BGE 143 III 261 |
42. Estratto della sentenza della II Corte di diritto civile nella causa A. contro B.B. e C.B. e viceversa (ricorso in materia civile) |
5A_657/2015 / 5A_658/2015 del 14 marzo 2017 |
Regeste |
Art. 106 Abs. 1 und 107 ZPO; Art. 694 ZGB; Verteilung der Gerichtskosten und Parteientschädigungen; Notwegrecht. |
Sachverhalt |
A. Con petizione 14 dicembre 2007 B.B. (proprietaria della particella n. 538 RFD di X.) ha convenuto A. (proprietario dei fondi n. 551 e 552) e D. (proprietaria del fondo n. 553) davanti al Pretore del Distretto di Vallemaggia per ottenere un diritto di passo necessario, contro compenso di fr. 20'000.-. A. si è opposto all'azione, e in subordine ha chiesto un'indennità di fr. 219'000.-.
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Con decisione 13 luglio 2012 il Pretore ha respinto la petizione. Egli ha posto la tassa di giustizia (fr. 3'500.-) e le spese a carico di B.B., il costo della prima perizia a carico per due quinti di B.B. e per tre quinti di A., ed il costo della seconda perizia a carico di A. Il Pretore ha anche condannato B.B. a versare a A. fr. 8'000.- a titolo di ripetibili.
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B. C.B. (cui B.B. ha ceduto la particella n. 538 nel dicembre 2011) e B.B. hanno inoltrato appello contro la decisione pretorile chiedendo di accogliere la petizione, contro compenso di fr. 20'700.-. A. ha chiesto di respingere l'appello e, con appello incidentale, di porre tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima istanza integralmente a carico di B.B.
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Con sentenza 17 giugno 2015 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello principale di C.B. e B.B., ordinando la costituzione di una servitù di accesso necessario conformemente alla petizione contro versamento di un'indennità di fr. 34'500.- a favore di A. In accoglimento dell'appello incidentale, il Tribunale di appello ha posto tassa di giustizia, spese e ripetibili di prima istanza integralmente a carico di C.B. e B.B. La Corte cantonale ha poi posto le spese di seconda istanza (complessivi fr. 2'500.-) integralmente a carico di C.B. e B.B., condannandoli a versare a A. complessivi fr. 5'000.- a titolo di ripetibili.
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C. Entrambe le parti hanno impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale. Con ricorso 5A_658/2015 A. si è opposto alla costituzione del diritto di passo necessario. Con ricorso 5A_657/2015 C.B. e B.B. si sono invece opposti alla messa a loro carico delle spese e ripetibili di prima e seconda istanza; A. ha chiesto la reiezione di tale gravame.
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(riassunto)
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Dai considerandi: |
Premesso che quello della soccombenza è il principio basilare per l'attribuzione delle spese e delle ripetibili, C.B. e B.B. ammettono l'esistenza di una giurisprudenza che suggerisce, nei casi quali quello presentemente discusso, una ripartizione delle spese (incluso il pagamento di ripetibili) calcata sulle disposizioni del diritto espropriativo, ovvero a carico dell'ente espropriante rispettivamente della parte che insta per la concessione della servitù legale in discussione. Richiamano nondimeno diverse sentenze che, a loro dire, sottolineano che l'adozione dei principi del diritto espropriativo è un mero suggerimento e non un obbligo, tant'è che divergenti soluzioni - quale l'applicazione del principio della soccombenza - sono state considerate non costitutive di decisione arbitraria. Sulla scorta di tali principi, essi lamentano un'insufficiente motivazione del giudizio cantonale, reo il Tribunale di appello di non aver discusso gli argomenti da loro avanzati, in particolare la resistenza ad oltranza del convenuto alla domanda attorea . I Giudici cantonali avrebbero dovuto determinare se gli atteggiamenti procedurali di A. costituissero un motivo per derogare alla regola del diritto espropriativo. La messa a carico di C.B. e B.B. dei costi della seconda perizia, poi, non soltanto sarebbe incompatibile con le riconosciute eccezioni alle regole espropriative, bensì risulterebbe anche in contraddizione con la constatazione dei Giudici cantonali medesimi, secondo la quale tale seconda perizia non andava nemmeno ordinata. C.B. e B.B. stigmatizzano in seguito soprattutto la condotta processuale di A.: questi si sarebbe opposto alla petizione con grande tenacia, pretendendo un indennizzo esorbitante, mettendo in dubbio la loro buona fede, criticando ingiustificatamente l'operato del perito ing. F., il cui lavoro era stato nel frattempo avallato dal secondo perito ing. E., chiedendo addirittura una terza perizia benché le circostanze fattuali, da lui ben conosciute, smentissero le sue contestazioni, e facendosi parte attiva affinché la servitù venisse imposta sul mappale n. 536, al quale tale soluzione avrebbe palesemente causato un danno ben maggiore.
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Erwägung 4.2 |
4.2.1 Il Tribunale di appello non si è limitato a verificare se il Pretore avesse correttamente applicato il diritto procedurale (cantonale; v. art. 404 cpv. 1 CPC [RS 272]) in materia di messa a carico di spese e ripetibili, bensì, riformando la decisione pretorile, si è pronunciato anche in merito alle spese e ripetibili di prima istanza. Il diritto procedurale valido per la procedura di appello, ossia in concreto il CPC (v. art. 405 cpv. 1 CPC), era pertanto applicabile sia alla ripartizione delle spese e ripetibili di primo grado (sentenza 4A_111/2016 del 24 giugno 2016 consid. 3.2) sia a quella delle spese e ripetibili di secondo grado.
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Per la ripartizione delle spese, il CPC adotta il principio della soccombenza, prevedendo tuttavia la possibilità di dipartirsi da questo principio (art. 106 cpv. 1 e 107 CPC). Si può allora procedere qui di seguito con l'esame della questione a sapere se, ed in quale misura, sia giustificato nel caso in discussione adottare i criteri del diritto espropriativo in vece del principio della soccombenza, rispettivamente se determinati fattori rilevati da C.B. e B.B. giustifichino - quali eccezioni all'eccezione, come loro medesimi rilevano - che spese e ripetibili siano attribuite secondo soccombenza.
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4.2.2 Secondo il previgente codice di rito ticinese, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC/TI); egli le può ripartire parzialmente o per intero fra le parti se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi (art. 148 cpv. 2 CPC/TI). Nell'ambito di azioni intese al riconoscimento di diritti necessari, i tribunali ticinesi si sono tuttavia costantemente riferiti ai principi del diritto espropriativo (COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 43 e 44 ad art. 148 CPC/ TI). Si noterà che tale riferimento è formulato non tanto quale eccezione al principio della soccombenza, quanto piuttosto quale eccezione a sé stante, che giustificherebbe "di principio" di far sopportare tasse, spese giudiziarie e ripetibili alla parte attrice anche in caso di accoglimento della sua azione (COCCHI/TREZZINI, op. cit., n. 44 ad art. 148 CPC/TI); ne testimonia, fra l'altro, anche il fatto che la citata opera menziona la relativa giurisprudenza non fra i casi di "giusti motivi" ai sensi del cpv. 2 della norma, quanto fra quelli soggetti ad altri criteri di addebito. Si noterà tuttavia anche una relativizzazione di tale principio nell'Appendice 2004 della citata opera: vi si legge (COCCHI/TREZZINI, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004 [in seguito: Appendice 2000/2004], 2005, n. 59 e 63 ad art. 148 CPC/TI) - con riferimento a sentenze del Tribunale federale - che in procedura civile la ripartizione di tasse e spese è retta dal cosiddetto "principio del risultato", e che nessuna eccezione a tale principio permette di fare completa astrazione dall'esito del processo. Tant'è che il relativo commento sottolinea come "la giurisprudenza del TF qui massimata non permette di sovvertire del tutto il criterio della soccombenza applicando l'eccezione dei 'giusti motivi', ma considera gli stessi piuttosto quale fattore di moderazione (ma non di capovolgimento) del criterio legato al risultato, che permane dunque valido in ogni caso, fatto salvo l'abuso di diritto" (COCCHI/TREZZINI, Appendice 2000/2004, op. cit., nota a pie' di pagina 265 pag. 198).
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In una fattispecie ticinese decisa già sotto l'egida della LTF, il Tribunale federale non ha dovuto esprimersi in assenza di relative censure (sentenza 5A_525/2012 del 18 marzo 2013); è però interessante notare che la sentenza di appello impugnata in quell'occasione, diversamente da quella oggi qui discussa, aveva posto le spese e le ripetibili di seconda sede a carico della parte soccombente, precisando che non trovava applicazione il privilegio di cui essa aveva beneficiato in primo grado (sentenza del Tribunale di appello del Cantone Ticino 11.2009.31 del 30 maggio 2012 consid. 17).
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Una sentenza del Tribunale cantonale vallesano del 2 settembre 1987 (in Revue valaisanne de jurisprudence [RVJ] 1988 pag. 301), richiamati da un lato il criterio fondamentale della soccombenza per la messa a carico delle spese e delle ripetibili in procedura civile giusta l'art. 302 CPC/VS allora in vigore (sentenza cit. consid. 3a) e d'altro lato la propria costante giurisprudenza che adotta i principi espropriativi nei procedimenti concernenti diritti di passo necessari ex art. 694 CC (sentenza cit. consid. 3b), pone in evidenza l'atteggiamento che tiene il convenuto: se quest'ultimo si oppone in maniera manifestamente abusiva, o se formula pretese d'indennizzo evidentemente esagerate, le ripetibili a lui destinate possono essere ridotte o soppresse (sentenza cit. consid. 3b). Nel caso di specie, il convenuto aveva adottato comportamenti evidentemente contrari alla buona fede, arrivando addirittura a rifiutarsi di dar seguito a misure provvisionali pronunciate dal giudice (sentenza cit. consid. 3c-3f). Di conseguenza, egli era stato condannato a farsi carico di un terzo delle spese di prima istanza (sentenza cit. consid. 4).
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Diametralmente opposto è l'approccio del Tribunale cantonale vodese in una sentenza del 29 gennaio 1991 (in JdT 1991 III pag. 70). Premesso che pure il codice di rito allora in vigore in quel Cantone disciplinava la messa a carico delle spese e ripetibili secondo la soccombenza (art. 92 CPC/VD; sentenza cit. consid. 4b), e sottolineata l'analogia della pretesa in concessione di un diritto di condotta (art. 691 CC) con quello di passo necessario (art. 694 CC; sentenza cit. consid. 3a), con conseguente pertinenza della DTF 85 II 392 (sentenza cit. consid. 3b), i Giudici cantonali hanno preso cura di richiamare l'incarto trattato nella DTF 101 II 314 (ricorso per riforma): nel parallelo ricorso di diritto pubblico (sentenza P 815/75 del 29 ottobre 1975 consid. 1), il Tribunale federale aveva considerato non lesiva del divieto d'arbitrio la messa delle ripetibili a carico della parte condannata a sopportare un diritto di passo necessario (sentenza cit. consid. 4b). Considerato che le similitudini fra l'espropriazione, procedura di diritto pubblico per eccellenza, e i casi degli art. 691 e 694 CC sono in realtà assai superficiali, e rammentato che in caso di liberazione giudiziale da una servitù divenuta inutile, caso analogo alle fattispecie discusse, nessuno ha mai preteso di porre spese e ripetibili a carico dell'attore che vede accolta la propria petizione, il Tribunale cantonale ha attribuito preponderante importanza al chiaro principio della soccombenza, espressamente ancorato nel diritto procedurale civile (sentenza cit. consid. 5).
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Alla DTF 85 II 392 consid. 3, menzionata in entrambe le sentenze cantonali esposte al considerando che precede, viene fatto usualmente riferimento come alla sentenza che stabilisce, per le fattispecie qui discusse, l'adozione per analogia dei principi espropriativi in tema di messa a carico delle spese e ripetibili. In realtà, la portata di detta DTF merita una relativizzazione: a seguito dell'ammissione del ricorso, il Tribunale federale ha rinviato l'incarto all'autorità giudiziaria cantonale per una nuova ripartizione di spese e ripetibili conforme alla reiezione dell'azione. In questo contesto ha espresso l'opinione che in caso di accoglimento dell'azione, la messa integrale delle spese e ripetibili a carico della parte soccombente sarebbe stata difficilmente compatibile con la natura del diritto di passo necessario, suggerendo all'istanza giudiziaria cantonale di adottare in tal caso per analogia i principi del diritto espropriativo. Esprimendo un'opinione avulsa dall'incarto sottoposto al suo giudizio, il Tribunale federale ha espresso un classico obiter dictum. Si consideri inoltre che ogni decisione su tassa, spese e ripetibili relativa alle procedure di prima e seconda istanza si fondava allora sul diritto processuale cantonale, che il Tribunale federale avrebbe riesaminato, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (v. art. 43 cpv. 1 e 2 OG [CS 3 499]; sentenza 5C.255/1999 del 27 giugno 2000 consid. 5c), unicamente nella ristretta prospettiva della violazione del divieto d'arbitrio. Non è pertanto certo che esso avrebbe censurato una decisione diversa da quella prospettata alla DTF 85 II 392 consid. 3. In tali circostanze, appare azzardato parlare di regola precisa imposta dal Tribunale federale, come invece fa il Tribunale cantonale vodese nella sentenza citata al considerando precedente.
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Lo conferma la decisione sul ricorso di diritto pubblico inoltrato contro la sentenza vodese oggetto della DTF 101 II 314 (sentenza P 815/ 75 cit. consid. 1). Il Tribunale federale, rammentate le considerazioni proposte nella DTF 85 II 392, poi approvata in dottrina, e constatato che la decisione impugnata si discosta effettivamente da tale soluzione, ha tuttavia sottolineato che la divergente soluzione del Tribunale cantonale vodese non fa altro che applicare il diritto processuale cantonale (art. 92 CPC/VD): secondo i Giudici federali, non appare possibile definire arbitraria, ovvero insostenibile e contraria al sentimento di giustizia, una decisione che tiene solo parzialmente conto di un principio espresso nella giurisprudenza federale, ma di cui nemmeno la ricorrente pretende che violi le norme cantonali applicabili in tema. Inoltre, soggiungono i Giudici federali, la DTF 85 II 392 non sembra porre una regola assoluta, bensì piuttosto suggerire direttive di massima al tribunale cantonale, al quale resta tuttavia un margine d'apprezzamento. Infine, concludono i Giudici federali, la regola enunciata nella predetta giurisprudenza non si impone in modo evidente come l'unica soluzione possibile, potendosi senz'altro sostenere - anche nei casi di passo necessario - l'applicazione del principio generale secondo il quale la parte che vede accolta la propria petizione ha il diritto di vedersi sgravata da tutte le spese, dato peraltro che il proprietario del fondo serviente vede il proprio pregiudizio pienamente indennizzato (art. 694 cpv. 1 CC).
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In una sentenza del 17 marzo 2014 (5A_796/2013 consid. 7), il Tribunale federale - con cognizione limitata all'arbitrio - ha ribadito la correttezza di una messa a carico di spese e ripetibili che tenga conto, in via di analogia, dei principi del diritto espropriativo, sottolineando tuttavia che si tratta di una mera indicazione giurisprudenziale. Il Tribunale federale non ha scorto alcuna violazione del divieto d'arbitrio nella decisione del Tribunale cantonale di porre le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensando le ripetibili (sentenza cit. consid. 7.2; medesimo esito per le spese e ripetibili di appello, sentenza cit. consid. 7.3).
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4.2.6 Alla luce della giurisprudenza e della dottrina riassunte, pare corretto concludere che anche nel quadro di azioni volte alla concessione di un diritto reale limitato necessario, il principio sul quale la messa a carico delle spese e ripetibili si fonda è quello della soccombenza giusta l'art. 106 cpv. 1 CPC. Se, ed eventualmente in quale misura, sia lecito, o addirittura indicato, dipartirsi da detto principio, è questione che va apprezzata di caso in caso, tenendo conto di tutte le circostanze particolari. Il tribunale deve considerare che l'art. 107 CPC ha per oggetto delle eccezioni alla regola dell'art. 106 cpv. 1 CPC - eccezioni che, per definizione, vanno ammesse con grande riserbo. Nel contesto che qui ci occupa, un'adozione acritica dei principi del diritto espropriativo, come avviene ad esempio nella sentenza impugnata, non si giustifica già solo per il fatto che il quadro di una controversia civile non può essere paragonato a quello dell'espropriazione amministrativa, subordinata a condizioni diverse da quelle per la concessione di un diritto di passo necessario. Inoltre, nella controversia di diritto civile ogni parte assume il proprio rischio processuale. Quello di parte attrice risiede nell'apprezzamento di tutti i criteri sviluppati dalla giurisprudenza al fine di richiedere il passaggio che meglio risponde a tutti i requisiti. Quello della parte convenuta è di dimostrare che i presupposti non sono dati. Mal si comprende perché mediante una distribuzione di spese e ripetibili predefinita, in sede civile la parte convenuta dovrebbe essere a priori e completamente dispensata da tale rischio.
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Pertanto, anche in vertenze concernenti diritti di passo necessari, spese e ripetibili dovranno essere in linea di massima poste a carico delle parti in ragione della rispettiva soccombenza, almeno laddove la soluzione chiesta in causa dovesse imporsi con evidenza in considerazione del terreno e delle ulteriori circostanze topiche (ad esempio, la situazione preesistente). Eccezioni dovranno essere giustificate da circostanze particolari. In presenza di più tracciati praticabili, un'opposizione apparirà legittima e potrà condurre ad una ripartizione delle spese per metà, ripetibili compensate. Inversamente, un'opposizione ad oltranza e/o una richiesta spropositata di indennizzo saranno ulteriori motivi di messa delle spese e delle ripetibili a carico della parte convenuta soccombente. Inoltre, se gli interessi in gioco in vertenze su diritti di passo necessari possono giustificare in prima sede riflessioni del genere appena esposto, le stesse non si impongono in appello: le parti, che hanno già ottenuto una prima risposta giudiziaria circa la legittimità della richiesta attorea, devono assumersi pienamente ogni rischio connesso con l'impugnazione del primo giudizio.
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4.3 Nel caso concreto, il Tribunale di appello ha invece motivato la messa delle spese e delle ripetibili a carico di C.B. e B.B. riferendosi essenzialmente alle regole proprie del diritto espropriativo, che ha apertamente adottato quale principio. In tal modo, esso ha oltrepassato i limiti del proprio potere di apprezzamento ed è pertanto incorso in una violazione del diritto federale. Ne discende che il ricorso di B.B. e C.B. va accolto e la decisione del Tribunale di appello sulle spese e ripetibili di prima e seconda istanza annullata.
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Quando dispone di tutti gli elementi di giudizio di cui necessita, il Tribunale federale può giudicare esso stesso nel merito (art. 107 cpv. 2 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 12 e 14 ad art. 107 LTF; NICOLAS VON WERDT, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], 2a ed. 2015, n. 8 ad art. 107 LTF). Quando possibile, la preferenza va data a un giudizio riformatore, anche al fine di evitare costose prolungazioni della procedura (MEYER/DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 12 ad art. 107 LTF), soprattutto qualora l'autorità inferiore non disponga più di margine di manovra (KARL SPÜHLER, in Bundesgerichtsgesetz [BGG], Praxiskommentar, 2a ed. 2013, n. 2 ad art. 107 LTF; un giudizio cassatorio può essere giustificato qualora l'autorità abbia ancora un reale margine d'apprezzamento; CORBOZ, op. cit., n. 20 ad art. 107 LTF).
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Nel presente caso, il Tribunale federale dispone di tutti gli elementi necessari per una decisione riformatoria.
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In applicazione dei criteri già esposti (supra consid. 4.2.6), appare adeguato ritenere che l'opposizione di A. in prima istanza non fosse irragionevole, potendosi - almeno in teoria - concepire altre varianti di accesso alla particella n. 538. Ciò giustifica dipartirsi dal principio della soccombenza e suddividere per metà le spese di prima istanza, con contestuale compensazione delle ripetibili. Eccezione va nondimeno fatta per le spese relative alla seconda perizia: se, come ha accertato il Tribunale di appello, la stessa era inutile, i relativi costi vanno posti a carico della parte che l'ha richiesta, ovvero A. (v. art. 108 CPC), non scorgendosi ragione di tener conto dei motivi che lo avevano spinto a tale domanda.
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