BGE 135 III 46
 
7. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa Assicurazione A. contro B., Confederazione Svizzera, Stato del Cantone Ticino e Ufficio esecuzione di Lugano (ricorso in materia civile)
 
5A_158/2008 del 9 ottobre 2008
 
Regeste
Art. 76 Abs. 1 BGG; Pfändung; Drittschuldner.
 
Sachverhalt
L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha pignorato fr. 1'085.- mensili dal reddito di B. e ha ingiunto all'Assicurazione A., da cui il debitore percepisce una rendita di invalidità, di versargli l'importo di fr. 6'510.- pignorato per i mesi da luglio a dicembre 2007.
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso con cui l'Assicurazione A. si prevaleva dell'impignorabilità della rendita.
Con ricorso in materia civile l'Assicurazione A. ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e che sia accertato che il diritto d'assicurazione dello stipulante non soggiace all'esecuzione forzata. Afferma di essere toccata nei suoi interessi, perché, quale partner contrattuale, si trova in un rapporto di fiducia con l'escusso e le incombe di correggere provvedimenti illegali concernenti la sua clientela. Sostiene che la sua reputazione verrebbe danneggiata, qualora dovesse eseguire senza opposizione decisioni abusive. Ritiene inoltre di essere legittimata ad impugnare l'avviso ricevuto, perché questo non è mai stato notificato al debitore, il quale non aveva quindi la possibilità di contestarlo. Nel merito afferma in sostanza che le prestazioni assicurative sono impignorabili giusta l'art. 92 cpv. 4 LEF.
Il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
 
Dai considerandi:
4.1 Giova innanzi tutto ricordare che nella fattispecie il pignoramento è rettamente stato effettuato presso l'escusso e che la compagnia di assicurazione ricorrente è stata avvertita conformemente all'art. 99 LEF quale terzo debitore che d'ora innanzi non potrà più fare un pagamento valido, se non all'ufficio. Tale avviso costituisce un mero provvedimento conservativo, che non deve essere confuso con il pignoramento (DTF 107 III 67 consid. 1). Quest'ultimo può senz'altro essere contestato dall'escusso indipendentemente dall'emanazione di misure cautelari. Nella fattispecie il ricorso del terzo debitore non è tanto volto contro il provvedimento conservativo in quanto tale, ma è piuttosto diretto contro il pignoramento: infatti, la ricorrente si limita in sostanza a far valere che l'ufficio ha pignorato beni impignorabili ai sensi dell'art. 92 cpv. 4 LEF, senza spiegare perché con l'avviso di cui all'art. 99 LEF verrebbero lesi i suoi interessi. Con riferimento all'impugnato pignoramento, la ricorrente non può essere seguita laddove reputa di essere toccata da questa misura, perché sarebbero stati pignorati beni ritenuti impignorabili, che spettano ad un suo cliente soggetto ad un'esecuzione forzata: non si vede segnatamente perché la sua reputazione verrebbe danneggiata, qualora essa non contesti al posto dell'escusso un pignoramento che quest'ultimo ha invece - perlomeno implicitamente - accettato, rinunciando ad attaccarlo. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile.
4.2 Sotto l'imperio dell'OG il Tribunale federale ha nondimeno esaminato in una fattispecie simile il gravame sottopostogli dal terzo debitore, perché ha indicato che, anche in presenza di un ricorso non valido, esso può intervenire qualora gli venga segnalato un provvedimento inficiato di nullità (DTF 130 III 400 consid. 2). Sennonché gli interventi d'ufficio erano giustificati dalla - alta - vigilanza che il Tribunale federale esercitava in materia di esecuzione e fallimenti (art. 15 cpv. 1 vLEF; cfr. DTF 119 III 4 consid. 1; ELISABETH ESCHER, Zum Rechtsschutz in Zwangsvollstreckungssachen nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht, AJP 2006 pag. 1250 n. 3d; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 37 segg. ad art. 22 LEF ). L'art. 15 LEF è però stato modificato con l'entrata in vigore della LTF e dal 1° gennaio 2007 la - alta - vigilanza sulle esecuzioni e sui fallimenti viene esercitata dal Consiglio federale. Ne segue che contrariamente alle autorità di vigilanza cantonali, il Tribunale federale adito con un ricorso irricevibile non può più constatare l'eventuale nullità di una decisione, motivo per cui un esame della denuncia della ricorrente appare escluso.