BGE 112 II 463 |
76. Estratto della sentenza 24 febbraio 1986 della II Corte civile nella causa Sabesa S.A. contro "Continentale" Compagnia Generale di Assicurazioni S.A. (ricorso per riforma) |
Regeste |
Voraussetzungen für das Wiederaufleben der Haftung des Versicherers im Sinne von Art. 21 Abs. 2 VVG. |
Dai considerandi: |
1. L'assicurato che non versa il premio stabilito contrattualmente alla scadenza o nel periodo di rispetto concesso dalla polizza "dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida"; se la diffida rimane senza esito l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza di questo termine (art. 20 cpv. 1 e 3 LCA). Ove l'assicuratore abbia richiesto il premio nelle vie legali entro due mesi dalla scadenza del termine o abbia accettato il premio più tardi, "la sua responsabilità rinasce dal momento in cui il premio arretrato venga pagato con interessi e spese" (art. 21 cpv. 2 LCA). Quand'anche simili accessori siano di modesta entità, il pagamento dev'essere totale, in difetto di che il contratto non si ripristina (ROELLI/KELLER, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, II edizione, pag. 363; KOENIG, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, III edizione, pag. 124; MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, II edizione, pag. 275; VIRET, Diritto delle assicurazioni private, Zurigo 1986, pag. 122 supra; cfr. sentenza del 10 maggio 1928 in re "Helvetia" pubblicata in: Sentenze di tribunali civili svizzeri nelle contestazioni di diritto privato in materia d'assicurazione, VI raccolta, pag. 229 n. 111 consid. b). Rimane salva l'ipotesi che una diversa volontà dell'assicuratore abbia a emergere dalle circostanze (art. 69 e 85 cpv. 1 CO).
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