cpv. 3 CC non esclude che la sentenza di divorzio sia fondata - come in concreto - su prove riferentisi a fatti precedenti il giudizio di separazione, ma non mai prima allegati (RU 71 II 201, 74 II 5).
|
b) In realtà, si deve escludere un nuovo accertamento solo per quei fatti che il giudice della separazione ha giá accertato. Non si vede come il giudice del divorzio, che è libero di valutare le allegazioni delle parti agli effetti del nuovo giudizio, debba disattendere dei fatti concludenti solo perchè già stati allegati per la causa di separazione, specie quando questo giudice li ha disattesi perchè non determinanti per il suo giudizio. Comunque, ad un siffatto accertamento, non si oppongono nè la lettera nè lo spirito dell'art. 148 cpv. 3 CC. Le stesse considerazioni valgono anche per l'assunzione di mezzi di prova già proposti o assunti nel processo di separazione. Anche a questo riguardo, il giudice del divorzio può assumere dei testi già proposti ma non sentiti nel processo di separazione; nè si può vietargli di riassumere un teste già sentito purchè sia chiamato a deporre su fatti che erano apparsi inconcludenti nel processo diretto ad ottenere solo la separazione, ma che risultano rilevanti nel processo di divorzio.
|
c) Nel caso particolare le due istanze cantonali hanno pronunciato, rispettivamente confermato, il divorzio, fondandosi sostanzialmente su deposizioni di testi già proposti, ma non sentiti, nel processo conclusosi con la separazione. In un tale modo di procedere non può essere ravvisata alcuna irregolarità. Infatti, il Pretore aveva omesso l'audizione testimoniale, non perchè i testi proposti non fossero degni di fede o fossero stati indicati per deporre su fatti irrilevanti, ma perchè, avendo il convenuto accettato la separazione ed essendosi le parti accordate sulle relative conseguenze accessorie, bastava per pronunciare il richiesto provvedimento la costatazione della profonda turbazione coniugale. Riproposta l'azione di divorzio e dovendosi decidere sulle cause della distruzione del vincolo matrimoniale, nonchè sulle rispettive colpe delle parti, il Pretore non poteva rifiutare l'audizione dei testi a tale scopo proposti, senza violare il diritto processuale dell'attore a provare le sue allegazioni.
|
Quand'anche una parte avesse sottaciuto determinati motivi nel primo processo a scopi di tattica processuale - ciò che in concreto non risulta comunque provato - nulla le impedirebbe di addurli nel secondo. Nessuna disposizione legale obbliga le parti, anche se concludono al divorzio, ad esporre ogni motivo rilevante per il giudizio (cfr. RU 71 II 202). È neppure si può pretendere - come fa la ricorrente - che nella rinuncia al divorzio da parte del marito e nel successivo accordo sulla separazione debbasi ravvisare il perdono alle eventuali ingiurie o maltrattamenti subiti in precedenza. Una diversa conclusione potrebbe essere condivisa, al massimo, se il marito, ritirando la domanda di divorzio, avesse accettato, esplicitamente e senza riserve, la petizione della moglie. In concreto, risulta dagli atti che il Pretore ha pronunciato il suo giudizio di separazione su richiesta reciproca delle parti senza indicare che una parte abbia condiviso le allegazioni dell'altra. Non si può pertanto escludere che il marito abbia limitato la sua domanda alla separazione per evitare alle figlie, allora in tenera età, gli inconvenienti psicologici e sociali di un divorzio dei genitori.
|
Non si comprende d'altronde come la ricorrente possa affermare che la dichiarazione della Corte cantonale, secondo cui il giudice di prima istanza ha anzitutto pronunciato la separazione nella speranza di una futura riconciliazione, non risulta provata. Tale speranza, peraltro ora non determinante, è infatti esplicitamente espressa a pagina 8 della sentenza 30 settembre 1960.
|