BGer 7B.67/2000 |
BGer 7B.67/2000 vom 12.04.2000 |
[AZA 0]
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7B.67/2000
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CAMERA DELLE ESECUZIONI E DEI FALLIMENTI
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12 aprile 2000
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Composizione della Camera: giudici federali Bianchi, presidente,
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Weyermann e Nordmann.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso del 28 febbraio 2000 presentato da A.________, Zurigo, rappresentato dal Servizio giuridico di A.________, Lugano, contro la sentenza emanata l'11 febbraio 2000 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, nella causa che oppone il ricorrente allo Stato del Cantone Ticino, rappresentato dall'Ufficio di esazione e condoni, Bellinzona, e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Leventina, e che vede come parte interessata l'avv. B.________, in materia di incanto;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno promossa nei confronti di B.________, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Leventina ha realizzato, il 6 agosto 1999, ai pubblici incanti le particelle n. 790 e 792 RFD di Bodio. I predetti fondi sono stati aggiudicati in blocco ad A.________ per un importo complessivo di fr. 500'000.--. Il 19 novembre 1999 l'Ufficio ha annullato di propria sponte il predetto incanto, onde poter riprendere la procedura dalla pubblicazione dell'avviso d'incanto. Esso ha motivato il provvedimento con il fatto di aver omesso di inserire negli elenchi oneri dei predetti fondi un credito - garantito da ipoteca legale - tempestivamente insinuato dallo Stato del Cantone Ticino e di non aver di conseguenza notificato gli elenchi oneri all'appena menzionato creditore.
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B.- Con sentenza 11 febbraio 2000 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso presentato dall'aggiudicatario contro il predetto provvedimento.
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I Giudici cantonali, dopo aver accertato che gli elenchi oneri non sono stati intimati allo Stato del Cantone Ticino, hanno reputato che tale fatto ha impedito la crescita in giudicato degli stessi nei confronti di tale creditore. L'Ufficio ha quindi rettamente provveduto ad annullare l'asta svoltasi sulla base di elenchi oneri incompleti, in cui non figuravano i crediti insinuati dallo Stato del Cantone Ticino, al fine di ripristinare la procedura prevista dalla LEF. L'autorità di vigilanza ha quindi ordinato all'Ufficio di riprocedere alla pubblicazione dell'avviso di incanto e al conseguente nuovo deposito degli elenchi oneri e delle condizioni d'incanto per i citati fondi.
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C.- Il 28 febbraio 2000 A.________ ha inoltrato al Tribunale federale un ricorso con cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione dell'autorità di vigilanza e l'accoglimento del proprio rimedio cantonale con il conseguente annullamento della decisione dell'Ufficio. Il ricorrente rileva che nessun creditore ha impugnato l'aggiudicazione e che l'omissione della comunicazione dell'elenco oneri non costituisce un motivo di nullità dell'incanto. Contesta inoltre che gli elenchi oneri non siano cresciuti in giudicato nei confronti del creditore, la cui pretesa non vi è stata iscritta, e afferma che tale credito non può essere opposto all'acquirente in buona fede. Il 9 marzo 2000 il Presidente della Camera adita ha conferito, in via supercautelare, effetto sospensivo al gravame. Con risposte 22 marzo 2000 sia lo Stato del Cantone Ticino sia l'Ufficio propongono la reiezione del ricorso. Lo Stato del Cantone Ticino chiede inoltre, nell'eventualità di un accoglimento del ricorso, che lo stato di riparto sia modificato nel senso di includere la sua pretesa.
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Considerando in diritto :
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1.- La legittimazione del ricorrente, aggiudicatario nell'annullato incanto, non dà adito a dubbi. Il ricorso, tempestivo, è pertanto ammissibile.
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2.- a) Il ricorrente sostiene, in via principale, che un incanto può unicamente essere annullato nell'eventualità di un'omessa notifica dell'elenco oneri a un creditore, se quest'ultimo impugna l'aggiudicazione. Non essendo l'aggiudicazione stata oggetto di alcun ricorso, essa non poteva venir annullata.
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b) L'autorità di vigilanza ha dapprima rilevato che la mancata notifica dell'elenco oneri a un creditore non ha per conseguenza la nullità dell'incanto, ma può costituire un motivo per contestare l'asta. Essa ha tuttavia ritenuto corretta la decisione dell'Ufficio, che accortosi di non aver inserito un'insinuazione di credito nell'elenco oneri e di aver di conseguenza omesso la sua comunicazione a tale creditore, ha annullato l'incanto. I giudici cantonali hanno ritenuto che un siffatto provvedimento costituisce un atto dovuto per il ripristino della procedura così come imposto dalla LEF.
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c) In linea di principio una decisione dell'Ufficio è definitiva e cresce in giudicato se non può più essere oggetto di un ricorso all'autorità di vigilanza (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 all'art. 22 LEF). L'Ufficio può unicamente revocare una propria decisione, non oggetto di un ricorso, se essa si avvera essere nulla (Cometta, Commento basilese, SchKG I, n. 4 all'art. 22 LEF). Se invece è pendente un procedimento innanzi all'autorità di vigilanza, la sostituzione può avvenire solo fino al termine di invio della risposta (art. 22 cpv. 2 LEF). Ora, in concreto, l'aggiudicazione dei fondi in questione non è stata impugnata. Rimane pertanto da esaminare se l'aggiudicazione poteva essere revocata dall'Ufficio perché inficiata di nullità in seguito agli atti preparatori dell'incanto.
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aa) Giusta l'art. 22 cpv. 1 LEF sono nulle le decisioni che violano prescrizioni emanate nell'interesse pubblico o nell'interesse di persone che non sono parte nel procedimento. La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che la mancata notifica a un creditore dell'elenco oneri con l'assegnazione, giusta l'art. 140 cpv. 2 LEF, del termine per contestarlo comporta la possibilità dell'interessato di impugnare l'incanto e di chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione (DTF 41 III 352 consid. 4). La dottrina ritiene che tale mancata notifica non ha per conseguenza la nullità dell'incanto, ma unicamente la possibilità di contestarlo (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 31 all'art. 140 LEF).
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Tale opinione è da condividere, non essendo infatti ravvisabile quali altri interessi, oltre a quelli del creditore la cui notifica è stata ignorata, sono stati lesi dall' omissione dell'Ufficio.
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bb) Ora, il creditore in questione fa valere, nelle proprie osservazioni, di non aver avuto la possibilità di contestare l'aggiudicazione, poiché non ha ricevuto dall'Ufficio alcuna comunicazione fino alla decisione del 19 novembre 1999, con cui lo stesso Ufficio ha annullato l'incanto. Tale creditore riconosce tuttavia di aver avuto conoscenza dell'avviso di incanto mediante la pubblicazione avvenuta sul Foglio Ufficiale dell'11 maggio 1999. Tale bando indicava che l'incanto era stato fissato per il 6 agosto 1999 e il creditore non pretende - a giusta ragione - di aver avuto diritto a una notifica dello stesso per lettera semplice ai sensi dell'art. 139 LEF. Nulla impediva al creditore di informarsi, dopo il 6 agosto 1999, se l' asta aveva effettivamente avuto luogo e per quale motivo non gli erano stati trasmessi gli elenchi oneri. Inoltre, trattandosi di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno, l'allestimento dell'elenco oneri dovrebbe avvenire in tempi assai brevi, poiché le verifiche di competenza dell'ufficio sono limitate: l'ufficiale non può rifiutarsi o modificare le indicazioni risultanti dal registro fondiario (DTF 121 III 24 consid. 2b), mentre per quanto concerne i diritti insinuati, il suo potere d'esame è ristretto alla questione della tempestività della notifica (DTF 113 III 17 consid. 2) e alla verifica che la pretesa insinuata costituisca effettivamente un aggravio per il fondo (cfr. per le pretese di diritto privato DTF 113 III 42 consid. 2 e per i crediti fondati sul diritto pubblico DTF 117 III 36 consid. 3). Non può pertanto essere seguita l'obiezione (sottintesa), secondo cui l'Ufficio, annullando l'aggiudicazione oltre tre mesi dopo l'incanto, avrebbe in questo modo privato tale creditore della facoltà di proporre un ricorso contro l'aggiudicazione.
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cc) Da quanto precede segue che il ricorso diretto contro l'annullamento dell'incanto si rivela fondato e la decisione impugnata dev'essere annullata e riformata nel senso che la decisione del 19 novembre 1999 con cui l'ufficio ha revocato l'incanto delle part. 790 e 792 RFD di Bodio è annullata.
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3.- Nell'eventualità di un accoglimento del ricorso il creditore, la cui pretesa non è stata menzionata nell'elenco oneri, chiede che il proprio credito venga inserito nello stato di riparto. In concreto non può esser dato seguito a tale domanda nella sede federale già per il motivo che lo stato di riparto dev'essere allestito dall' Ufficio e che il Tribunale federale può unicamente pronunciarsi sullo stesso dopo una decisione dell'autorità di vigilanza (art. 19 cpv. 1 LEF). Occorre tuttavia rilevare che le possibilità offerte allo Stato dalla legislazione fiscale e segnatamente dagli art. 252 seg. della legge tributaria ticinese in materia di ipoteca legale rimangono impregiudicate dalla presente sentenza.
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Per questi motivi
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la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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pronuncia :
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1. Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e riformata come segue:
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"1. Il ricorso 30 novembre 1999 di
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A.________ è accolto.
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2. La decisione 19 novembre 1999 con cui
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l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto
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di Leventina ha annullato l'incanto 6
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agosto 1999 delle particelle n. 790 e 792 RFD di
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Bodio èannullata. "
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2. Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Leventina e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 12 aprile 2000 MDE
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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