35. Estratto della sentenza del 25 settembre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Matop N.V. contro Valentino Parfums S.a.s. di Nino Trapani, Gaetano Trapani (Nino) e Valentino Parfums International B.V. (ricorsi)
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Regeste
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Arrest.
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Considerando in diritto:
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La ricorrente menziona correttamente la giurisprudenza del Tribunale federale, che, per quanto riguarda la questione del sequestro di beni appartenenti a terzi, è stata recentemente riassunta in DTF 106 III 86 e DTF 107 III 104 consid. 1. Nel caso concreto si tratta però di circostanze particolari: la creditrice ha chiesto il sequestro dei medesimi oggetti - le azioni e altri beni intestati alla Eurocurt S.A. e alla Hildelman AG ma appartenenti ai debitori - in tre procedure avviate contro tre debitori distinti. Con ciò essa afferma che in un caso i beni suddetti appartengono alla Valentino Parfums S.a.s., nel secondo caso a Gaetano Trapani e nell'ultimo caso alla Valentino Parfums International B.V. Poiché i beni in questione sono sempre i medesimi, le indicazioni della creditrice sulla proprietà degli stessi sono contraddittorie e fra loro inconciliabili. La situazione è analoga a quella esaminata dal Tribunale federale in DTF 82 III 70 segg., dove è stato deciso che la poca chiarezza delle indicazioni del creditore concernenti la proprietà dei beni da sequestrare comporta la nullità dell'esecuzione del sequestro (cfr. anche la sentenza del 15 agosto 1979 in re Cinetelevision, parzialmente pubblicata in DTF 105 III 140).
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In un caso come questo è incomprensibile come le azioni sequestrate nelle procedure promosse contro i tre debitori potranno essere pignorate e poi realizzate. Se non vi saranno rivendicazioni di proprietà di terzi, l'ufficio di esecuzione e fallimenti non potrà sapere nell'ambito di quale esecuzione procedere alla realizzazione dei beni. Infondata è l'obiezione sollevata a questo proposito dalla ricorrente, secondo la quale tali questioni non debbono necessariamente essere risolte in questo stadio della procedura: il sequestro può colpire solamente beni che potranno in seguito essere pignorati e realizzati. Ma anche in caso di rivendicazione dei beni sequestrati, da parte dei tre debitori tra di loro o di altri pretendenti, il procedimento esecutivo si urterebbe a contraddizioni insormontabili: nelle cause di rivendicazione della proprietà la creditrice dovrebbe assumere atteggiamenti contraddittori, sostenendo di volta in volta che gli oggetti sequestrati appartengono a un debitore differente. I risultati di simili procedure sarebbero ovviamente assurdi.
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Se la creditrice intende far sequestrare beni intestati a terzi, non al debitore, essa deve indicare in modo inequivocabile che ritiene questi beni di proprietà di un determinato debitore. Se per la medesima pretesa essa procede contro più debitori, deve prima decidere quali beni reputa appartenere all'uno o all'altro debitore. Indicazioni a questo proposito contraddittorie comportano la nullità dell'esecuzione del sequestro, come giustamente ha deciso l'autorità cantonale di vigilanza.
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