BGE 142 V 349 |
39. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa Cassa cantonale di compensazione contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) |
9C_583/2015 del 17 giugno 2016 |
Regeste |
Art. 14 und 16 ELG; Art. 19b ELV; Art. 5 und 8 des Tessiner Einführungsgesetzes vom 23. Oktober 2007 zum Bundesgesetz vom 6. Oktober 2006 über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung; Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten durch die Kantone im Rahmen der Ergänzungsleistung, wenn eine Hilflosenentschädigung ausgerichtet wird. |
Sachverhalt |
A. A., nata nel 1967, è al beneficio di prestazioni complementari sulla base di una rendita d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado medio pari a fr. 14'040.- nel 2013. Con decisione del 16 dicembre 2013, confermata su opposizione con decisione del 27 marzo 2014, la Cassa cantonale di compensazione ha fissato le prestazioni complementari a fr. 336.- mensili con effetto dal 1° gennaio 2014. Contrariamente agli anni precedenti, nel calcolo della prestazione annuale non venivano conteggiate le spese di malattia e d'invalidità che nel 2013 erano ammontate a fr. 13'032.-. A mente della Cassa cantonale di compensazione, queste spese erano coperte dall'assegno per grandi invalidi di grado medio percepito dall'assicurata e non potevano pertanto essere rimborsate.
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B. Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante giudizio del 25 giugno 2015, lo ha accolto e, annullata la decisione su opposizione, ha rinviato la causa alla Cassa cantonale di compensazione affinché emani una nuova decisione che tenga integralmente conto delle spese per le cure e l'assistenza nel calcolo delle prestazioni complementari.
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Invitata a rispondere al ricorso, l'assicurata propone di respingerlo e di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio, mentre il Tribunale cantonale e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a prendere posizione.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Dai considerandi: |
Per quanto interessa la presente vertenza, va ricordato che gli assegni per grandi invalidi non sono computati come reddito ai fini del calcolo della prestazione complementare (art. 11 cpv. 3 lett. d LPC). Inoltre, l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC prevede che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne. Il cpv. 2 di questa disposizione prevede che i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il cpv. 1 ma che possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata. Per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Quando le persone vivono a casa, gli importi cantonali non possono essere inferiori a fr. 25'000.- per le persone sole, persone vedove e coniugi di persone che vivono in un istituto o in un ospedale (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC). L'art. 14 cpv. 4 LPC prevede che per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi. In ottemperanza a questa disposizione, l'art. 19b cpv. 1 dell'ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI; RS 831.301) stipula che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.
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Quale norma transitoria è stato adottato l'art. 34 LPC, giusta il quale finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1 LPC, gli articoli 3-18 dell'ordinanza del 29 dicembre 1997 sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC; RU 1998 239) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della presente legge.
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4.2 Per il Cantone Ticino la legge di applicazione del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC; RL 6.4.5.3) è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. L'art. 5 prevede che le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelle riconosciute dalla LPC. Un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non sono già prese a carico da altre assicurazioni (art. 8 cpv. 1 LaLPC). La concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione militare, non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni (art. 8 cpv. 2 LaLPC). Nella misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate (art. 8 cpv. 3 LaLPC).
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Erwägung 5 |
5.3 L'opponente propone di respingere il ricorso sottolineando come il legislatore federale non abbia esplicitamente previsto di dedurre l'assegno per grandi invalidi dalle spese di malattia e d'invalidità da rimborsare, neanche quando queste siano inferiori a fr. 25'000.-. Si deve al contrario ritenere che l'art. 14 cpv. 3 LPC, nella misura in cui stabilisce degli importi minimi, prevede una garanzia minima. Comunque, con la riforma intervenuta il 1° gennaio 2008, non era intenzione del legislatore federale peggiorare la situazione dei beneficiari di prestazioni complementari. Per quanto riguarda il diritto cantonale, l'opponente osserva come la LaLPC non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare.
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Erwägung 6 |
Erwägung 6.3 |
6.3.2 La tesi del Tribunale cantonale, secondo la quale il diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di fr. 25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC, escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali e è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in materia. Neppure è fondata la tesi del Tribunale cantonale quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, la quale non trova alcuna conferma nella nuova normativa federale. Gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia massima al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1 pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La soluzione avanzata dal Tribunale cantonale corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo (di fr. 25'000.-; sul senso da dare a questa garanzia minima v. modification, au 1er janvier 2004, de l'ordonnance relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires [OMPC], en relation avec la 4e révision de l'AI, in VSI 6/2003 pag. 402). Ora, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (Messaggio del 7 settembre 2005 citato, 5545 n. 2.9.8.2.3).
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Erwägung 7 |
7.1.1 Il Tribunale cantonale ha ritenuto che la LaLPC non ha previsto la possibilità di dedurre dall'importo delle spese da rimborsare l'assegno per grandi invalidi. Né l'art. 5 né l'art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC prevedono una tale deduzione, che rimane tuttavia possibile nel caso in cui l'assicurazione malattia ne abbia già tenuto conto per fissare le spese di malattia da rimborsare (art. 8 cpv. 3 LaLPC); quest'ultima eventualità non è però rilevante per la fattispecie. All'assicurata deve quindi essere rimborsata la totalità delle spese, anche se queste sono inferiori all'importo dell'assegno per grandi invalidi percepito, nonché all'importo massimo di fr. 25'000.-.
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7.2 L'interpretazione del diritto cantonale operata dal Tribunale cantonale non è arbitraria (art. 9 Cost.). L'art. 8 cpv. 1 LaLPC apre il diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità a meno che siano già coperte da altre assicurazioni; il cpv. 2 di questa disposizione prevede che gli assegni per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e il rimborso delle spese deve essere integrale come lo prevede esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC. È vero che il cpv. 3 della LaLPC prevede la deduzione dell'assegno per grandi invalidi, ma in questa eventualità - che non è il caso in esame - lo scopo è di evitare una doppia deduzione dell'assegno per grandi invalidi che andrebbe ad aggiungersi a quella operata dall'assicurazione malattia. Va precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese. La presa di posizione del 23 gennaio 2015 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, interpellato dal Tribunale cantonale - il quale si pronunciava in favore della deduzione dell'assegno per grandi invalidi quando la grande invalidità è di grado medio o lieve - non è quindi corretta perché si basa sul presupposto errato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC concerne solo i casi di grande invalidità di grado elevato. L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono inferiori o superiori a fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori all'assegno per grandi invalidi. Infine, anche se il diritto cantonale non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, contrariamente a quello che contemplava il previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi (indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese da rimborsare). (...)
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