BGer U 134/1999 |
BGer U 134/1999 vom 08.11.2001 |
U 134/99 Ws
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[AZA 7]
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IVa Camera
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composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer,
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Leuzinger; Scartazzini, cancelliere
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Sentenza dell'8 novembre 2001
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nella causa
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F.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano
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Zanetti, Piazza Governo 4, 6500 Bellinzona,
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contro
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Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli
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infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente,
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e
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, 6901 Lugano
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F a t t i :
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A.- F.________, nato nel 1959, alle dipendenze della
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ditta B.________ in qualità di aiuto carpentiere e come
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tale assicurato all'Istituto nazionale svizzero di
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assicurazione contro gli infortuni (INSAI), in data 13
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dicembre 1996 si è ferito alla fronte nel tagliare una
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trave con la motosega. Al pronto soccorso dell'Ospedale
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Y.________, presso il quale l'assicurato si è
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immediatamente recato, sono state constatate una ferita
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lacero-contusa di circa 6 cm, dalla radice del naso verso
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l'alto e a sinistra, nonché una ferita di circa 3 cm in
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prossimità dell'inserzione dei capelli. Il caso è stato
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assunto dall'INSAI, che ha corrisposto all'interessato, il
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quale ha potuto riprendere la propria attività
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professionale a contare dal 18 febbraio 1997, le prestazioni
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di legge.
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Con provvedimento 20 marzo 1998, confermato mediante
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decisione su opposizione 1° ottobre 1998, l'Istituto assicuratore,
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sentito il parere espresso dal proprio medico di
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circondario, dott. C.________ (in particolare quello contenuto
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nel rapporto del 22 aprile 1997), e presi in considerazione
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segnatamente i certificati allestiti dal medico curante
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dott. A.________ (in particolare quello del 6 aprile
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1998), nonché documenti fotografici del 20 gennaio 1998, ha
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comunicato a F.________ di reputare chiuso il caso
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d'infortunio, precisando che egli non aveva diritto né a un
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intervento di chirurgia estetica né a un'indennità per
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menomazione dell'integrità fisica, ritenuti i leggeri postumi
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al viso lasciati dall'evento assicurato.
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B.- Rappresentato dall'avvocato S. Zanetti di Bellinzona,
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l'interessato è insorto contro il suindicato provvedimento
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con ricorso al Tribunale delle assicurazioni del
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Cantone Ticino, chiedendo che l'INSAI fosse tenuto ad assumere
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le conseguenze dell'infortunio. In particolare pretendeva
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che l'Istituto assicuratore procedesse all'allestimento
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di una perizia medica giudiziaria allo scopo di
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delucidare il tema dell'opportunità di un intervento chirurgico
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destinato ad eliminare le cicatrici alla fronte e
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migliorare lo stato di salute, sopportasse se del caso i
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costi di un simile intervento, nonché accertasse la presenza
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o meno di un residuo danno permanente dell'integrità fisica
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ed il conseguente diritto ad un risarcimento a titolo
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d'indennità per menomazione fisica. In quel contesto veniva
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altresì prodotto un certificato medico stilato il 27 ottobre
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1998 dal dott. M.________, specialista FMH in chirurgia
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plastica e ricostruttiva, il quale precisava come il paziente,
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preso conoscenza del fatto che con una correzione
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delle cicatrici non si sarebbe potuto garantire un miglioramento
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del loro aspetto, avesse categoricamente rifiutato
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un intervento chirurgico a tale scopo. Detto sanitario attestava
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peraltro che mediante un intervento estetico le cicatrici
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non avrebbero comunque potuto essere eliminate.
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Con giudizio 15 marzo 1999, negata l'opportunità di
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dar seguito ai provvedimenti probatori richiesti dall'interessato
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dopo aver interpellato il dott. M.________ con domande
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cui lo specialista ha risposto in data 12 febbraio
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1999, l'autorità di ricorso cantonale ha respinto il gravame.
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Ha ritenuto non essere dati i requisiti posti dalla
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legge né per quanto atteneva al diritto a interventi chirurgici
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volti a correggere le cicatrici, né per quel che
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concerneva la possibilità di assegnare all'insorgente
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un'indennità per menomazione dell'integrità a seguito dei
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postumi dell'infortunio.
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C.- Tramite il suo patrocinatore, postulata l'assistenza
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giudiziaria gratuita, F.________ interpone avverso
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la predetta pronunzia un ricorso di diritto amministrativo
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al Tribunale federale delle assicurazioni. Chiede, lamentati
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il mancato accertamento del danno fisico e psichico
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conseguente all'infortunio e l'omesso allestimento di una
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perizia neutra, da un lato che gli sia concessa la facoltà
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di sottoporsi, a carico dell'INSAI, se del caso dopo nuovi
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accertamenti specialistici, ad un intervento chirurgico
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destinato a correggere le due cicatrici esistenti al fine
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di migliorare il suo aspetto estetico e il suo stato di
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salute in generale, da un altro lato che dopo tali
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interventi venga accertato se sussiste un danno all'integrità
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fisica suscettibile di dar diritto ad un indennizzo
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per detta menomazione.
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L'INSAI propone l'integrale disattenzione del gravame,
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mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha
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rinunciato a determinarsi.
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D i r i t t o :
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1.- a) Nei considerandi dell'impugnato giudizio la
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precedente istanza ha illustrato le norme legali (art. 10
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cpv. 1, 19 cpv. 1, 24 cpv. 1 e 25 LAINF) e di ordinanza
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(art. 36 cpv. 1 e 2 OAINF), nonché i principi di giurisprudenza
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applicabili in concreto, per cui a detta esposizione
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basta fare semplicemente riferimento. Ha pure rammentato
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che, conformemente alla prassi di questa Corte, l'autorità
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giudiziaria rinuncerà, qualora la fattispecie sia stata
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chiaramente stabilita, a far allestire ulteriori indagini
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peritali (DTF 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c in
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fine e riferimenti), che essa non può imporre all'Istituto
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assicuratore responsabile dell'evento l'assunzione di costi
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per interventi chirurgici di carattere estetico quando non
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ci si trovi in presenza di cicatrici deturpanti di una certa
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importanza (DTF 104 V 96 consid. 1, 102 V 72; RAMI 1985
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no. K 638 pag. 199 consid. 1b), e che essa nemmeno può riconoscere
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all'assicurato il diritto ad un'indennità per menomazione
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dell'integrità fisica se non sono adempiuti i requisiti
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di gravità stabiliti dalla giurisprudenza (DTF 116
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V 157 consid. 3a; RAMI 1997 no. U 278 pag. 208 consid. 2a
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e b).
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b) Deve tuttavia essere precisato come, se è vero che
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conformemente alla dottrina cui la Corte cantonale ha fatto
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riferimento un provvedimento medico è da ritenere adeguato
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soltanto qualora possa contribuire ad un miglioramento dei
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disturbi secondo un grado sufficiente di verosimiglianza
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(Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
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1985, pag. 274 cifra 1), sia altrettanto vero che in virtù
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della medesima dottrina la sufficiente verosimiglianza è
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data già quando sia lecito ammettere non sussistere solo
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una remota possibilità di realizzazione del miglioramento
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(Maurer, op. cit., pag. 274 cifra 2).
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2.- a) Nel caso di specie, i circostanziati atti medici
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all'inserto consentono un apprezzamento oggettivo
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della fattispecie in esame e permettono di constatare che
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l'opportunità di un intervento chirurgico dev'essere ammessa.
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Occorre infatti rilevare come, da un lato, sia nel parere
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espresso dal dott. C.________ nel referto stilato in
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data 22 aprile 1997 che nel certificato allestito dal dott.
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A.________ il 6 aprile 1998 e in quello rilasciato dal
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dott. M.________ all'attenzione dell'autorità giudiziaria
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in data 12 febbraio 1999 il carattere doloroso delle
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cicatrici sia stato accertato in modo convincente. Da un
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altro lato, quest'ultimo sanitario ha sottolineato che
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esistono casi comparabili a quello in discussione in cui
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l'operazione di una cicatrice conduce ad un miglioramento
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dei dolori ed altri invece dove gli stessi rimangono
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praticamente identici.
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Considerato il principio di dottrina suesposto e ritenute
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le dichiarazioni dei sanitari anzidetti, la
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possibilità di contribuire, con un adeguato intervento chirurgico
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di correzione delle cicatrici, al miglioramento dei
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disturbi fatti valere dall'assicurato non appare quindi
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talmente inverosimile da dover essergli negato il diritto
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alle prestazioni di cura richieste.
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Del resto, giova rilevare che anche in materia di assicurazione
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malattia questa Corte ha avuto occasione di
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stabilire che, qualora una cicatrice, come in concreto cagionante
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dolori, provochi disturbi con valore di malattia
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nel senso giuridico, il trattamento della stessa mediante
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intervento chirurgico corrisponde ad una prestazione obbligatoria
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di cui la cassa malati deve assumere i costi (sentenza
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inedita 9 aprile 1996 in re G., K 44/95).
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Su questo punto, il gravame merita pertanto accoglimento.
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b) Dato quanto precede, il tema di sapere se sono dati
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i requisiti secondo i quali è necessario, in determinate
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circostanze, che l'amministrazione o il giudice chiamato a
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statuire sulla vertenza ordini l'allestimento di indagini
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specialistiche peritali supplementari non si pone. D'altro
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canto, visto l'esito della vertenza per quanto concerne il
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diritto alle cure mediche, questa Corte non può determinarsi
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definitivamente sull'eventuale sussistenza di un danno
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permanente all'integrità fisica. L'INSAI dovrà pertanto
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nuovamente pronunciarsi, dopo tali interventi, sull'eventuale
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diritto ad un risarcimento a titolo d'indennità per
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menomazione fisica.
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3.- La procedura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in
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causa, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto
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a ripetibili (art. 159 OG). Diventa pertanto priva di oggetto
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la sua domanda intesa ad essere posto al beneficio
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dell'assistenza giudiziaria gratuita.
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In tali circostanze, il Tribunale federale delle assicurazioni
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p r o n u n c i a :
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I. Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
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senso dei considerandi, il giudizio del Tribunale delle
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assicurazioni del Cantone Ticino del 15 marzo 1999
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e la decisione su opposizione del 1° ottobre 1998 essendo
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annullati.
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II. Non si percepiscono spese giudiziarie.
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III. L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2500.- a
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titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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IV. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
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statuirà sulla questione delle spese ripetibili di
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prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in
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sede federale.
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V. La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale
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cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio
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federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 8 novembre 2001
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In nome del
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IVa Camera :
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Il Cancelliere :
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