BGE 131 III 660
 
87. Estratto della sentenza della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa A. SpA contro B. e consorti, nonché Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Can- tone Ticino, quale autorità di vigilanza (ricorso LEF)
 
7B.114/2005 del 12 ottobre 2005
 
Regeste
Art. 39 Abs. 2 LugÜ und Art. 91 Abs. 4 SchKG; Kompetenzabgrenzung zwischen Zwangsvollstreckungsbehörden und Richter, welcher die provisorische Pfändung als Sicherungsmassnahme im Sinne des LugÜ anordnet; Auskunftspflicht Dritter.
Über das Vermögen des Schuldners müssen nur diejenigen Dritten - im konkreten Fall Rechtsanwälte - Auskunft geben, welche Vermögensgegenstände des Schuldners verwahren oder denen gegenüber dieser Guthaben hat (E. 6).
 
Sachverhalt
La A. SpA, dopo aver ottenuto con ordinanza 24 giugno 2004 dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo di beni di B., ha avviato il procedimento di merito per ottenere il risarcimento dei danni subiti in seguito ai reati accertati in una sentenza penale italiana di primo grado non ancora cresciuta in giudicato. La causa di merito è stata sospesa fino all'esito del procedimento penale, ad istanza dell'attrice.
In applicazione della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (CL; RS 0.275.11), il 31 gennaio 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dalla A. SpA, ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la predetta ordinanza del Tribunale di Monza. Ha altresì ordinato quale provvedimento conservativo all'Ufficio di esecuzione di Lugano di procedere al pignoramento provvisorio ex art. 83 LEF di tutti i beni di B., specificando che a tale pignoramento erano applicabili gli art. 89 segg. LEF ad esclusione degli art. 90 e 56-63 LEF.
Il 4 febbraio 2005 l'Ufficio di esecuzione ha comunicato allo studio degli avvocati E., F. e G. il pignoramento provvisorio, con la precisazione che esso si estendeva in particolare ad "ogni documento relativo alla convenuta o a entità giuridiche delle quali è avente diritto economico". Dopo essersi scontrato con il rifiuto dell'avvocato E., il 22 marzo 2005 l'Ufficio ha ingiunto al predetto studio legale di comunicare quanto indicato nell'avviso del 4 febbraio 2005.
Con sentenza 14 giugno 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha accolto i ricorsi presentati dagli avvocati E., F., e G. e ha annullato il provvedimento 22 marzo 2005 segnatamente per quanto ordina ai predetti avvocati di comunicare gli oggetti del pignoramento provvisorio. L'autorità di vigilanza ha reputato di dover colmare una lacuna legislativa e ha ritenuto che gli avvocati dovranno unicamente informare l'Ufficio quando nella causa di merito pendente in Italia ed attualmente sospesa sarà emanata una sentenza definitivamente riconosciuta in Svizzera. Ciò conformemente agli obblighi imposti dal diritto italiano ad un terzo debitore confrontato con un sequestro conservativo.
Contro tale sentenza è insorta al Tribunale federale la A. SpA, chiedendo che i rimedi cantonali dei predetti tre avvocati siano dichiarati inammissibili o, subordinatamente, respinti. B. e gli avvocati E., F. e G. hanno proposto la reiezione del gravame.
Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato la causa all'autorità di vigilanza per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
 
Dai considerandi:
 
Erwägung 4
4.1 Giusta l'art. 39 cpv. 2 CL la decisione che accorda l'esecuzione implica l'autorizzazione a procedere a provvedimenti conservativi sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione. Il diritto del giudice adito, e quindi in concreto il diritto svizzero, definisce il tipo di misure che possono essere ordinate (DTF 126 III 438 consid. 3). Il diritto svizzero non prevede tuttavia alcuna norma che stabilisce in modo esplicito le misure che possono entrare in considerazione. Per tale motivo la dottrina - divisa - suggerisce diverse possibilità (sequestro, pignoramento provvisorio, inventario ai sensi dell'art. 162 LEF, misure cautelari del diritto cantonale), utilizzate dai tribunali cantonali aditi (v. i riferimenti citati nella DTF 126 III 438 consid. 4 e 5; MATTHIAS STAEHELIN, Commento basilese, n. 34 segg. ad art. 30a LEF; GERHARD WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 3a ed., pag. 462 seg.). Nella DTF 126 III 438 il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che l'autorità cantonale che si rifiuta di ordinare un sequestro quale misura conservativa ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CL non cade nell'arbitrio. In tale sentenza viene implicitamente riconosciuta ai tribunali cantonali la facoltà di poter scegliere - almeno fra il pignoramento provvisorio e il sequestro - l'istituto che ritengono più adeguato, con gli eventuali adattamenti che esige la citata norma convenzionale (DTF 126 III 438 consid. 4b). Ora, atteso che non compete all'Ufficio di esecuzione o alla sua autorità di vigilanza decidere se debba essere ordinato un pignoramento provvisorio od un altro provvedimento, spetta al giudice dell'exequatur, che ha scelto quale misura conservativa un istituto della LEF, renderlo conforme alle esigenze della Convenzione.
4.2 In presenza di un pignoramento provvisorio ordinato dal giudice quale provvedimento conservativo ai sensi dell'art. 39 CL, la posizione dell'Ufficio incaricato di eseguirlo è assimilabile a quella che riveste nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro ai sensi dell'art. 275 LEF (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid. 1), atteso che pure in materia di sequestro l'Ufficio deve eseguire un provvedimento conservativo ordinato dal giudice, applicando - per analogia - le norme disciplinanti il pignoramento (sentenza 7B.14/2001 / 7B.15/2001 del 28 febbraio 2001, consid. 3c). L'Ufficio non può riesaminare le condizioni di merito da cui dipende l'emanazione del decreto di sequestro, ma la sua competenza decisionale è limitata al controllo della regolarità formale del decreto e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF (DTF 129 III 203 consid. 2.3).
4.3 Se, come in concreto, il giudice previsto dalla Convenzione pronuncia un pignoramento provvisorio adattato alle esigenze dell'art. 39 cpv. 2 CL, l'Ufficiale dovrà eseguirlo, senza tuttavia poter verificare - parimenti a quanto accade nell'esecuzione di un sequestro - le basi dell'incarico affidatogli (sentenza 7B.249/2000 del 10 novembre 2000, consid. 1). Ritenendo di potere essa stessa modificare un provvedimento conservativo emanato dal giudice al fine di renderlo conforme alle esigenze della Convenzione, l'autorità di vigilanza non si limita alla verifica della regolarità formale della pronunzia o alle misure di esecuzione propriamente dette, ma procede inammissibilmente ad un esame dal profilo materiale della decisione giudiziaria, controllando se questa è conforme al diritto procedurale internazionale. Così facendo, essa invade la competenza del giudice che ordina le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL a cui spetta di scegliere quelle più adeguate, di procedere ai necessari adattamenti (supra consid. 4.1), infine di vegliare affinché esse esplichino effetti rispondenti al diritto procedurale internazionale. Giova rilevare che se le misure conservative ordinate dal giudice del riconoscimento dovessero esplicare effetti più estesi della decisione che devono garantire e violare il diritto convenzionale, la parte contro cui l'esecuzione viene accordata può impugnare la decisione giudiziaria prevalendosi del sistema di protezione giuridica previsto dalla Convenzione di Lugano (v. art. 36 e 37 CL; cfr. JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 11 ad art. 47).
4.4 Nella fattispecie in esame, il tribunale che ha ordinato il pignoramento provvisorio non ha preso nella propria decisione alcuna particolare disposizione concernente l'art. 91 cpv. 4 LEF. Ciò significa che l'Ufficio deve applicare tale norma senza alcuna limitazione sgorgante dal diritto dello Stato estero. In concreto, quindi, ricordato come l'Ufficiale si trova in una situazione paragonabile a quella che ha nell'ambito dell'esecuzione di un sequestro, l'obbligo d'informazione degli avvocati nasce al momento in cui sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi, a guisa della giurisprudenza secondo cui l'obbligo di informare del terzo, detentore dei beni sequestrati, sorge unicamente dopo lo spirare del termine di opposizione al sequestro, rispettivamente dopo una decisione definitiva sull'opposizione allo stesso (DTF 125 III 391 consid. 2e).
4.5 In conclusione si può ribadire che al giudice dell'exequatur compete di ordinare le misure conservative dell'art. 39 cpv. 2 CL, scegliendo fra i vari istituti previsti dal diritto svizzero quello più adeguato e procedendo agli adattamenti imposti dalla predetta norma, e che tale decisione giudiziaria può essere impugnata con i rimedi previsti dalla Convenzione. Per contro, le autorità di esecuzione, e di conseguenza pure gli organi preposti alla loro sorveglianza, non possono modificare la decisione giudiziaria pretendendo di adattarla alle esigenze della Convenzione: la loro competenza decisionale è limitata al controllo formale della regolarità della decisione del giudice e alle misure di esecuzione propriamente dette previste dalla LEF. Fra queste occorre in concreto annoverare il quesito concernente il momento in cui nasce l'obbligo di informazione di un terzo - eventuale - detentore di beni del debitore o nei confronti del quale questi è creditore, poiché il giudice dell'exequatur, limitandosi ad ordinare un pignoramento provvisorio senza escludere l'applicazione dell'art. 91 cpv. 4 LEF, non ha preso alcuna disposizione al riguardo. Tale questione va risolta - analogamente alla giurisprudenza sviluppata in materia di sequestro - nel senso che l'obbligo di informare del terzo sorge quando sia la sentenza che dichiara esecutiva la decisione estera, sia il giudizio che ordina il pignoramento provvisorio sono divenuti definitivi.
(...)
 
Erwägung 6
6.1 Tuttavia, in base al chiaro testo di legge i terzi hanno unicamente un obbligo d'informazione nei confronti dell'Ufficio se detengono beni del debitore o se quest'ultimo vanta nei loro confronti dei crediti. Un avvocato è quindi unicamente obbligato a ragguagliare le autorità di esecuzione su elementi del patrimonio del debitore se una delle due predette eventualità si è realizzata (MARKUS MÜLLER-CHEN, Die Auskunftspflicht Dritter beim Pfändungs- und Arrestvollzug, in: Rivista di esecuzione e fallimento [BlSchK] 2000 pag. 201 segg., 213). Se la comune esperienza insegna che con una banca vengono normalmente intrattenute relazioni concernenti elementi del patrimonio del debitore, il fatto che un legale detenga beni patrimoniali di un proprio mandante o sia nei suoi confronti debitore appare assai meno scontato. Si pensi ad esempio al caso in cui un avvocato venga semplicemente incaricato di assumere la difesa di un debitore in un processo: in tale eventualità non sono manifestamente dati i presupposti previsti dalla legge per obbligare il legale a fornire informazioni sulla sostanza del suo mandante.
Giova inoltre ricordare che possono unicamente essere pignorati beni con un valore commerciale, che il pignoramento di beni che per loro natura non possono essere realizzati è nullo (DTF 108 III 94 consid. 5 pag. 101) e che la dottrina annovera segnatamente fra i beni senza valore di realizzazione vari documenti: libri di commercio, altri documenti commerciali, archivi (KURT AMONN/FRIDOLIN WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., § 23 margin. 7; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 92 LEF; GEORGES VONDER MÜHLL, Commento basilese, n. 1 ad art. 92 LEF).
6.2 Ora, nel ricorso cantonale i tre legali avevano pure affermato che i documenti da loro detenuti non sarebbero pignorabili, perché privi di valore venale. L'autorità di vigilanza non ha evaso tale questione, perché aveva - come visto, a torto - ritenuto che l'obbligo di informazione non fosse ancora sorto. Dalla sentenza impugnata emerge però che, trincerandosi segnatamente dietro il segreto professionale, i tre legali non hanno mai comunicato all'Ufficio se detengono o no beni patrimoniali della pignorata o siano di lei debitori.
Così stando le cose, l'autorità di vigilanza dovrà esaminare se, come affermato dai tre avvocati, il provvedimento dell'Ufficio sia - parzialmente - inficiato di nullità, nella misura in cui prevede pure il pignoramento di beni senza valore commerciale. Una volta evaso il ricorso cantonale, le operazioni attinenti al pignoramento provvisorio, se del caso sulla base delle modifiche risultanti dalla nuova decisione dell'autorità di vigilanza, dovranno essere completate: i tre avvocati dovranno essere nuovamente interpellati sulla questione a sapere se detengono beni della pignorata o siano suoi debitori e, in caso di risposta affermativa, i legali dovranno specificare di che beni patrimoniali o crediti trattasi.