BGE 99 IV 208
 
48. Estratto della sentenza 14 settembre 1973 della Corte di cassazione penale nella causa G. contro E.
 
Regeste
Art. 123 und 125 StGB, Körperverletzung.
2. Jede ärztliche Behandlung, welche die körperliche Integrität oder die Gesundheit verletzt, erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Der Arzt ist indessen schuldlos, wenn er mit der Einwilligung des Patienten oder unter anderen schuldausschliessenden Umständen gehandelt hat (Erw. 3 und 4).
 
Sachverhalt
A.- G. è stato ricoverato presso l'ospedale neuropsichiatrico cantonale di Mendrisio il 26 aprile 1972 e vi è rimasto fino al 15 luglio 1972. Durante il ricovero, il personale sanitario gli fece delle iniezioni conformemente alle istruzioni e agli ordini del medico, direttore dell'istituto.
B.- Il 26 luglio 1972, G. ha interposto querela penale contro il medico E. che, avendo ordinato le anzidette iniezioni malgrado la sua opposizione, si sarebbe reso colpevole di lesioni semplici (art. 123 CP) o colpose (art. 126) o, eventualmente, di lesioni gravi.
Con decreto 27 ottobre 1972, il Procuratore pubblico della giurisdizione sottocenerina ha abbandonato il procedimento penale, giudicando che gli atti addebitati al medico non potevano, in virtù dell'art. 32 CP, costituire reato, perchè effettuati nell'ambito del suo dovere professionale, nel quale rientrava "l'adozione di ogni mezzo terapeutico adeguato e conforme alle regole delle arti sanitarie".
Con decisione 14 maggio 1973, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello respingeva l'istanza di apertura dell'istruzione formale proposta dal querelante.
D.- G. ha interposto al Tribunale federale un ricorso per cassazione, mediante il quale chiede che la decisione cantonale venga annullata e gli atti rimandati all'autorità cantonale perchè provveda a pronunciare un nuovo giudizio e a disporre l'apertura dell'istruzione formale.
Il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Da parte sua, il dott. E. si è limitato a produrre l'incartamento medico del ricorrente.
 
Considerando in diritto:
2. Secondo gli art. 123 e 125 CP è punibile sia chi cagiona un danno al corpo sia chi lo cagiona all'integrità corporale. Ciò risulta in modo univoco dallo stesso testo legale. In particolare il testo francese, con la locuzione "atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé", esprime in modo inequivocabile che sono protette tanto l'incolumità corporale quanto la salute. La posizione alternativa del danneggiamento al corpo o alla salute, risultante dai testi italiano e tedesco ("un danno ... al corpo o alla salute"; "an Körper oder Gesundheit schädigt") non consente anche per le versioni italiana e tedesca della legge una diversa conclusione. L'integrità corporale è per se stessa protetta. Il suo danneggiamento è punibile anche nel caso che non sia collegato con un danno alla salute. Indirettamente, ciò è stato espresso, in interpretazione dell'art. 134 CP, già nelle sentenze pubblicate nella RU 80 IV 107 e 85 IV 126: le lesioni semplici che non comportano danno alla salute adempiono solo gli art. 123 e 125 cpv. 1 CP; non possono conseguire una punizione secondo l'art. 134 num. 1 cpv. 1 CP, perchè questa prescrizione legale presuppone un danno o un grave pericolo per la salute. Che l'integrità corporale sia un bene protetto in modo indipendente è peraltro riconosciuto dalla dottrina preponderante; cfr. THORMANN/VON OVERBECK all'art. 122 n. 1; LOGOZ, all'art. 122 n. 1 p. 41; SCHWANDER, N. 518; in principio anche STRATENWERTH, BT I p. 57 ss. Solo HAFTER (BT S 30 ss) sembra esigere un danno alla salute.
Qualora l'intervento sul corpo sia di poco conto e non pregiudichi neppure la salute, si ha vie di fatto (art. 126; RU 72 IV 21 consid. 1), perseguibili solo se intenzionali: la distinzione fra lesioni corporali e semplici vie di fatto è questione di misura e lascia un certo spazio ad un ragionevole apprezzamento.
Per una siffatta limitazione della fattispecie, la legge non contiene alcun punto d'appoggio. A prescindere dal fatto che non esiste un diritto del medico all'esecuzione di un suo intervento, nulla può essere dedotto per questa tesi dall'art. 181 ss CP. Le relative norme tutelano infatti la libertà e non l'integrità corporale. Non presentano neppure una sufficiente protezione del paziente contro arbitrari interventi medici, nè contro siffatti interventi, ai quali il paziente abbia acconsentito sia perchè non reso edotto o insufficientemente informato sulla gravità dell'intervento, sia perchè l'abbia ritenuto urgente, sia infine semplicemente perchè era erroneamente convinto di doverlo sopportare anche contro la sua espressa volontà; e ciò pure qualora nei suoi confronti non sia stata esercitata violenza nè profferita grave minaccia nel senso dell'art. 181 CP. La situazione giuridica è diversa negli ordinamenti in cui l'intervento intrapreso a mero giudizio del medico è disciplinato da una fattispecie speciale, onde se ne può inferire che le anzidette lesioni all'integrità corporale e gli eventuali pregiudizi che ne derivano, non sono sussumibili alla fattispecie generale di lesioni corporali; com,è il caso ad esempio nel diritto austriaco (§ 499 a CP; RITTLER, Lehrbuch des oesterreichischen Strafrechts, BT p. 87 ss).
Il diritto svizzero difetta di una siffatta regolamentazione speciale, per cui nel caso di interventi medici che danneggiano l'integrità corporale o la salute, l'adempimento della fattispecie di lesioni corporali deve essere ammesso. Si deve tuttavia pure esaminare se l'atto controverso non sia giustificato da circostanze scriminanti o sia esente da colpa. In punto a queste circostanze, esaminano la punibilità di interventi sanitari anche THORMANN/VON OVERBECK, art. 39 n. 9; HAFTER, AT p. 165; LOGOZ, art. 32 n. 4; SCHULTZ, AT vol. 1, p. 160 ss, 169; SCHWANDER, N. 175 p. 87. Di regola, è di importanza determinante il consenso del paziente, se può esser richiesto, e in quanto speciali norme di natura sanitaria o uno stato di necessità non consentano un intervento contro la volontà dell'interessato. La questione è regolata in questo ordine di idee anche nel diritto italiano (cfr. Disegno di legge p. 6/7, F. ANTOLISEI: Manuale di diritto penale, parte generale, V edizione p. 232 ss). Malgrado la forte opposizione espressa nella dottrina, la giurisprudenza germanica, con la RGSt 25 p. 375 e successivamente, ha stabilito il principio che ogni intervento medico, ledente l'integrità del corpo, adempie la fattispecie di lesioni corporali e può essere giustificato solo con il consenso, espresso o presunto, del paziente (SCHÖNKE/SCHRÖDER, § 223 n. 8 e 20, con riferimento fra altro a BGH NJW 1956 p. 1106, BGHSt vol. 11 p. 111, DLG Hamm MDR 1963 p. 520).
Tenuto conto dei principi suesposti, questa opinione non può essere condivisa. Un trattamento medico, anche se non comporta alterazioni permanenti, presuppone, di massima, il consenso, espresso o tacito, del paziente che ha capacità di discernimento o del suo rappresentante legale. Se il consenso non è dato, necessita una circonstanza di giustificazione, come ad esempio una gestione d'affari senza mandato, lo stato di necessità o una valida disposizione di un'autorità che trovi fondamento in una legge. Se il paziente si oppone ad un trattamento non imposto per legge, all'urgenza dell'intervento devono essere poste rigorose esigenze. Ciò vale anche per le iniezioni, che si realizzano mediante l'intromissione nel corpo di sostanze estranee aventi spesso notevoli conseguenze. Esse rappresentano, in piena forma, perlomeno una lesione dell'integrità corporale nel senso degli art. 123 e 125 cpv. 1 CP.
5. Il decreto impugnato deve perciò essere annullato. Nell'istruttoria deve essere chiarito se sono adempiuti i presupposti delle fattispecie delle lesioni intenzionali o colpose, eventualmente delle vie di fatto. Deve inoltre essere accertato se la punibilità non venga a mancare, perchè il medico o il personale dipendente dal medesimo andrebbe esente da punizione per circostanze che excludono l'illegalità o la colpa.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è accolto; la decisione impugnata annullata e gli atti rimandati all'autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.