BGE 148 V 2 |
1. Estratto della sentenza della I Corte di diritto sociale nella causa Cassa malati Agrisano SA contro A. (ricorso in materia di diritto pubblico) |
8C_613/2021 del 10 gennaio 2022 |
Regeste |
Art. 89 Abs. 1 lit. a BGG; Art. 48 Abs. 1 lit. a VwVG; Art. 59 ATSG; formelle Beschwer einer Partei, die selber keine Einsprache erhoben hat, vor dem kantonalen Versicherungsgericht. |
Sachverhalt |
A. Il 28 aprile 2019 B., nata nel 1963, dipendente come impiegata nella ditta individuale C. di A. e assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso Cassa malati Agrisano SA (in seguito: l'Agrisano), ha perso l'equilibrio nel scendere le scale della propria abitazione ed è caduta sulla schiena. Sono state riscontrate contusioni alla nuca, al braccio e al gluteo destro. Il chiropratico D. ha osservato la presenza di dolori al sacro, al bacino e alla colonna lombare, tensioni alla colonna toracica e gonalgie a destra. L'Agrisano ha assunto il caso e corrisposto prestazioni. L'Agrisano con lettera del 28 novembre 2019 ha comunicato a B. la sospensione delle prestazioni dal 23 giugno 2019. Con lettera separata del medesimo giorno l'Agrisano ha informato A. della sospensione.
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Con lettere raccomandate separate del 5 dicembre 2019 indirizzate all'Agrisano di pressoché uguale tenore e grafica B. e A. hanno chiesto l'emissione di una decisione formale. Il 12 febbraio 2020 l'Agrisano ha emesso la "disposizione" (recte: decisione), comunicandola fra l'altro a B. e nel suo dispositivo ad A. L'Agrisano ha posto termine al proprio obbligo a prestazioni dal 13 giugno 2019, trascorsi otto settimane dall'evento infortunistico, momento in cui B. è stata reputata di aver ritrovato lo status quo ante. Con lettera del medesimo giorno l'Agrisano ha informato A. della decisione con cui è stata interrotta l'erogazione di prestazioni in favore di B. dal 24 giugno 2019.
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Il 4 marzo 2020 Helsana Assicurazioni SA e il 10 marzo 2020 B., patrocinata dall'avv. Paolo Luisoni, hanno presentato opposizione. A. non ha inoltrato opposizione. L'Agrisano ha emanato la decisione su opposizione il 1° aprile 2021, comunicandola alle opponenti Helsana Assicurazioni SA e B. e nel suo dispositivo ad A.
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B. Adito su ricorso da A., il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, ammettendo la sua facoltà di ricorso, ne ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione su opposizione e ha rinviato gli atti all'Agrisano per nuova decisione.
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C. L'Agrisano presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio cantonale.
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Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.
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Dai considerandi: |
Erwägung 4 |
4.2 Quando una persona è parte in un procedimento deve farsi parte attiva, soprattutto se desidera mantenere aperta la possibilità di deferire la causa fino all'ultimo grado giudizio. Se una parte rinuncia a partecipare alla procedura, perde il suo interesse ad agire (DTF 133 II 181 consid. 3.2.1; sentenze 1C_33/2017 del 23 giugno 2017 consid. 3.2; 2C_964/2012 del 10 giugno 2013 consid. 3.3; 1C_41/ 2013 del 24 aprile 2013 consid. 2.3; cfr. anche sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni S 05 26 del 14 giugno 2005 consid. 4c; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, n. 8 ad art. 59 LPGA). Tale precetto deriva anche dal principio della buona fede (si veda sul concetto: DTF 138 I 97 consid. 4.1.5 con riferimenti). Un'eccezione a questo principio è data quando l'interessato senza colpa non ha avuto la possibilità di partecipare alla procedura dinanzi all'autorità precedente (DTF 133 II 181 consid. 3.2.1; sentenza 1C_442/2007 del 21 aprile 2008 consid. 2.3).
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Erwägung 5 |
5.2 Per prassi invalsa il destinatario principale di una decisione su opposizione può ricorrere al tribunale delle assicurazioni anche se non ha presentato opposizione alla decisione iniziale e non abbia partecipato alla procedura di opposizione, purché la decisione non sia passata in giudicato (DTF 127 V 107 consid. 2a; sentenza U 41/97 del 28 novembre 1997 consid. 3, in SVR 1998 UV n. 12 pag. 35 e RAMA 1998 U 293 pag. 225; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 8 ad art. 59 LPGA; KIESER, op. cit., n. 12 ad art. 59 LPGA). Il Tribunale federale (delle assicurazioni), richiamando il vecchio art. 129 OAINF, ha osservato che l'assicurato non aveva motivo per impugnare lui stesso un provvedimento o una sentenza cantonale dal momento che già un assicuratore vi aveva provveduto, tenuto conto della stretta condivisione di interesse tra assicuratore contro gli infortuni e assicuratore malattia (DTF 127 V 107 consid. 2b). Si può quindi affermare che la giurisprudenza sull'interesse ad agire (formelle Beschwer) in materia di assicurazioni sociali differisce con i principi generali secondo cui c'è un effetto preclusivo se non si fanno valere subito le proprie pretese nelle dovute forme e nei termini (consid. 4.2). La finalità di questa prassi è tesa a considerare prioritaria e superiore la corretta applicazione del diritto federale delle assicurazioni sociali (ULRICH MEYER, Die Teilnahme am vorinstanzlichen Verfahren als Voraussetzung der Rechtsmittellegitimation, in Sozialversicherungsrechtstagung 2004, pag. 34).
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5.4 Un cambiamento di giurisprudenza può essere di solito giustificato solo se la nuova soluzione corrisponde a una migliore conoscenza della ratio legis, a mutate circostanze esterne o a un'evoluzione delle opinioni giuridiche, altrimenti la giurisprudenza precedente deve essere mantenuta. Un cambiamento di giurisprudenza deve quindi basarsi su serie ragioni oggettive, che devono essere tanto più importanti - soprattutto nell'interesse della certezza del diritto - quanto più lunga è stata tale applicazione del diritto considerata errata o non più al passo con i tempi (DTF 147 III 14 consid. 8.2; DTF 143 IV 9 consid. 2.4; DTF 136 V 313 consid. 5.3.1). Non sussistono motivi per cui la giurisprudenza di cui alla DTF 127 V 107 non possa essere mantenuta anche con l'entrata della LPGA dal momento che, come si è già visto (consid. 5.1), l'art. 59 LPGA non prescrive la partecipazione alla procedura inferiore. La ricorrente per sostenere le proprie tesi si richiama ai principi di procedura e alla parità di trattamento. Anche quest'ultima invero non si trova lesa: infatti in assenza di ogni impugnazione, la parte che non presenta opposizione vede passare in giudicato il provvedimento amministrativo. Il rischio processuale è il medesimo e non è nella sua possibilità o volontà di disposizione. Non si realizzano quindi gli estremi per procedere a un cambio di giurisprudenza.
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