4. L'art. 44 n. 1 cpv. 2 CP prescrive al giudice di ordinare, ove occorra, una perizia sullo stato fisico e psichico dell'autore, nonchè sull'opportunità del trattamento. Il certificato medico dell'11 giugno 1974, allegato agli atti di causa, è fondato sulla documentazione dell'assistente ufficiale e sul risultato di una particolareggiata visita corporale e psichiatrica di tre ore. Il relativo certificato descrive le condizioni di salute del paziente e i trattamenti, psichiatrici ed assistenziali, che si esigono. Benchè redatto in forma succinta, contiene nondimeno quelle indicazioni che possono consentire al giudice di disporre con cognizione di causa la misura che deve essere ordinata. Tuttavia, quando è ordinato un trattamento ambulatorio, il perito deve esprimersi anche sulla questione di sapere se il trattamento è urgente e se è conciliabile con l'esecuzione della pena, nonchè se questa debba essere sospesa; deve inoltre dire se la pena privativa della libertà, con o senza trattamento, possa essere immediatamente eseguita senza compromettere seriamente l'esito del trattamento. Al riguardo, si deve tener conto delle condizioni dell'autore, della specie di trattamento previsto e delle condizioni dello stabilimento in cui l'autore deve essere internato. Tali stabilimenti devono essere atti a garantire, in una certa misura, il servizio medico (art. 46 n. 2, 397 bis lett. g CP; art. 6 OCP 1). E'anche consentito che un medico si rechi nello stabilimento o che il paziente venga curato esternamente in via ambulatoria (RU 100 IV 14 consid. 1).
|
Sulle conseguenze dell'immediata esecuzione di una pena di 2 mesi, sulle condizioni di salute e sull'esito del trattamento a cui l'intimato deve essere sottoposto, il perito non si è espresso. Egli non precisa neppure se, ed in che misura, la cura giá iniziata può essere effettuata nel penitenziario. Il trattamento di dissuefazione "Antabus" non si oppone all'esecuzione della pena. Anche la sentenza cantonale non indica alcun motivo che si opponga alla espiazione della pena. Questi dati sono comunque indispensabili per giudicare segnatamente sui reati di circolazione in stato di ebbrietà, per i quali la sospensione vien accordata solo con molta cautela. Anche a questo riguardo deve essere richiesta l'opinione del perito, per poter poi giudicare con cognizione di causa sulla inconciliabilità della cura con l'esecuzione della pena.
|