BGE 112 III 5 |
2. Estratto della sentenza 22 gennaio 1986 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa Valli S.A. contro Amministrazione speciale della Timesa Microelectronics S.A. in fallimento (ricorso) |
Regeste |
Konkursverfahren (Art. 221 ff. SchKG); Rekurs an das Bundesgericht (Art. 19 SchKG). |
Dai considerandi: |
4. Durante la liquidazione del fallimento gli interessi dei creditori sono curati dall'amministrazione, che è abilitata a impugnare un sindacato dell'autorità di vigilanza ove reputi quest'ultimo pregiudizievole per i creditori nel loro insieme (DTF 106 III 26 consid. 1 con richiami). In tal caso l'amministrazione agisce sulla scorta dei poteri di rappresentanza che le competono giusta l'art. 240 LEF (DTF 96 III 107 consid. 1). Il creditore individuale non può salvaguardare interessi comuni (SIMOND in: FSJ n. 627 pag. 5 § 3; SORG, Das Beschwerdeverfahren in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Kanton Zürich, tesi, Zurigo 1953, pag. 50), né del resto l'amministrazione può difendere interessi particolari (DTF 103 III 10 consid. 1). Il creditore può reclamare contro l'operato (attivo od omissivo) dell'amministrazione qualora ravvisi la mancata tutela dei propri interessi o degli interessi dei creditori in genere (art. 241 LEF), ma - se non ha avuto qualità di parte davanti all'autorità di vigilanza - non può ricorrere singolarmente al Tribunale federale contro una decisione favorevole a un altro creditore, a meno che sia toccato nei suoi interessi specifici (v. SIMOND, pag. 4 § 2; SORG, pag. 47 con citazioni). Il diritto al dividendo fallimentare non è una prerogativa della ricorrente. Il gravame si rivela così improponibile, e ciò osta d'acchito al conferimento dell'effetto sospensivo.
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