BGer I 282/2001 |
BGer I 282/2001 vom 04.10.2001 |
[AZA 7]
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I 282/01 Ws
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Kernen e Soldini,
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supplente; Grisanti, cancelliere
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Sentenza del 4 ottobre 2001
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nella causa
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L._________, Italia, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1211 Ginevra, opponente,
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e
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, 1007 Losanna
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Fatti :
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A.- Il cittadino italiano L._________, nato nel 1948, ha lavorato in Svizzera quale muratore stagionale negli anni 1966, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975 e 1976, solvendo i contributi di legge. Rientrato in patria, ha continuato a svolgere la medesima attività fino al 29 febbraio 1996, data alla quale è stato licenziato dopo una prolungata assenza per malattia cominciata il 21 agosto del 1995.
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L'interessato, tra il 1° gennaio 1990 e il 31 ottobre 1996, ha versato contributi nelle assicurazioni sociali italiane per complessive 254 settimane tra periodi di assicurazione e periodi equivalenti, prima di essere posto dal 1° novembre 1996 al beneficio di una pensione d'invalidità italiana.
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Il 25 giugno 1997 L._________ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'invalidità, chiedendo il versamento di una rendita a dipendenza di una inabilità addebitabile - come risulta dalla perizia medica dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS) del 3 dicembre 1998 - a coronarosclerosi, esiti di pregresso infarto del miocardio, ipertensione, diabete mellito tipo 2 e artrosi vertebrale.
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Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con decisione del 14 dicembre 1999, ha respinto la domanda per carenza d'invalidità pensionabile.
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B.- L._________ è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo sostanzialmente l'annullamento del provvedimento amministrativo e, con il supporto di ulteriore documentazione medica, il riconoscimento di una rendita d'invalidità.
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Con pronunzia del 1° marzo 2001, i giudici commissionali, pur attestando all'interessato un grado di invalidità del 51,6%, hanno respinto il gravame per carenza del requisito assicurativo al momento dell'insorgenza dell'invalidità, fatta risalire al 21 agosto del 1996.
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C.- L._________ interpone ricorso di diritto amminnistrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di rendita. Dei motivi ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
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L'UAI propone di respingere il gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi.
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Diritto :
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1.- a) Nel querelato giudizio, al quale si rinvia, i primi giudici hanno già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. Hanno rilevato in particolare come in sostanza, secondo l'ordinamento valido fino al 31 dicembre 2000 - applicabile al caso di specie, dovendo il giudice valutare la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui essa è stata emanata (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti) -, il cittadino italiano debba avere contribuito per almeno un anno all'AVS/AI svizzera, debba essere invalido ai sensi della legge svizzera e infine debba essere assicurato alle assicurazioni sociali svizzere oppure a quelle patrie al verificarsi dell'evento assicurato.
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A detta esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
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b) In linea di principio, il richiedente è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono stati versati contributi nell'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera in materia di sicurezza sociale). Questo requisito è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo la legislazione italiana (cifra 2 lett. b dello stesso Protocollo)) oppure nei periodi durante i quali egli ha diritto a una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969).
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Secondo la giurisprudenza, che si prefigge di impedire la creazione artificiosa di un rapporto assicurativo retroattivo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa (DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a).
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c) Giova infine rammentare che, secondo l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se è invalido almeno al 40% e che, conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). Tuttavia, per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6).
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Si deve ammettere l'esistenza di incapacità di guadagno permanente qualora il danno alla salute sia largamente stabilizzato ed essenzialmente irreversibile e suscettibile di pregiudicare la capacità di guadagno probabilmente in modo permanente, in una misura giustificante il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità.
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Un danno alla salute tipicamente labile può essere reputato relativamente stabilizzato soltanto se la sua natura si è modificata a tal punto che si possa ammettere non essere esso verosimilmente suscettibile di subire modifiche di rilievo in un futuro presagibile (DTF 119 V 102 consid. 4a e sentenze ivi citate).
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2.- a) La pronunzia con la quale i primi giudici hanno stabilito che l'invalidità sarebbe insorta il 21 agosto 1996 appare fondata e trova convincente riscontro negli atti.
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Emerge infatti chiaramente dall'inserto di causa che l'invocata incapacità di guadagno è da ricondurre all'infarto miocardico acuto del 21 agosto 1995, che ha obbligato il ricorrente a cessare l'attività di muratore svolta fino a quel giorno determinando un'incapacità lavorativa completa nella pregressa attività e una inabilità - del 70% fino all'8 dicembre 1995 e del 30% in seguito - in occupazioni leggere compatibili con lo stato di salute. Le affezioni dell'insorgente configurando pacificamente uno stato patologico labile, ossia suscettibile di evolvere, e l'insorgere del diritto all'eventuale rendita dovendosi pertanto determinare secondo i criteri di cui all'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI, se ne conclude che il momento decisivo per l'inizio di un eventuale diritto a una rendita, conformemente a quanto ritenuto dai primi giudici, deve essere fatto risalire a un anno dopo l'inizio dell'incapacità lavorativa senza notevoli interruzioni.
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b) Deve inoltre essere condiviso il raffronto dei redditi effettuato dai primi giudici per determinare il grado d'invalidità. Essi hanno operato, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc), una riduzione del 20% del salario statistico di riferimento in attività leggere per tenere adeguatamente conto delle particolarità del caso (in particolare dell'età del ricorrente e dell'attività pesante svolta fino all'intervenuto danno alla salute) e delle conseguenti difficoltà a mettere a frutto la residua capacità lavorativa, nonché a raggiungere il livello medio dei salari anche in questo ambito. Correttamente quindi il grado d'invalidità è stato stabilito nella misura del 51-52%, tale da conferire, di principio, il diritto a una mezza rendita, a condizione che pure gli ulteriori requisiti, segnatamente la qualità di assicurato al momento determinante dell'insorgenza dell'invalidità, risultino adempiuti.
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c) Risulta dagli atti che il ricorrente tra il 1° gennaio 1990 e il 31 ottobre 1996 ha versato contributi nelle assicurazioni sociali italiane per complessive 254 settimane tra periodi di assicurazione (227 settimane) e periodi equivalenti (27 settimane).
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Per meglio chiarire questa indicazione di carattere generale contenuta nell'attestato concernente la carriera assicurativa in Italia, l'UAI ha chiesto all'INPS ragguagli più precisi in relazione al versamento di contributi nel corso del 1996. Dall'estratto del conto assicurativo 29 settembre 1999, che l'ente previdenziale italiano ha trasmesso all'amministrazione elvetica, sono emersi per l'anno in questione versamenti per 8 settimane fino al 29 febbraio 1996, data della cessazione del rapporto di lavoro, e contributi per 13 settimane fino al 12 giugno 1996 durante il periodo di disoccupazione.
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Ne consegue che al momento dell'insorgenza dell'invalidità, il 21 agosto 1996, il ricorrente non risultava più essere assicurato nelle patrie assicurazioni. A sua volta, il diritto alla pensione d'invalidità italiana, secondo la normativa di quel Paese, avendo preso inizio solo a partire dal 1° novembre 1996, è venuta a crearsi una lacuna assicurativa da metà giugno a fine ottobre 1996, che osta all'effettiva erogazione della mezza rendita.
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4.- In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di L._________ si appalesa infondato, mentre merita di essere confermata la pronunzia commissionale. Come correttamente fatto notare dai primi giudici, al ricorrente resta tuttavia riservata - in virtù della soppressione dal 1° gennaio 2001 del presupposto assicurativo (cpv. 4 disposizione transitoria della modifica LAI 23 giugno 2000, RU 2000 pag. 2683; FF 1999 pag. 4333) - la possibilità di chiedere il riesame dei propri diritti, che però potrà avere, se del caso, soltanto effetto dall'entrata in vigore della novella legislativa.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni
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pronuncia :
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I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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II.Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 4 ottobre 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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