BGer 5C.74/2000 |
BGer 5C.74/2000 vom 14.04.2000 |
[AZA 0]
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5C.74/2000
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II CORTE CIVILE
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14 aprile 2000
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Weyermann e Bianchi.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso per riforma dell'8 marzo 2000 presentato da A.________, La Spezia (I), attore, patrocinato dall'avv.
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Angelo Jelmini, Lugano, da B.________, Schaan, e da C.________, Stabio, attori, patrocinati dall'avv. dott.
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Sergio Salvioni, Locarno, contro la sentenza emanata il 3 febbraio 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone i ricorrenti a D.________ e E.________, Stabio, convenuti, patrocinati dall'avv. dott. Fabio Vassalli, Lugano, in materia di azione revocatoria;
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Ritenuto in fatto :
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A.- F.________ senior è deceduto il 15 novembre 1995. Quando era ancora in vita, segnatamente tra il 4 e il 7 gennaio 1989, egli fece donazione di 500 azioni delle G.________ S.A. ai figli D.________e E.________. Questi ultimi, dopo la morte del padre, hanno rinunciato alla di lui successione, che è poi stata liquidata dall'Ufficio esecuzioni fallimenti di Mendrisio. In questo ambito A.________ notificò un credito di fr. 276'972. 20, la B.________ una pretesa di fr. 5'027'986. 10 e C.________ due crediti uno di fr. 497'183. 35 e l'altro di fr. 1'581'120.--. Questi crediti furono riconosciuti e iscritti nella graduatoria.
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B.- Con petizione 22 dicembre 1997 i predetti creditori, nella loro veste di cessionari delle pretese dell' eredità giacente, hanno introdotto un'azione pauliana intesa a ottenere la revoca di alcuni atti mediante i quali il de cuius si era spossessato dei suoi beni a scapito dei creditori, segnatamente della donazione dei pacchetti azionari delle G.________ S.A.. In via subordinata e alternativa gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 7'106'289. 45. Con sentenza 5 luglio 1999 il Pretore di Mendrisio Nord, rilevato che tutti gli atti di donazione risalivano a più di 5 anni prima dell'inoltro della causa, ha dichiarato le pretese fatte valere perente in applicazione dell'art. 292 vLEF.
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Il 3 febbraio 2000 la Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dagli attori, ha confermato la decisione di primo grado. In sostanza, i giudici cantonali hanno rilevato che l'azione era perenta ai sensi dell'art. 292 vLEF e che il termine previsto in questa norma è di perenzione e quindi assoluto. Valesse anche il contrario, nulla è stato fatto per interromperlo tempestivamente, essendo le esecuzioni volte all'accertamento dei rispettivi crediti nei confronti del de cuius e non nei confronti dei donatari. Da nessuna parte inoltre è previsto che in caso di reato penale valga il termine più lungo di 10 anni. Non diversa sarebbe la soluzione se si applicasse la modifica legislativa entrata in vigore solo successivamente.
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C.- L'8 marzo 2000 la B.________, C.________ e A.________ hanno interposto un ricorso per riforma contro il giudizio cantonale, chiedendo al Tribunale federale di annullarlo e di rinviare gli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio, subordinatamente di revocare la donazione delle 500 azioni delle G.________ S.A. e ancor più subordinatamente o alternativamente di condannare i convenuti a versare agli attori fr. 7'106'289. 45, oltre accessori.
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Narrati i fatti e contestato in particolare che la cessione delle azioni sia avvenuta tra il 4 e il 7 gennaio 1989 come stabilito dai giudici cantonali, invece che il 15 febbraio 1990, gli attori osservano di aver saputo delle donazioni solo il 15 novembre 1995 all'atto in cui l'ufficio esecuzioni e fallimenti di Mendrisio ha loro comunicato che gli eredi avevano rinunciato all'eredità e che la successione non aveva attivi. Prima di quella data essi non potevano immaginare che il debitore - persona facoltosa - si era spossessato dei suoi beni. Secondo gli attori, il termine 5 anni dell'art. 292 non vale per gli atti che ricadono tra quelli previsti all' art. 288 vLEF; quest'ultima disposizione indica in particolare siccome revocabili tutti gli atti "senza riguardo al tempo in cui avvennero"; inoltre, sarebbe incomprensibile limitare il periodo a 5 anni qualora, come in concreto, il creditore possa procedere penalmente nel termine di prescrizione penale di 10 anni.
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D'altra parte, tutti sapevano dell'esistenza delle pretese degli attori e tutti cercarono di ritardare al massimo le procedure. Ad ogni buon conto, il termine di 5 anni dell' art. 292 vLEF dev'essere considerato un termine di prescrizione soggetto a interruzione, di guisa che in concreto esso non era scaduto al momento in cui è stata introdotta l'azione di rivendicazione. D'altra parte, anche il parlamento con la nuova legge ha ritenuto che questo termine sia di prescrizione. Infine, si dovrebbe comunque riconoscere l'esistenza di un abuso di diritto, le donazioni essendo avvenute deliberatamente in modo riconoscibile per i figli al fine di recare pregiudizio ai creditori.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Considerato in diritto :
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1.- a) La sentenza impugnata concerne un'azione revocatoria che si riferisce alla donazione di un pacchetto azionario, il cui valore è manifestamente superiore ai fr.
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8'000.-- previsti dall'art. 46 OG. Il valore litigioso previsto dalla legge per poter introdurre un ricorso per riforma in siffatte cause è quindi pacificamente dato (DTF 93 II 436 consid. 1). Il gravame, tempestivo (art. 54 cpv. 1 OG), è in linea di principio ammissibile.
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b) Inammissibile si rivela invece la domanda subordinata o alternativa di condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di oltre 7 milioni più accessori, che non è sorretta da nessuna motivazione fattuale o giuridica (art. 55 cpv. 1 lett. c OG).
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2.- Il Tribunale cantonale e le parti stesse riconoscono che la fattispecie all'esame soggiace al diritto previgente. E a ragione: l'art. 2 cpv. 2 delle disposizioni finali della modificazione del 16 dicembre 1994 della LEF prevede infatti che per la durata dei termini il cui decorso ha cominciato prima dell'entrata in vigore della presente legge vale il diritto anteriore.
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3.- Investito di un ricorso per riforma, il Tribunale federale giudica sulla scorta dei fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, fatto salvo il caso di violazioni di norme federali in materia di prove o di svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG).
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Gli attori anziché attenersi agli accertamenti del giudizio impugnato adducono una serie di nuovi fatti senza per altro sostenere che ricorrono gli estremi di cui all' art. 63 cpv. 2 OG. Tale modo di procedere è inammissibile in un ricorso per riforma e potrebbe semmai trovare spazio in un ricorso di diritto pubblico. Sono quindi vincolanti per il Tribunale federale quale giurisdizione per riforma gli accertamenti contenuti nell'impugnato giudizio, secondo i quali il de cuius ha fatto donazione del predetto pacchetto azionario ai figli tra il 4 e il 7 gennaio 1989.
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4.- a) Giusta l'art. 292 vLEF l'azione revocatoria si prescrive col decorso di 5 anni dall'atto revocabile.
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b) In concreto, l'azione revocatoria è stata introdotta il 22 dicembre 1997, ossia quasi 9 anni dopo la donazione contestata. Essa è quindi manifestamente tardiva.
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È vero che la natura del termine quinquennale di cui alla disposizione ricordata non è mai stata chiarita in modo univoco dal Tribunale federale (si veda l'esposizione di giurisprudenza e dottrina al proposito sviluppate in DTF 99 III 82 e seg.). Ma nella causa in esame il tema può anche rimanere indeciso perché, si volesse anche ritenere il termine in discussione un termine di prescrizione puro e semplice, non vi sarebbero in concreto atti validi d'interruzione del termine stesso. Le esecuzioni menzionate dagli attori erano state avviate contro il de cuius ed erano finalizzate all'accertamento dei loro rispettivi crediti nei suoi confronti e non toccano in nessun modo il rapporto tra creditori e donatari concernente la pretesa di revocazione.
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Nei confronti dei convenuti, quindi, non è stato compiuto nessun valido atto interruttivo del termine quinquennale.
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Poco importa dunque sapere, nella presente fattispecie, se tale termine sia di perenzione o di prescrizione.
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5.- Gli attori ritengono inoltre che in concreto vada applicato il termine decennale della prescrizione penale, le fattispecie all'esame corrispondendo a quelle previste dagli art. 163 e 164 CP. A prescindere dal fatto che gli accertamenti della sentenza impugnata non permettono di stabilire se in concreto il de cuius abbia commesso atti penalmente punibili, giova nondimeno ricordare che gli art. 285 segg. LEF non istituiscono una responsabilità che permette di applicare in qualche modo l'art. 60 CO; in effetto, il fondamento dell'azione pauliana non risiede in un illecito: la LEF permette infatti di impugnare atti di disposizione di per sé legittimi qualora ricorrano determinate condizioni (DTF 95 III 83 pag. 91 consid. 6c).
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6.- Infine gli attori vorrebbero vedere applicato l'art. 2 CC: l'evidente intenzione di frodare i creditori giustifica in concreto il riconoscimento dell'abuso di diritto, il quale non potrebbe essere più manifesto. Orbene, sulla scorta degli accertamenti della sentenza impugnata nulla emerge che possa far concludere per un abuso di diritto; in particolare, secondo i giudici cantonali, la scadenza del termine quinquennale non è imputabile ad un atteggiamento ostruzionistico da parte dei donatari.
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7.- Da quanto sopra discende che il ricorso, in quanto ricevibile, s'avvera manifestamente infondato e come tale va trattato. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle controparti, che non hanno dovuto presentare una risposta, non si giustifica di attribuire ripetibili.
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata confermata.
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2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 14 aprile 2000 VIZ
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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