BGer 1P.739/2001 |
BGer 1P.739/2001 vom 18.01.2002 |
{T 0/2}
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1P.739/2001/viz
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Sentenza del 18 gennaio 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Catenazzi, Fonjallaz,
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cancelliere Crameri.
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C.________ SA, già rappresentata dall'amministratore unico, avv. H.________, ricorrente,
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contro
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Francesco Bertini, Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, via della Pace 6, 6600 Locarno,
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S.________,
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M.________,
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patrocinati dall'avv. Otto Wuthier, via B. Luini 18, casella postale 640, 6601 Locarno,
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Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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istanza di ricusa
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 26 settembre 2001 della seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Visto e considerato:
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che, nell'ambito di una causa di sfratto promossa contro la C.________ SA di Zugo, quest'ultima ha inoltrato dinanzi alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un'istanza di ricusa del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, avvocato Francesco Bertini;
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che con decisione del 26 settembre 2001 la Corte cantonale ha respinto l'istanza e rinviato gli atti al Pretore per la continuazione della procedura;
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che il 31 ottobre 2001 la C.________ SA ha impugnato questa decisione con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di accogliere l'istanza di ricusa;
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che il 26 novembre 2001 il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha invitato la ricorrente ad anticipare entro il 10 dicembre seguente fr. 1500.-- a garanzia delle spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile;
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che, parallelamente a un'analoga procedura (causa 1A.740/2001) il 7 dicembre 2001 la ricorrente ha chiesto una proroga del termine, adducendo che per le avvenute dimissioni dell'avvocato amministratore della società - che ha sottoscritto il ricorso di diritto pubblico - essa doveva nominarne un altro entro 30 giorni per poter effettuare un prelievo sui suoi averi bancari;
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che il termine è stato prorogato fino al 10 gennaio 2002 con l'avvertenza che non sarebbe stata accordata un'ulteriore proroga;
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che con lettera impostata il 5 gennaio 2002 la ricorrente chiede una nuova proroga del termine, fondata sulle medesime circostanze;
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che le difficoltà di organizzazione interna addotte dalla ricorrente, visto il citato avvertimento e considerato che ogni ulteriore ritardo della procedura può recare pregiudizio agli interessi delle controparti, non costituiscono un motivo sufficiente ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 OG, concernenti la proroga dei termini fissati dal giudice;
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che, pertanto, la nuova domanda di proroga non poteva essere accolta;
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che l'anticipo richiesto non essendo stato versato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 150 cpv. 4 OG;
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che le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti, al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 18 gennaio 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il Cancelliere:
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