BGer 5P.248/2002
 
BGer 5P.248/2002 vom 18.09.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.248/2002 /bom
Sentenza del 18 settembre 2002
II Corte civile
Giudici federali Bianchi, presidente,
Raselli e Meyer,
cancelliere Piatti.
A.________,
ricorrente, patrocinata dall'avv. dott. Carlo Fubiani, riva Vela 12, casella postale 3247, 6901 Lugano,
contro
B.________,
opponente, patrocinato dall' avv. dott. Dario Item, viale Carlo Cattaneo 1, casella postale 2719, 6901 Lugano,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
art. 9 Cost. (sequestro)
(ricorso di diritto pubblico del 9 luglio 2002 contro la sentenza emanata il 31 maggio 2002 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
Fatti:
A.
A.________ ha chiesto - sulla base dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF - al Pretore di Lugano di sequestrare la totalità dei beni intestati a B.________ presso una banca di Lugano, sino a concorrenza di un credito di fr. 462'888,15. Essa ha motivato la propria istanza nei confronti del consulente finanziario con una pretesa di risarcimento danni per la perdita subita tra il 10 marzo 2000 e il 25 settembre 2001 su un suo conto presso la predetta banca e per l'assenza del rendimento minimo assicuratole. Dopo aver integralmente concesso il sequestro, il giudice di prima istanza ha, con decisione su opposizione del sequestrato, ridotto l'importo garantito da tale misura a fr. 424'668.--, somma pari alla diminuzione del saldo del conto e ha ordinato alla sequestrante di versare una garanzia di fr. 25'000.--.
B.
Con sentenza del 31 maggio 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, adita da B.________, ha revocato il sequestro. La Corte cantonale non ha reputato verosimile l'esistenza dell'asserito credito. La procura non è tal fine sufficiente, ritenuto che il mandato di consulenza finanziaria non è stato affidato al sequestrato, ma alla società C.________. La creditrice sequestrante ha del resto pagato senza recriminazioni la fattura 30 giugno 2000 allestita dalla C.________. In queste circostanze la tesi dell'appellante, secondo cui la procura agli atti gli è stata conferita quale rappresentante della C.________, appare più probabile di quella della procedente, che pretende di aver stipulato un contratto di mandato con B.________ personalmente.
C.
Il 9 luglio 2002 A.________ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico con cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio degli atti alla Corte cantonale per l'esame delle altre eccezioni contenute nell'atto di appello. Essa ribadisce l'esistenza di un mandato con la persona fisica B.________, come del resto emerge dalla procura conferitagli, e ritiene insostenibile ammettere l'esistenza di un rapporto contrattuale con la C.________.
Con risposta 11 luglio 2002 B.________ propone sia la reiezione della richiesta di effetto sospensivo che quella del ricorso, nella misura in cui esso si avvera ammissibile. Dei motivi si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei considerandi di diritto.
Con decreto del 15 agosto 2002 il giudice presidente della Corte adita ha conferito effetto sospensivo al gravame.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorso menziona, come rilevato dalla controparte, quale unica norma costituzionale l'art. 4 Cost., norma che concerne le lingue nazionali. Sennonché dalla motivazione del gravame appare manifesto che la ricorrente si duole di una violazione del divieto dell'arbitrio codificato nell'art. 9 Cost. Interposto in tempo utile contro una decisione cantonale di ultima istanza in tema di opposizione al sequestro per violazione dell'art. 9 Cost., il ricorso di diritto pubblico è per principio ricevibile (Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in: RDS 1997/II pag. 483 e rif.; SJ 120/1998 pag. 146 consid. 2, non pubblicato nella DTF 123 III 494).
1.2 La ricorrente non postula solo l'annullamento della decisione impugnata, ma chiede pure il rinvio della causa all'autorità cantonale per l'esame delle altre censure contenute nell'appello della controparte. Vista la natura essenzialmente cassatoria del rimedio esperito (DTF 126 III 534 consid. 1c con rinvio), quest'ultima richiesta, che implica l'ingiunzione di istruzioni all'autorità cantonale, si rivela inammissibile.
2.
2.1 L'autorità cantonale rileva che la procura amministrativa conferita al ricorrente dalla creditrice sequestrante per operare su una sua relazione bancaria non è un contratto, ma una manifestazione di volontà unilaterale. La procedente ha per contro prodotto un contratto da cui risulta che il mandato di consulenza finanziaria è stato affidato alla C.________ e non al sequestrato personalmente. Essa ha pure pagato senza lamentele una fattura emessa il 30 giugno 2000 dalla C.________ e ha espressamente qualificato il sequestrato quale rappresentante della predetta società in una successiva lettera. In queste circostanze la tesi della procedente appare inverosimile, motivo per cui l'opposizione dev'essere accolta e il sequestro revocato.
2.2 La ricorrente sostiene che la propria tesi è suffragata dalla procura - che non menziona la C.________ - da lei conferita al sequestrato, che è l'unico ad aver operato sulla sua relazione bancaria. Essa è inoltre stata agganciata dalla controparte quale gestore patrimoniale e non quale rappresentante di una società. Essa non poteva del resto essere interessata a stipulare un contratto di gestione con una società dalla consistenza finanziaria e giuridica non trasparente. Inoltre, in una riunione tenutasi presso la banca, il sequestrato aveva fatto una proposta transattiva, in cui metteva a disposizione fondi propri. Il contratto con la C.________ è inoltre sprovvisto della firma della ricorrente e indica che il mandato è conferito al consulente. La versione della ricorrente non viene neppure inficiata dalla fattura, che è pure stata emessa dal sequestrato. Anche la lettera menzionata dalla decisione impugnata non fa altro che illustrare la confusione della ricorrente, che fra l'altro menziona il sequestrato quale suo mandatario. Ne risulta pertanto che quanto da lei asserito è l'unico scenario proponibile, motivo per cui la decisione cantonale, che ha reputato la sua versione inverosimile, è arbitraria.
2.3 Per ottenere il sequestro il creditore deve rendere almeno verosimile - tra l'altro - l'esistenza del credito (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF). Anche se le esigenze poste al grado di verosimiglianza non devono essere troppo elevate (Reeb, op. cit., pag. 464 e rif.; Stoffel, Commento basilese, n. 3 segg. all' art. 272 LEF; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 3a ed., pag. 376; Ottomann, Der Arrest, in RDS 1996/I pag. 252), un cominciamento di prova appare nondimeno necessario, atteso che semplici affermazioni di parte non bastano, anche se possono apparire plausibili (Walder, Fragen der Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii). La verosimiglianza del credito va valutata alla luce di tutte le circostanze emergenti dagli elementi probatori dell'incarto e può dipendere anche dalla natura della lite (Breitschmid, Übersicht zur Arrestbewilligungspraxis, pag. 3 segg. e rinvii; sentenza del 30 luglio 2001 nella causa 5P.199/2001 consid. 3c). Nell'ambito della valutazione delle prove alle autorità cantonali compete un'ampia latitudine di apprezzamento: il Tribunale federale esercita il suo potere d'esame solo con ritegno e non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice cantonale. La decisione impugnata sarà di conseguenza annullata solo se la discrezionalità dell'autorità cantonale si appalesa arbitraria, ossia apertamente insostenibile, oppure manifestamente incompatibile con il sentimento di giustizia ed equità, ovvero ancora in crasso contrasto con circostanze rilevanti o fondata su punti di vista del tutto ininfluenti (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Occorre infine ricordare che il Tribunale federale, adito con un ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 9 Cost., si basa sulla fattispecie accertata nella sentenza impugnata. Con l'impugnativa possono solo eccezionalmente essere addotti fatti nuovi, qualora venga dimostrato - con un'argomentazione conforme ai requisiti posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG - che si tratta di circostanze emerse per la prima volta nella criticata decisione oppure che l'autorità cantonale ha eseguito, violando la costituzione, accertamenti di fatto incompleti o inesatti (DTF 119 II 6 consid. 4a e 118 Ia 20 consid. 5a pag. 26; Forster in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., n. 2.50 pag. 83).
In concreto la ricorrente non sostiene che l'autorità cantonale sia dipartita da una concezione errata della nozione di verosimiglianza, ma lamenta un apprezzamento arbitrario delle prove. Sennonché essa si prevale di fatti che non risultano dalla decisione impugnata, come la circostanza di essere stata agganciata dal sequestrato spacciatosi quale gestore patrimoniale indipendente o la proposta transattiva da questi formulata in occasione di una riunione presso una banca a Lugano, senza però dimostrare, con una censura conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, che gli accertamenti di fatto dei giudici cantonali siano incompleti. Per il resto, se si può dare atto che il contratto di mandato di consulenza finanziaria non è un esempio di chiarezza redazionale, ciò non fa ancora apparire insostenibile la conclusione della Corte cantonale, secondo cui esso è stato stipulato tra la ricorrente e la C.________. Esso è stato redatto su carta intestata a tale società ed inizia testualmente con le parole « Mandato di consulenza finanziaria tra » la ricorrente « e la società » C.________ rappresentata dal sequestrato. Con riferimento a tale contratto si deve rilevare che l'affermazione, sollevata per la prima volta nella sede federale, secondo cui esso non è stato firmato dalla procedente rasenta la temerarietà, tenuto conto del fatto che tale documento non è solo stato prodotto dalla stessa ricorrente, ma reca pure in alto a sinistra sulla prima pagina la sua firma. Per il resto essa nemmeno spiega perché sia arbitrario ritenere la procura amministrativa conferita al sequestrato unicamente una manifestazione di volontà unilaterale e non un contratto. Infine, per quanto riguarda la fattura e la lettera menzionate nella sentenza impugnata, la ricorrente si limita a dare una lettura di tali documenti diversa dall'interpretazione effettuata dai giudici cantonali, senza però riuscire a far apparire insostenibile quest'ultima. La conclusione dei giudici cantonali, secondo cui la ricorrente non ha reso verosimile l'esistenza del credito per cui ha chiesto il sequestro, non appare pertanto arbitraria.
3.
Da quanto precede, discende che il ricorso si rivela infondato e dev'essere respinto nella misura in cui è ammissibile. La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 8'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 8'000.-- per ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Losanna, 18 settembre 2002
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: