BGer 1A.57/2003
 
BGer 1A.57/2003 vom 25.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.57/2003 /bom
Sentenza del 25 marzo 2003
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Féraud e Catenazzi,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Alessandro Martinelli, studio legale e notarile Sganzini Bernasconi Peter & Gaggini, via Somaini 10/Via P. Lucchini, Casella postale 3406, 6901 Lugano,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del
28 febbraio 2003 del Ministero pubblico della Confederazione
Fatti:
A.
Il 7 gennaio 2003 la Procura della Repubblica italiana presso il Tribunale ordinario di Venezia ha presentato all'Ufficio federale di giustizia (UFG) una richiesta di assistenza giudiziaria in materia penale, completata il 14 febbraio successivo, nell'ambito di un procedimento penale aperto contro B.________ e altri inquisiti, sospettati di essere coinvolti in reati di corruzione e concussione commessi da funzionari della Guardia di finanza.
B.
Con decisione incidentale del 28 febbraio 2003 il Ministero pubblico della Confederazione, cui l'UFG aveva delegato l'esecuzione della domanda, l'ha ammessa e ha ordinato l'audizione, come testimone, di A.________ (dispositivo n. 2). Per la complessità della fattispecie e la conoscenza approfondita del caso da parte dei magistrati esteri, il MPC ha autorizzato la presenza all'audizione del magistrato inquirente e di ufficiali della polizia giudiziaria italiana (dispositivo n. 3), richiamando espressamente la riserva della specialità. Con citazione del 5 marzo 2003 il MPC ha invitato il teste a comparire all'audizione fissata per l'8 aprile successivo.
C.
Contro la decisione incidentale A.________ presenta il 17 marzo 2003 un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere effetto sospensivo al gravame nel senso di annullare la convocazione per l'interrogatorio dell'8 aprile 2003, e, in via principale, di riformare la decisione impugnata nel senso di annullarne il dispositivo n. 3 e di non ammettere la presenza di magistrati e funzionari esteri all'audizione.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il ricorrente sostiene che la presenza all'interrogatorio di magistrati o funzionari esteri comporterebbe un pregiudizio immediato e irreparabile, per cui la contestata decisione incidentale, anteriore a quella finale, sarebbe impugnabile separatamente (art. 80g cpv. 2 in relazione con l'art. 80e lett. b n. 2 AIMP). Aggiunge che se l'audizione avesse luogo prima della decisione sul ricorso, e se al gravame non fosse conferito l'effetto sospensivo, esso diverrebbe privo di oggetto.
1.2 La decisione impugnata, del 28 febbraio 2003, è stata notificata il 6 marzo 2003; il ricorso, presentato il 17 marzo, e cioè entro 10 giorni dalla comunicazione, è quindi tempestivo (art. 80k AIMP). La legittimazione del ricorrente, direttamente sottoposto a una misura coercitiva (interrogatorio), è, di massima, data (art. 80h lett. b AIMP; DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 123 II 161 consid. 1d/aa).
1.3 Il ricorrente rileva che verosimilmente l'audizione concernerà domande legate alla sua attività di fiduciario a Lugano, per cui esse comporteranno la rivelazione di informazioni su attività economiche di numerose persone, fisiche e giuridiche, svizzere ed estere; ora, queste informazioni sarebbero protette dal segreto d'affari secondo l'art. 162 CP e da quello professionale del fiduciario secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge ticinese sull'esercizio delle professioni di fiduciario. Il ricorrente non adduce tuttavia che le domande poste dagli inquirenti lo riguarderebbero personalmente, o che essi si interesserebbero in primo luogo dell'attività professionale sua o di suoi conti; esse tendono piuttosto a chiarire i rapporti di suoi clienti e le modalità in cui sono state effettuate determinate operazioni. Il ricorrente rileva che è del tutto incerto se il verbale d'audizione verrà, integralmente o parzialmente, trasmesso all'Italia; sottolinea che di fronte a questa situazione gli incombe l'obbligo di prudenza e diligenza nei confronti delle persone riguardo alle quali sarà tenuto a rivelare informazioni coperte dal segreto, indipendentemente dalla circostanza che siano mandanti oppure terzi.
Ora, secondo la costante prassi, il teste é legittimato a opporsi a una misura di assistenza soltanto quando, come nella fattispecie, vi sia direttamente sottoposto; egli è poi legittimato a impugnare l'eventuale trasmissione del verbale d'interrogatorio soltanto nella misura in cui è stato chiamato a fornire informazioni che lo concernono personal-mente, o se egli si prevale del suo diritto di non testimoniare, ma non quando la deposizione concerne conti di cui egli non è titolare (DTF 126 II 258 consid. 2d/bb, 124 II 180 consid. 2a e b, 122 II 130 consid. 2b, 121 II 459). Egli non è per contro legittimato a insorgere per far valere, come addotto nell'atto di ricorso, interessi di terzi (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa pag. 362); anche alla banca fa difetto la legittimazione quando debba soltanto produrre documenti concernenti i conti di suoi clienti e rilasciare informazioni al riguardo per il tramite dei suoi impiegati (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5 ). Il ricorso, interposto, in pratica e in gran parte, a tutela di interessi di terzi, è quindi, in tale misura, inammissibile per carenza di legittimazione.
1.4 Il ricorrente, limitandosi a criticare la presenza di magistrati esteri alla sua audizione, non contesta il suo obbligo di testimoniare. A ragione. Il Tribunale federale ha infatti stabilito che, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria, un fiduciario non può, di massima, neppure richiamando il segreto professionale sancito dall'art. 43 della legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1), sottrarsi all'obbligo di testimoniare; egli non è inoltre legittimato a contestare in proprio nome, come si è visto, misure d'assistenza concernenti relazioni e conti dei suoi clienti amministrati a titolo fiduciario (causa 1A.158/1998, sentenza del 9 ottobre 1998, consid. 2 e causa 1A.61/2001, sentenza del 5 novembre 2001, consid. 2b/aa; cfr. anche, riguardo alla situazione simile del segreto bancario, DTF 123 II 153 consid. 7, 120 Ib 251 consid. 5c). Del resto, nella procedura di assistenza giudiziaria, anche un avvocato non può prevalersi del segreto professionale e del diritto che ne deriva di non testimoniare, per rifiutare di rivelare fatti confidenziali di cui ha avuto conoscenza nell'esercizio di un'attività limitata all'amministrazione di patrimoni e all'investimento di capitali (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa, 120 Ib 112 consid. 4 pag. 119, 112 Ib 606; causa 1A.81/2001, sentenza del 14 maggio 2001, consid. 2b).
2.
2.1 Il ricorrente rileva che nella decisione impugnata, conformemente alle regole imposte dalla giurisprudenza, viene sottolineato che la presenza degli inquirenti esteri dev'essere passiva, che conformemente all'art. 65a cpv. 3 AIMP le informazioni ottenute durante l'interrogatorio non potranno essere utilizzate nell'ambito del procedimento estero prima che sia resa una decisione di trasmissione e che verranno adottati i necessari provvedimenti per impedire che i funzionari stranieri prendano appunti su fatti inerenti alla sfera segreta (v. DTF 118 Ib 547 consid. 6c pag. 562, 117 Ib 51 consid. 5a, 113 Ib 157 consid. 7c pag. 169; causa 1A.253/1997, sentenza del 15 gennaio 1998, consid. 2, apparsa in Rep 1998 161 e in Pra 1998 159 846).
2.2 Il ricorrente adduce tuttavia, accennando a una critica espressa da una parte della dottrina (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basilea 2001, n. 422 pag. 286; v., in senso contrario, Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 232 pag. 180), che tali misure avrebbero un effetto relativo e che la prassi insegnerebbe che il loro rispetto apparirebbe sempre estremamente difficoltoso. Questi semplici, generici accenni non inducono a scostarsi dalla costante prassi, secondo cui, con l'adozione di queste misure, il pericolo di un'utilizzazione prematura delle informazioni nell'ambito del proce-dimento estero può essere esclusa.
Ciò a maggior ragione visto che nella decisione impugnata si rileva che l'Autorità italiana, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza (DTF 128 II 211 consid. 2.1 pag. 216), con scritto del 27 febbraio 2003, ha dichiarato che non utilizzerà le informazioni acquisite durante l'audizione prima che sia stato deciso sulla concessione dell'assistenza. Non v'è motivo di dubitare ch'essa non rispetterà questo impegno (sul rispetto del principio della proporzionalità da parte dell'Italia v. DTF 124 II 184 consid. 5 e 6).
2.3 Il ricorrente adduce poi che la presenza degli inquirenti esteri sarebbe sicuramente inopportuna e lesiva dell'obbligo di celerità previsto dall'art. 17a AIMP, dal momento ch'essa potrebbe comportare incidenti procedurali durante l'audizione. I timori addotti dal ricorrente si riferiscono tuttavia, implicitamente, a precedenti interrogatori, ove il MPC non aveva adottato, contrariamente alla fattispecie, i menzionati provvedimenti (cfr. cause 1A.79/2001, dell'11 maggio 2001 e 1A.197/2002, del 30 settembre 2002). Nella decisione impugnata il MPC ha ritenuto che tale presenza, considerata la complessità della fattispecie e la conoscenza approfondita del caso da parte degli inquirenti esteri, agevola considerevolmente l'esecuzione della rogatoria. Il ricorrente sostiene invece che il MPC, avendo già eseguito in passato rogatorie concernenti il medesimo procedimento penale, dovrebbe conoscere perfettamente l'intera vicenda, per cui la presenza degli inquirenti esteri sarebbe ingiustificata. La censura non regge.
È vero che nell'ambito del procedimento penale italiano il MPC ha già accolto altre rogatorie (cause 1A.129/1998, sentenza del 20 ottobre 1998 e 1A.18/1999, sentenza del 19 marzo 1999); contrariamente al MPC, gli inquirenti stranieri dispongono tuttavia di tutte le risultanze processuali, in particolare di quelle italiane, e possono quindi valutare compiutamente quali specifiche informazioni, perché e in che misura, devono ancora essere assunte al fine di ricostruire compiutamente e completare, con puntuali e precise domande, gli accertamenti mancanti.
2.4 Il ricorrente, limitandosi a definire inopportuna tale presenza e a contestare genericamente ch'essa agevoli l'esecuzione della domanda secondo l'art. 65a cpv. 2 AIMP, disattende che secondo il capoverso 1 di questa norma ai partecipanti al processo estero può essere consentita la presenza a operazioni di assistenza giudiziaria quando lo Stato estero, come avvenuto in concreto, ne faccia richiesta. Egli non dimostra che, autorizzando la loro presenza, il MPC avrebbe abusato del suo potere di apprezzamento (cfr. art. 80i cpv. 1 lett. a AIMP).
2.5 Limitandosi ad accennare a generiche ipotesi, il ricorrente non rende peraltro verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, l'eventuale realizzazione di un pregiudizio immediato e irreparabile che permetta, eccezionalmente, secondo l'art. 80g cpv. 2 AIMP, di impugnare la decisione incidentale, visto che il MPC adotterà le necessarie misure al riguardo (DTF 128 II 353 consid. 3 pag. 355 e richiami). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la presenza di persone partecipanti al processo all'estero non comporta infatti in ogni caso un pregiudizio immediato e irreparabile: questo si verifica solo, conformemente all'art. 65a cpv. 3 AIMP, quando persone che partecipano al procedimento penale estero hanno accesso a fatti inerenti alla sfera segreta prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e sulla portata dell'assistenza (DTF 128 II 211 consid. 2.1; causa 1A.237/1997, sentenza del 29 settembre 1997, consid. 2a, apparsa in Rep 1997 107; FF 1995 III 31). Il ricorso è quindi inammissibile riguardo all'art. 80g AIMP (DTF 128 II 353 consid. 3).
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda d'effetto sospensivo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione nonché all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 109 461).
Losanna, 25 marzo 2003
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: