BGer 5C.55/2003
 
BGer 5C.55/2003 vom 28.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.55/2003 /bom
Sentenza del 28 marzo 2003
II Corte civile
Composizione
Giudici federali Nordmann, giudice presidente,
Hohl, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
B.________,
attori,
entrambi patrocinati dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, casella postale 2847, 6500 Bellinzona,
contro
C.________,
convenuto, patrocinato dall'avv. Curzio Fontana, viale Stazione 30, casella postale 1087, 6501 Bellinzona.
Oggetto
azione possessoria,
ricorso per riforma del 21 febbraio 2003 contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2003 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 23 agosto 2002 il segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto un'azione di manutenzione ai sensi dell'art. 928 CC inoltrata da B.________ nei confronti di C.________, mentre ha respinto la medesima domanda nella misura in cui era stata pre-sentata da A.________;
che con sentenza 22 gennaio 2003 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, in accoglimento di un'appellazione pro-posta dal convenuto, ha respinto le predette azioni possessorie;
che nel medesimo giudizio il tribunale cantonale ha pure respinto un appello degli attori diretto contro la menzionata decisione pretorile;
che il 21 febbraio 2003 A.________ e B.________ hanno adito il Tribunale federale con un ricorso per riforma, con cui postulano l'accoglimento della loro azione possessoria e la notifica della comminatoria dell'art. 292 CP;
che le sentenze concernenti azioni di manutenzione fondate sull'art. 928 CC non sono finali ai sensi dell'art. 48 OG e non sono pertanto suscettive di un ricorso per riforma (DTF 113 II 243);
che inoltre il gravame pare esaurirsi in un'inammissibile critica degli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza impugnata (art. 55 cpv. 1 lett. c OG);
che una conversione d'ufficio della presente impugnativa è esclusa, gli attori avendo pure inoltrato un ricorso di diritto pubblico;
che il ricorso per riforma si appalesa, in conclusione, irricevibile;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso per riforma è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'200.-- è posta a carico degli attori in so-lido.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 marzo 2003
In nome della II Corte civile
del Tribunale federale svizzero
La giudice presidente: Il cancelliere: