BGer 5C.162/2001 |
BGer 5C.162/2001 vom 21.08.2001 |
[AZA 0/2]
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5C.162/2001
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II CORTE CIVILE
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21 agosto 2001
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Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
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Bianchi e Raselli.
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Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso per riforma del 15 giugno 2001 presentato dalla Y.________ Trasporti S.A., attrice, Chiasso, patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, studio legale avv. Gian Mario Pagani, Chiasso, contro la sentenza emanata il 14 maggio 2001 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone la ricorrente alla Q.________ Assicurazioni, convenuta, Basilea, patrocinata dall'avv. Silvio Pestelacci, Chiasso, in materia di contratto d'assicurazione;
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Ritenuto in fatto :
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A.- Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 1996 il veicolo Renault R 380 di proprietà della Y.________ Trasporti S.A., completo di carico, è sparito dal parcheggio in cui si trovava in territorio di Civate (I). Trattavasi di un "trattore a sella" con rimorchio, parcheggiato la sera a pochi passi dal domicilio dall'autista R.________, dipendente della proprietaria. La motrice era assicurata con polizza casco presso la Q.________ Assicurazioni; il rimorchio, invece no. Poco più di due mesi dopo, e più precisamente il 23 marzo 1996, il rimorchio senza carico è stato ritrovato a Milano.
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Di fronte al rifiuto della compagnia di assicurazione di coprire il danno, perché il furto appare poco probabile, l'assicurata ha incoato contro la stessa una petizione presso la Pretura di Mendrisio-Sud, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di fr. 199'000.--, oltre accessori. Con sentenza 12 settembre 2000 il Pretore ha respinto l'azione, perché sulla scorta dei fatti accertati il furto appare poco verosimile (denuncia tardiva, versioni discordanti dell'accaduto, mancato parcheggio dell'autocarro - come d'abitudine - nel deposito della ditta, nessuna percezione dell'impianto antifurto inserito). Con sentenza 14 maggio 2001 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita dall'attrice, ha confermato il giudizio di prime cure. Secondo i giudici cantonali circostanze come il fatto del ritrovamento del rimorchio - non assicurato - da parte di un ex-dipendente della ditta, nonché le indiscrezioni apprese dal titolare della società e le successive indagini, tenute nascoste sia all'assicurazione sia agli organi di polizia rendono assai poco credibile la denuncia del furto da parte dell'autista, che è e rimane l'unico elemento su cui si fonda la prova della realizzazione dell'evento assicurato.
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B.- Contro la sentenza cantonale la Y.________ Trasporti S.A. ha presentato il 15 giugno 2001 un ricorso per riforma, chiedendone al Tribunale federale la modifica nel senso che in accoglimento della petizione la Q.________ Assicurazioni sia condannata a versarle fr. 199'000.-- oltre accessori. Narrati - e completati - i fatti evocati nel giudizio impugnato, l'attrice lamenta una violazione dell' art. 8 CC e dell'art. 39 LCA. I giudici cantonali hanno infatti a torto ammesso che la versione fornita dall'assicurata è in concreto non sufficientemente più probabile di quella contraria. La versione dell'assicurata può in effetto essere messa in dubbio solo se esiste un'alternativa concreta: non basta invece una possibilità teorica. Ma la decisione dei giudici cantonali è arbitraria anche nella valutazione dei fatti: la trasferta in Polonia di Y.________ dimostra l'esistenza del furto e non il contrario, come i giudici cantonali vogliono arguire.
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Non è stata chiesta una risposta al ricorso.
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Considerando in diritto :
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1.- Interposto in tempo utile per violazione del diritto federale (art. 8 CC e 39 LCA) in una contestazione civile che supera abbondantemente il valore litigioso richiesto dalla legge, il ricorso per riforma è ricevibile ai sensi degli art. 43, 46 e 54 cpv. 1 OG. Diretto contro una decisione finale della suprema istanza giudiziaria del Cantone, esso è pure ricevibile in virtù dell'art. 48 cpv. 1 OG.
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2.- a) L'attrice lamenta una violazione degli art. 8 CC e 39 LCA. Rileva che secondo queste disposizioni la prova del furto spetta all'assicurato: siccome trattasi di prova difficile da fornire in tutti i casi in cui il ladro non è sorpreso in flagrante, la giurisprudenza si accontenta di esigere che l'evento assicurato sia reso verosimile.
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Ora, in concreto il furto non solo è stato annunciato poche ore dopo alla polizia locale, ma pure a quella svizzera e vi è stata una piena collaborazione con segnalazioni da parte dei titolari dell'attrice. Tali fatti e le dichiarazioni dell'autista ben dovevano bastare per rendere verosimile il realizzarsi dell'evento assicurato.
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b) In virtù dell'art. 8 CC la prova del sinistro spetta all'assicurato. I giudici cantonali hanno nondimeno rilevato, a ragione, che nei casi come quello all'esame, in cui la prova assoluta del sinistro è impossibile, può bastare che questi renda verosimile la realizzazione dell' evento assicurato sulla base dei fatti (sentenze non pubblicate della II Corte civile dell'11 luglio 2000 in re G. c. F., del 31 maggio 2000 in re M. c. X., del 3 aprile 1995 in re U. c. F.; Maurer, Schweizersiches Privatversicherungsrecht, 3a ed., pag. 333; Brehm, FJS n. 569a, pag. 3 e 5). Per altro verso, di fronte a una prova che non è assoluta ma che è fondata sull'esperienza generale della vita, su presunzioni di fatto e su indizi, l'assicuratore ha il diritto di fornire e dimostrare circostanze di fatto atte a porre seriamente in dubbio la correttezza e l'esattezza dei fatti così presunti (diritto alla controprova:
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DTF 115 II 305; 120 II 393 consid. 4b; Kummer, Commento bernese, n. 362 segg. , in particolare n. 366 all'art. 8 CC; H. Gaugler, Der prima-facie-Beweis im privaten Personenversicherungsrecht, RSA 26, pag. 306 segg. , 309).
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Con il proprio gravame, l'attrice non rimprovera alla corte cantonale una violazione di codesti principi per essere dipartita da un'erronea concezione del grado di verosimiglianza richiesto, ma piuttosto di non aver considerato, sulla base delle circostanze fattuali concrete, che l'ipotesi del furto è ampiamente la più probabile.
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c) Secondo Poudret/Sandoz-Monod (Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, pag. 173 seg.), sapere se nel concreto caso il grado di probabilità richiesto dal diritto federale è raggiunto costituisce questione di diritto sindacabile nella procedura per riforma.
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Tale opinione, condivisa anche da Kummer (Commento bernese, n. 72 seg. ad art. 8 CC) rimane nondimeno minoritaria.
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Per la maggior parte degli autori, invece, la giurisdizione per riforma può solo verificare se il giudice cantonale è dipartito da un concetto corretto del grado di certezza o verosimiglianza richiesto (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, pag. 144; Dressler, Die Tatsachenüberprüfung durch das Bundesgericht im Berufungsverfahren, in: RDS 94/1975 II 64; Wurzburger, La violation du droit fédéral dans un recours en réforme, in: RDS 94/1975 II 104; Birchmeier, Handbuch des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege, pag. 99; Voyame, Droit privé fédéral et procedure civile cantonale, in: RDS 80/1961 II 157 seg.). Il Tribunale federale, in diversi recenti giudizi non pubblicati (sentenze della II Corte civile del 15 febbraio 1996 in re K. c. C., del 21 maggio 1996, dell'8 settembre 1997 in re V. c. G., del 31 maggio 2000 in re M. c. X.; cfr. anche DTF 120 II 393 consid. 4b) ha seguito quest'ultima opinione. Di conseguenza, sapere se i fatti addotti e acquisiti siano sufficienti per ritenere realizzato l'evento assicurativo costituisce apprezzamento delle prove, e quindi questione di fatto insindacabile in un ricorso per riforma e che può essere rivista sotto il limitato profilo dell'arbitrio solo nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG; DTF 127 III 73 consid. 6a, 120 II 97 consid. 2b e rif.).
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Nel concreto caso, l'apprezzamento dei fatti operato dai giudici cantonali per concludere che la credibilità del furto appare non più probabile dell'ipotesi contraria, siccome attinente all'apprezzamento delle prove, va pertanto censurato con un ricorso di diritto pubblico e non nelle vie della giurisdizione per riforma.
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3.- Da quanto sopra discende che il ricorso per riforma s'avvera irricevibile. Una conversione del gravame, presentato da una ricorrente patrocinata da un legale (DTF 120 II 270), in un ricorso di diritto pubblico non entra in linea di conto anche per il fatto che esso non ossequia le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 OG a un tale rimedio.
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Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non ha dovuto presentare osservazioni, non è invece riconosciuta un'indennità per ripetibili.
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Per questi motivi
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visto l'art. 36a OG
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il Tribunale federale
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pronuncia :
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1. Il ricorso èinammissibile.
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2. La tassa di giustizia di fr. 4000.-- è posta a carico della ricorrente.
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3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 agosto 2001 VIZ
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In nome della II Corte civile
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del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
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Il Presidente,
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Il Cancelliere,
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