BGE 107 V 68 |
13. Estratto della sentenza del 6 aprile 1981 nella causa Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero contro Calanca e Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino |
Regeste |
Art. 28 Abs. 1 AHVV. |
Estratti dai considerandi: |
4. Secondo l'art. 10 cpv. 1 LAVS nel tenore vigente alla data della decisione in lite, gli assicurati che durante un anno civile non sono tenuti a pagare alcun contributo o eventualmente con i datori di lavoro contributi inferiori a un determinato importo devono pagare dal 1o gennaio successivo a quello in cui hanno compiuto i 20 anni, oltre al contributo su un eventuale reddito di un'attività lucrativa, un contributo da stabilirsi entro precisi limiti secondo le condizioni sociali. Il Consiglio federale emana le prescrizioni complementari relative. Per il cpv. 2 dello stesso articolo gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa che sono mantenuti o assistiti durevolmente da enti pubblici o da terze persone pagano il contributo minimo. Il Consiglio federale può prescrivere il contributo minimo per altri gruppi di persone che non esercitano un'attività lucrativa e segnatamente per gli invalidi per i quali il pagamento di contributi più alti costituirebbe un onere troppo grave.
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Appare evidente che dopo la cessazione del rapporto di lavoro l'assicurato rientrava nel novero delle persone soggette a contribuenza come non esercitante un'attività lucrativa. La Cassa di compensazione quindi, riservato il tema della competenza, a ragione lo ha trasferito dalla categoria degli attivi a quella dei non attivi.
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Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS in vigore quando la Cassa di compensazione ha deciso le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto un pagamento del contributo minimo conformemente all'art. 10 cpv. 2 e 3 della legge federale pagano i contributi calcolati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendite secondo una tavola particolare. Questo Tribunale ha precisato che il concetto di "reddito conseguito in forma di rendite" comprende tutte le prestazioni le quali hanno un'influenza sulla situazione sociale di una persona che non esercita un'attività lucrativa, anche se sono versate in modo irregolare e se raggiungono degli importi variabili (DTF 105 V 243 e DTF 104 V 181, RCC 1975 pag. 29). L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non nega ora che le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità attribuite in virtù degli art. 22 segg. LAI e art. 17 segg. OAI siano in sostanza un "reddito sotto forma di rendite", ma giustifica la loro esclusione dal reddito determinante dei non attivi come pure l'esclusione delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità e AVS.
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La giurisprudenza ha ritenuto che di principio le indennità giornaliere sono da considerare parte del reddito conseguito in forma di rendita, quantomeno nella misura in cui concernono prestazioni di casse malati e dell'INSAI, nonché di altri istituti di assicurazione (RCC 1950 pag. 458). Prendendo a base i principi esposti in questa sentenza l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nelle Direttive sui contributi degli indipendenti e dei non attivi valide dal 1o gennaio 1970 aveva precisato che "zum massgebenden Renteneinkommen ... gehören insbesondere ... Taggelder von Krankenkassen und andern Versicherungseinrichtungen" (cifra 270), precisando però che "nicht zum massgebenden Renteneinkommen gehören ... Renten der Eidgenössischen IV" (cifra 271). Con ciò l'amministrazione ha escluso determinate prestazioni sociali dall'obbligo contributivo. Nelle direttive non vennero tuttavia specificatamente citate le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità; secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali si sarebbe trattato di una svista cui è poi stato posto rimedio in un "Promemoria destinato alle persone senza attività lucrativa". Sempre per l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, includere nel reddito conseguito in forma di rendita le indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità non avrebbe avuto senso dal momento che ne sono escluse le rendite AVS e AI, le quali più delle indennità hanno il carattere di rendita. Successivamente alla data della decisione amministrativa in lite, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha peraltro emanato, con vigenza dal 1o gennaio 1980, nuove direttive sugli indipendenti e non attivi la cui cifra 271 esclude il reddito sotto forma di rendita delle "Renten der Eidgenössischen AHV und IV sowie IV-Taggelder". Ora l'esclusione dal reddito sotto forma di rendita delle rendite AVS è logico e conforme alla legge dal momento che l'obbligo di versare contributi per persone non esercitanti un'attività lucrativa inizia a 20 anni e termina a 65 anni per gli assicurati di sesso maschile e a 62 anni per quelli di sesso femminile (art. 3 cpv. 1 LAVS). Nel periodo tra i 20 e i 65, rispettivamente 62 anni, gli assicurati possono percepire o rendite di vedovanza, escluse dal contributo per chi non esercita attività (art. 3 cpv. 2 lett. c LAVS), oppure rendite di orfano agli studi (art. 25 cpv. 2 LAVS), pure escluse in virtù dell'art. 10 cpv. 2 LAVS, infine rendite per coniugi per le quali la moglie se non esercitante attività è esonerata dall'onere di contribuire secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b LAVS. L'esclusione del reddito sotto forma di rendita delle rendite dell'assicurazione per l'invalidità è dal canto suo suffragata da lunga prassi amministrativa e corrisponde comunque ad un opinio necessitatis non contestabile (DTF 96 V 51).
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L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, condividendo l'opinione del Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, ritiene che alla stessa stregua devono essere escluse dal reddito sotto forma di rendita le indennità giornaliere. Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo di scostarsi da questo parere. Particolarmente di rilievo al riguardo è l'argomento addotto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali secondo cui l'assoggettamento a contribuzione delle indennità giornaliere condurrebbe ad una specie di autofinanziamento dell'assicurazione, la quale darebbe con una mano e prenderebbe dall'altra.
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Il pagamento di contributi su queste prestazioni equivarrebbe cioè ad una riduzione indiretta inammissibile delle stesse. D'altra parte, come afferma l'Ufficio federale, si giustifica socialmente e corrisponde ai principi fondamentali dell'assicurazione che l'invalido avente quale risorsa soltanto le prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità paghi il contributo minimo.
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Vero è che le rendite e le indennità giornaliere dell'INSAI, le rendite dell'assicurazione militare, nonché le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e dell'assicurazione contro le malattie vengono trattati come redditi sotto forma di rendita assoggettati al pagamento di contributi. Ora questa diversità di trattamento trova giustificazione nel fatto che le prestazioni erogate da quelle assicurazioni - prestazioni che rappresentano largamente la surrogazione del reddito e della perdita del salario in seguito a malattia o infortunio - sono generalmente più importanti di quelle riconosciute dall'assicurazione per l'invalidità. Si tratta peraltro di contributi percepiti sulle prestazioni di un'altra assicurazione. Non può nemmeno essere negato che il pagamento del contributo minimo da parte del beneficiario di indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità è suscettibile di esercitare un'influenza negativa non solo sulla futura eventuale rendita AVS ma anche sulla rendita dell'assicurazione per l'invalidità riconosciuta all'assicurato in caso di insuccesso delle misure di riadattamento. Ma, come osserva l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, la soluzione a questo problema non dev'essere cercata nell'ambito della regolamentazione relativa alla percezione dei contributi, bensì in quello della normativa concernente le rendite (cfr. art. 51 cpv. 3 OAVS e 32 OAI). Detti addebiti non giustificano comunque di dipartirsi da una consolidata prassi amministrativa che assimila sul piano dei contributi le indennità giornaliere alle rendite d'invalidità.
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In queste condizioni il giudizio cantonale che annulla la decisione della Cassa di compensazione dell'artigianato svizzero dev'essere confermato. Esso deve tuttavia essere completato nel senso che gli atti di causa sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché fissi il contributo - probabilmente contributo minimo - dovuto dall'assicurato.
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