BGer U 311/1999 |
BGer U 311/1999 vom 31.07.2001 |
[AZA 7]
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U 311/99 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Rüedi e Leuzinger;
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Schäuble, cancelliere
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Sentenza del 31 luglio 2001
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nella causa
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G.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, 6500 Bellinzona,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6900 Lugano
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F a t t i :
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A.- Il 9 febbraio 1996 G.________, nato nel 1956, a quel tempo titolare di un'officina di riparazione per cicli e moto a L.________, fu vittima di un infortunio non professionale. Egli ne riportò un trauma assiale del tratto lombare. Indagini eseguite il 21 febbraio 1996 consentirono l'accertamento di un'ernia discale. Il successivo 25 febbraio ebbe luogo un nuovo incidente che provocò un peggioramento della sintomatologia radicolare. Ricoverato in ospedale, l'interessato venne il 1° marzo 1996 sottoposto a discectomia microchirurgica L4/L5 destra.
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L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) assunse il caso, versando le prestazioni di legge.
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Falliti i tentativi per riprendere l'attività di meccanico, il 1° marzo 1997 l'assicurato iniziò a lavorare a metà tempo come cameriere presso un esercizio pubblico di G.________.
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Mediante decisione 22 luglio 1998, l'INSAI dispose l'erogazione di una rendita d'invalidità del 25% dal 1° luglio 1998 e di un'indennità per menomazione all'integrità del 10%, confermando il provvedimento anche dopo opposizione, l'8 settembre 1998.
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B.- Assistito dall'avv. Paolo Luisoni di Bellinzona, G.________ insorse con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo, con protesta di spese e ripetibili, l'assegnazione di una rendita del 50% dalla data stabilita. In sede di procedura, egli postulò pure l'allestimento di un rapporto peritale.
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Il 4 marzo 1999, dando seguito a tale richiesta, l'istanza cantonale ordinò l'erezione di una perizia che venne affidata al dott. G.________, specialista di fisiatria e reumatologia a M.________.
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Prendendo a base il rapporto di questo sanitario, l'autorità giudiziaria di primo grado accolse parzialmente il gravame mediante pronunzia 14 luglio 1999, obbligando l'INSAI a versare all'insorgente una rendita calcolata su un'invalidità del 38%. L'Istituto venne inoltre condannato al pagamento di ripetibili.
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C.- G.________, sempre tramite l'avv. Luisoni, interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con cui ribadisce la sua richiesta intesa al riconoscimento di una rendita del 50%, protestando inoltre spese e ripetibili.
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Mentre l'INSAI, patrocinato dall'avv. Mattia A. Ferrari di Bellinzona, propone, con protesta di spese, la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo.
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D i r i t t o :
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1.- Nei considerandi del querelato giudizio, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha già correttamente ricordato le norme di diritto concernenti il tema oggetto della lite, la quale verte unicamente sulla commisurazione dell'invalidità lamentata dal ricorrente. L'istanza cantonale ha in particolare esposto come, giusta l'art. 18 cpv. 2 LAINF, il grado d'invalidità venga determinato paragonando il reddito del lavoro che l'assicurato potrebbe conseguire, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività esigibile da lui in condizioni equilibrate di mercato del lavoro, con quello che avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'autorità giudiziaria di primo grado ha poi rilevato, pure a ragione, che al fine di poter graduare l'invalidità l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve poter disporre dei necessari documenti rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, precisando, da un lato, come il compito del medico consista nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato sia incapace al lavoro, dall'altro, come la documentazione medica costituisca un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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2.- a) Nell'evenienza concreta dalla documentazione medica, e in particolare dalla perizia giudiziaria del dott. G.________ allestita in sede cantonale, emerge che il ricorrente non può più svolgere la sua originaria professione di meccanico, esercitata sino al verificarsi degli eventi del febbraio 1996. Questa valutazione non è contestata. Vi è per contro divergenza sulla questione di sapere in quale misura il ricorrente sarebbe in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività sostitutive confacenti allo stato di salute. A mente dell'interessato, in simili occupazioni, così come in quella attuale di cameriere, l'abilità si eleverebbe al massimo al 50%. Il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide questa tesi. Dal rapporto peritale risulta in modo convincente che il ricorrente presenta una capacità dell'80% nell'esercizio di determinati lavori leggeri, idonei dal profilo sanitario. Da tali conclusioni, fatte proprie dall'autorità di primo grado, non sussiste alcun motivo di dipartirsi, quando si ritenga che, per costante giurisprudenza, in via di massima e a prescindere da casi particolari non ricorrenti in concreto, il giudice non si scosta senza ragioni imperative dalle risultanze di una perizia giudiziaria, in quanto compito del perito è appunto di mettere a disposizione della giustizia le sue speciali conoscenze allo scopo di fornire gli elementi necessari riguardanti gli aspetti medici di una determinata fattispecie (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e sentenze ivi citate).
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b) Esaminando le ripercussioni economiche dell'impossibilità, per il ricorrente, di continuare la precedente attività, il Tribunale cantonale delle assicurazioni, avvalendosi della propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento per il calcolo della capacità di guadagno residua, ha dapprima rilevato che l'interessato, tenuto conto degli impedimenti posti in luce dal perito giudiziario, avrebbe potuto realizzare, nella migliore delle ipotesi, un reddito non già di circa fr. 38'000.-, come stabilito nel provvedimento amministrativo impugnato, ma bensì di soli fr. 28'000.-, pari all'80% di fr. 35'000.-, importo quest'ultimo corrispondente alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate negli anni 1994-1998. Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 126 V 75 segg.
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c) In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca una paga sociale. Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale procedente da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.
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d) Ora, la prassi ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa manifestamente le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata (nello stesso senso: sentenze 19 aprile 2001 in re P., I 226/00, 31 gennaio 2001 in re R., I 10/00, e 30 giugno 2000 in re B., I 411/98). Le considerazioni dell'istanza cantonale concernenti la retribuzione conseguibile dal ricorrente nell'esercizio di lavori leggeri confacenti si rivelano pertanto insostenibili.
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e) A parere dell'autorità di primo grado, il ricorrente poteva comunque maggiormente valorizzare la sua capacità lucrativa continuando a lavorare presso l'esercizio pubblico che lo aveva assunto come cameriere a far tempo dal 1° marzo 1997. Essa ha considerato che trattavasi di un'attività tutto sommato confacente alle condizioni di salute dell'interessato e nella quale egli presentava, a mente del perito giudiziario, un grado di capacità lavorativa del 66,6%. Mettendo a frutto appieno questa residua abilità, era secondo il giudice ticinese ipotizzabile che il ricorrente potesse realizzare un reddito annuo pari a fr. 31'200.-. Questa tesi non convince.
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f) Per determinare il reddito ancora esigibile dal ricorrente, l'INSAI ha compiuto in sede amministrativa degli accertamenti presso alcune aziende ticinesi. Dai medesimi è emerso in particolare che nelle attività leggere che l'interessato, secondo il perito, sarebbe in grado di esercitare nella misura dell'80% i dipendenti di tali ditte percepivano, nel 1998, un reddito annuo medio pari a fr. 37'474.-. Deducendo dallo stesso il 20%, viste le ridotte capacità del ricorrente, si ottiene l'importo di fr. 29'979.-. Questa somma non sembra sfavorire il ricorrente alla luce dei dati statistici sulla struttura dei salari editi dal competente Ufficio federale - dati secondo i quali la retribuzione annua media dei lavoratori di sesso maschile attivi in occupazioni semplici e ripetitive nel settore privato ammontava nell'anno in questione, dopo deduzione del 20%, a fr. 42'919.- (fr. 4'268.- : 40 x 41,9 x 12 x 80%) - quando si consideri come, ai sensi della giurisprudenza in DTF 126 V 75 sopra indicata, le specifiche circostanze del caso concreto siano suscettibili di comportare una riduzione del salario statistico fino, realizzate tutte le premesse, al limite massimo del 25%.
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3.- Raffrontando il guadagno ipotetico senza invalidità conseguibile nel 1998 dal ricorrente di fr. 50'184.- - che non è oggetto di litigio - con quello, non meno ipotetico, realizzabile con gli impedimenti di carattere medico, di appunto fr. 29'979.-, si giunge ad un tasso d'invalidità del 40%, in luogo di quello del 38% ottenuto dal primo giudice. Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo deve essere parzialmente accolto.
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4.- a) La decisione impugnata concerne l'erogazione o il rifiuto di prestazioni assicurative. La procedura è dunque gratuita (art. 134 OG).
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b) Visto l'esito del gravame, al ricorrente, assistito da un legale, spettano ripetibili, ridotte, per la procedura federale (art. 135 e 159 cpv. 1 e 3 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. In parziale accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio cantonale querelato del 14 luglio 1999 è modificato nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto a una rendita d'invalidità del 40% a partire dal 1° luglio 1998.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 1'000.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte, ridotta, per la procedura federale.
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IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino statuirà di nuovo sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
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V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 31 luglio 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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p. Il Cancelliere :
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