BGer U 4/1999 |
BGer U 4/1999 vom 02.07.2001 |
[AZA 7]
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U 4/99 Ge
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 2 luglio 2001
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nella causa
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, ricorrente,
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contro
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F.________, opponente, rappresentato dall'Organizzazione
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Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), Via S. Balestra 19, 6901
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Lugano,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
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F a t t i :
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A.- F.________, nato nel 1945, lamenta gli esiti di
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quattro infortuni professionali intervenuti nel periodo
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intercorso tra novembre 1988 e aprile 1997, quando lavorava
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alle dipendenze di un'impresa di costruzioni come muratore.
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Egli riportò, in particolare, lesioni alle spalle.
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Dopo aver in precedenza riconosciuto all'assicurato il
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diritto a indennità per menomazione all'integrità complessiva
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del 20%, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione
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contro gli infortuni (INSAI), mediante decisione 28 agosto
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1998, dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità
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del 30% dal 1° giugno 1998, confermando il provvedimento
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anche dopo opposizione, il 15 ottobre 1998.
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B.- Assistito dall'Organizzazione cristiano-sociale
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ticinese (OCST), F.________ insorse con ricorso al Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo
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l'assegnazione di una rendita per un'invalidità pari almeno
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al 40%.
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Per giudizio 29 gennaio 1999 l'autorità giudiziaria
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cantonale accolse parzialmente il gravame, obbligando
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l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su
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un'invalidità del 35%.
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C.- L'INSAI, rappresentato dall'avv. Enrico Broggini,
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interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo
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con cui chiede di annullare il giudizio querelato e di
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stabilire il tasso d'invalidità al 30%, conformemente alla
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decisione su opposizione litigiosa.
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L'assicurato, sempre tramite l'OCST, postula la reiezione
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del gravame. Da parte sua l'Ufficio federale delle
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assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale
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delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente
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ricordato le norme di diritto concernenti il tema
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oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla questione
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della commisurazione dell'invalidità lamentata dall'opponente.
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L'autorità giudiziaria cantonale ha in particolare
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esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado
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d'invalidità venga determinato paragonando il reddito
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del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza
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dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
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provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
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esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del
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lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse
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diventato invalido. Il giudice di prime cure ha poi rilevato,
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pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità
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all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso)
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è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati
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dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando,
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da un lato, come il compito del medico consista
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nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare
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in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace
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al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica
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costituisca un importante elemento di giudizio per determinare
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quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
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dall'assicurato. A questa esposizione non può che essere
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fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta dalla dettagliata documentazione
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medica all'inserto risulta che l'assicurato, a
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seguito dei postumi degli infortuni subiti, non può proseguire
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la sua attività professionale di muratore. Emerge però
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anche, in modo convincente, che egli, malgrado il danno
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fisico patito, è da ritenere totalmente capace di eseguire
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lavori leggeri confacenti. Queste valutazioni non sono in
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questa sede oggetto di litigio, né questa Corte vede valido
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motivo per scostarsene.
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b) Ai fini di stabilire le ripercussioni economiche
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dell'impossibilità, per l'assicurato, di svolgere la precedente
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attività, le istanze inferiori hanno fatto capo ad un
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paragone dei redditi, come lo prescrive l'art. 18 cpv. 2
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LAINF, già citato. Per quel che riguarda, in particolare,
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il reddito ipotetico d'invalido, il giudice di prime cure,
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in modifica di quanto stabilito nel provvedimento amministrativo
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impugnato e prevalendosi della propria giurisprudenza
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sviluppata in tema di determinazione del salario di
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riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua,
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ha ritenuto l'importo di fr. 35'000.-, che corrispondeva
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negli anni dal 1994 al 1998 alla retribuzione annua
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media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai
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o impiegati non qualificati con problemi di salute in
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attività leggere adeguate. Orbene, la questione dei salari
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medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi
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giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di
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una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni
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pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza
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stabilito che ai fini della determinazione del reddito
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da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale
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e salariale concreta dell'interessato, a condizione
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però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e
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ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
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derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato
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e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni
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economiche effettive, possono, conformemente alla
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giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche
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salariali. La questione di sapere se e in quale misura
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al caso i salari fondati su dati statistici debbano
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essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali
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e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile
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al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità
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e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione),
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criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare
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globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come
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una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
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permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili
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di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale
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federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella
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medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
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globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
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deve succintamente motivare, il giudice non può
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senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
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degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto
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reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro
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equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività
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confacenti allo stato di salute è valutato senza
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particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso
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concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente
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le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza
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precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in
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re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30
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giugno 2000 in re B., I 411/98). Il giudizio querelato non
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può quindi essere tutelato.
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e) Per determinare il reddito ancora esigibile dall'assicurato,
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l'istituto ricorrente ha compiuto degli accertamenti
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presso alcune aziende del Cantone Ticino appurando
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come in attività leggere, che anche l'interessato sarebbe
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in grado di esercitare dal profilo sanitario e avuto
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riguardo alle sue capacità professionali, i dipendenti di
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tali ditte percepissero, nel 1998, un reddito annuo medio
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pari a fr. 38'579.-. Orbene, il Tribunale federale delle
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assicurazioni non ha motivo di non aderire alla valutazione
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del guadagno ipotetico di invalido operata dall'INSAI, sebbene
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la stessa possa se del caso apparire favorevole all'assicurato
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alla luce dei dati statistici sulla struttura
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dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo
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i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di
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sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive
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nel settore privato ammontava, nel medesimo anno, a fr.
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53'649.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12) - quando si consideri
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come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75
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sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto
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siano suscettibili di comportare una riduzione del salario
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statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite
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massimo del 25%. Le critiche sollevate a questo riguardo
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dall'assicurato non permettono di pervenire a diverso risultato.
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3.- In tali condizioni, ritenuto che il reddito ipotetico
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conseguibile senza invalidità (fr. 53'998.- annui) non
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è oggetto di litigio, la decisione amministrativa impugnata
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che riconosce all'opponente il diritto a una rendita sulla
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base di un'invalidità del 30% merita di essere ristabilita.
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4.- In conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con
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l'art. 135 OG, non si assegnano ripetibili all'INSAI, poiché
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esso istituto, conformemente alla giurisprudenza, è
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equiparato a organismo con compiti di diritto pubblico (DTF
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112 V 49 consid. 3 e rinvio).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto, il
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giudizio querelato 29 gennaio 1999 essendo annullato.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie, né si assegnano
|
indennità di parte.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
|
cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 2 luglio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente Il Cancelliere:
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della IVa Camera:
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