BGer 1P.440/2002 |
BGer 1P.440/2002 vom 03.12.2002 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.440/2002 /bom
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Sentenza del 3 dicembre 2002
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I Corte di diritto pubblico
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,
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Nay e Catenazzi,
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cancelliere Gadoni.
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A.________,
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ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, Casa La Grida, 6535 Roveredo GR,
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contro
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B.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Solari, studio legale Pelli e Solari,
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via Pretorio 19, 6901 Lugano,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6901 Lugano,
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Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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procedimento penale (notificazione irregolare)
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(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il
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17 luglio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino)
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Fatti:
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A.
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Il 17 giugno 1998 A.________ ha sporto una denuncia penale contro ignoti per violazione della legge federale contro la concorrenza sleale, della legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, reati che sarebbero stati commessi con il commercio e l'installazione di apparecchi automatici da gioco contraffatti "Super Cherry 600". Nell'ambito del procedimento penale, in cui il denunciante si è costituito parte civile, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha tra l'altro ordinato la perquisizione di vari esercizi pubblici e il sequestro di "slot machines" e di altri oggetti importanti per l'inchiesta; ha inoltre interrogato B.________, che aveva installato apparecchi del tipo indicato in alcuni esercizi pubblici ticinesi.
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B.
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Con decreto del 22 gennaio 1999 il PP, ritenuta l'inesistenza degli estremi di reato, ha pronunciato il non luogo a procedere contro B.________ e ordinato la revoca dei sequestri, avvertendo le parti del diritto di chiedere la motivazione del decreto entro 10 giorni dalla sua intimazione. Il patrocinatore del denunciante l'ha chiesta il 28 gennaio 1999; il PP ha quindi steso il 14 febbraio 1999 la motivazione, che sarebbe stata intimata alle parti il giorno appresso. Ritenuto che la parte civile non aveva impugnato il decreto, il PP ha ordinato il 4 marzo 1999 il dissequestro degli apparecchi, eseguito il 7 aprile seguente.
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Con scritto del 10 giugno 1999 il legale del denunciante ha sollecitato al PP la motivazione del decreto, chiedendogli inoltre di attestare che esso non era ancora cresciuto in giudicato. Il PP gli ha risposto il 18 giugno 1999 trasmettendogli la motivazione del 14 febbraio 1999 e comunicandogli che, non sussistendo la prova dell'intimazione del 15 febbraio 1999, i termini d'impugnazione ricominciavano nuovamente a decorrere.
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Frattanto, con lettera del 29 aprile 1999, il patrocinatore della controparte aveva informato il rappresentante del denunciante di avanzare una pretesa risarcitoria per la mancata possibilità di utilizzare gli apparecchi da gioco, dissequestrati il 7 aprile 1999. Questi aveva risposto il 3 maggio 1999 comunicandogli che il procedimento penale non era ancora concluso e che il suo cliente non riconosceva nulla.
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C.
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Mediante un'istanza dell'8 luglio 1999 il denunciante si è rivolto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) chiedendo di rinviare gli atti al Ministero pubblico affinché fosse promossa contro il denunciato l'accusa per i citati reati. Con sentenza del 17 luglio 2002 la CRP ha dichiarato l'istanza irricevibile per tardività, rimproverando essenzialmente al patrocinatore del denunciante di avere violato il principio della buona fede: egli avrebbe infatti indugiato troppo nel sollecitare la motivazione del decreto, visto che il tenore della lettera del 29 aprile 1999 avrebbe dovuto suscitargli sospetti sull'esistenza della motivazione e sull'intervenuta conclusione del procedimento penale.
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D.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa sentenza, chiedendo di annullarla. Fa valere la violazione del divieto dell'arbitrio e accenna alla violazione del principio della buona fede. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
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La Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il PP postula la reiezione del ricorso mentre la controparte chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
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1.
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Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a).
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Il ricorso è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI).
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2.
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Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. E' irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 125 I 253 consid. 1b). Tuttavia, indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o quello costituzionale gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 128 I 218 consid. 1.1, 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a).
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Nelle esposte circostanze, considerato che la Corte cantonale ha in concreto dichiarato irricevibile per tardività l'istanza di promozione dell'accusa, il ricorrente è legittimato a far valere la violazione di diritti di parte nella procedura cantonale, segnatamente che il suo gravame non sarebbe stato esaminato nel merito.
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3.
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Il ricorrente ritiene arbitraria la conclusione dei Giudici cantonali, laddove gli rimproverano di avere agito contro la buona fede avendo egli atteso fino al 10 giugno 1999 prima di sollecitare la motivazione del decreto; sostiene che la richiesta di risarcimento del 29 aprile 1999 del legale di controparte non gli permetteva di ritenere già emanata la motivazione.
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3.1 Come hanno rettamente rilevato sia la Corte cantonale sia il ricorrente, la prova della notificazione di un atto spetta di principio all'Autorità che intende trarne una conseguenza giuridica; pertanto, se la notificazione o la sua data è contestata o se sussiste un dubbio in proposito, l'Autorità deve sopportare le conseguenze della mancata prova, e in tal caso fondarsi sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 122 I 97 consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c e 4, 103 V 63 consid. 2a). Secondo la giurisprudenza la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la quale il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della decisione. Certo, l'interessato non può differire a piacimento il suo intervento: il principio della buona fede gli impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda, non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 107 Ia 72 consid. 4a pag. 76, 102 Ib 91 consid. 3, sentenze del 14 giugno 1999, consid. 4b/bb, pubblicata in RDAT II-1999, n. 19t, pag. 360 segg. e del 18 ottobre 1999, consid. 4, pubblicata in SJ 2000 I pag. 118 segg.; cfr. inoltre sentenza del 31 dicembre 1993, consid. 2, pubblicata in ZBl 95/1994 pag. 529 segg.; DTF 112 Ib 417 consid. 2d).
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3.2 Il legale del ricorrente ha chiesto il 28 gennaio 1999 al PP la motivazione del decreto di non luogo a procedere del 22 gennaio precedente, che il Magistrato ha steso il 14 febbraio 1999, ma di cui non ha provato l'immediata intimazione. Il 29 aprile 1999 il citato legale ha ricevuto una lettera del rappresentante della controparte chiedente un risarcimento per la mancata utilizzazione degli apparecchi da gioco durante il periodo di sequestro: lo scritto specificava ch'essi erano stati dissequestrati il 7 aprile 1999. Il denunciante, rispettivamente il suo patrocinatore, non era tuttavia stato informato in tal senso dal PP o dalla polizia, né risulta che egli abbia ricevuto ulteriori comunicazioni dall'Autorità sullo stato della procedura. D'altra parte, il patrocinatore del denunciante aveva tempestivamente risposto al collega il 3 maggio 1999, comunicandogli che il procedimento penale non era concluso, né risulta che il collega abbia reagito a questo scritto. In tali circostanze, il ricorrente e il suo avvocato non potevano d'acchito ritenere, già sulla base della lettera 29 aprile 1999, che una motivazione fosse nel frattempo stata emanata. Il fatto che il ricorrente abbia ancora atteso circa sei settimane prima di richiedere al PP la motivazione del decreto rientra, in un caso come il presente, nei limiti di un agire ancora non contrario ai principi della buona fede e della sicurezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib 64 consid. 3b pag. 71 seg.; sentenza del 14 giugno 1999 citata, consid. 5c/aa). Dichiarando irricevibile per tardività il gravame, la CRP ha pronunciato un giudizio manifestamente insostenibile e quindi arbitrario (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 125 I 1 consid. 2b/aa, 124 I 247 consid. 5, 123 I 1 consid. 4a).
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4.
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Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. Le spese e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico di B.________, che rifonderà al ricorrente l'importo di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 3 dicembre 2002
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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