14. Estratto della sentenza del 10 gennaio 1974 nella causa Foletti contro Cassa cantonale ticinese di compensazione e Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino
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Regeste
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Anrechenbares Einkommen (Art. 4 Abs. 1 lit. b ELG).
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Estratti dai considerandi:
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Secondo l'art. 4 cpv. 1 lit. b LPC, fino al 31 dicembre 1972 i Cantoni erano autorizzati a prevedere, nella loro legislazione in materia di prestazioni complementari, una deduzione per pigione dell'importo annuo massimo di 1800 franchi: deduzione che, per la parte di pigione eccedente 1200 franchi, era ammissibile come elemento di computo del reddito determinante. Il Cantone Ticino aveva usato di questa facoltà fissando tale deduzione al massimo di 1800 franchi.
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Atteso che la pigione pagata dal ricorrente per la sua residenza principale a Massagno era di 1800 franchi, la Cassa di compensazione e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino hanno rettamente ammesso, nel determinare la prestazione complementare dovutagli, una deduzione annua di 600 franchi. Ora, oltre a quest'importo il ricorrente vorrebbe far dedurre anche i 1200 franchi ch'egli paga per un appartamento di vacanza a Menzonio, da lui affittato per trascorrere soggiorni in zona di montagna utili alla sua salute.
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Chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità giusta l'art. 4 cpv. 1 lit. b LPC delle spese sostenute da un beneficiario di prestazioni complementari per una seconda dimora, la Corte plenaria di questo tribunale ha statuito che la relativa pigione è deducibile soltanto laddove ragioni d'ordine professionale o terapeutico rendono un secondo appartamento indispensabile all'assicurato.
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Il ricorrente soffre da anni di diabete mellito e segue una cura antidiabetica. Come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali osserva, questa cura non richiede soggiorni prolungati in montagna, ai quali si possa attribuire vero e proprio carattere terapeutico.
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