BGer 8G.94/2003
 
BGer 8G.94/2003 vom 17.10.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
8G.94/2003 /viz
Sentenza del 17 ottobre 2003
Camera d'accusa
Composizione
Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz, vicepresidente, e Marazzi.
cancelliere Ponti.
Parti
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
Viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona,
istante,
contro
Procura pubblica del Cantone Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira.
Oggetto
contestazione sul foro
istanza di attribuzione di competenza
Fatti:
A.
Il 7 luglio 2003 i membri della Comunione ereditaria fu arch. A.________, composta da B.________, C.________ e D.________, hanno sporto querela penale nei confronti di E.________ e, in via eventuale, di F.________ e dell'architetto G.________, per titolo di violazione dell'art. 67 della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA; RS 231.1). Le denuncianti accusano in sostanza E.________ di avere presentato l'8 aprile 2003 una domanda di costruzione avente per oggetto l'edificazione di "X.________" del complesso Y.________ a San Bernardino (GR), di sua proprietà, utilizzando illecitamente dei progetti allestiti nel corso dell'anno 1999 dall'arch. A.________ su incarico della stessa E.________ e di F.________. Esse sostengono che l'arch. G.________, con studio a Lugano, avrebbe riportato a computer i progetti originari dell'arch. A.________, modificandone soltanto alcuni dettagli di scarsa rilevanza, e lasciando invece inalterata gran parte dell'opera.
La querela è stata inoltrata in contemporanea al Ministero pubblico del Canton Ticino e alla Procura pubblica del Canton Grigioni.
B.
Con scritto dell'8 luglio 2003, il Ministero pubblico ticinese ha chiesto alla Procura pubblica del Grigioni di assumere il procedimento penale in questione, ritenuto che i fatti posti alla base della querela - ossia l'utilizzo illecito di un'opera di terzi - risultano essere avvenuti nel Grigioni, dove è situato il fondo oggetto del progetto litigioso e dove ha avuto luogo la pubblicazione della domanda di costruzione. L'autorità ticinese rileva inoltre che la denunciata principale e uno di quelli in via subordinata sono domiciliati nel Canton Grigioni.
La Procura pubblica del Canton Grigioni, con lettera del 5 agosto 2003, ha però rifiutato l'assunzione del procedimento penale, osservando che i progetti incriminati sono stati modificati nello studio dell'arch. G.________ a Lugano e che questi figura pure come il rappresentate di E.________ sulla domanda di costruzione. Per la Procura grigionese, essendo il fatto costitutivo di reato, vale a dire la riproduzione e la modifica dell'opera, avvenuto in Ticino, il foro deve essere determinato in questo Cantone.
C.
Con istanza dell'8 agosto 2003 alla Camera di accusa del Tribunale federale il Ministero pubblico del Canton Ticino ha chiesto formalmente di attribuire la competenza per istruire e giudicare il procedimento penale litigioso alla Procura pubblica grigionese. A sostegno dell'istanza, il Procuratore pubblico ticinese fa notare che i progetti oggetto della querela sono stati utilizzati, pubblicati, offerti al pubblico e messi in circolazione nel Canton Grigioni e non in Ticino. La querelata principale nonché proprietaria del fondo interessato dal progetto edile, risulta inoltre essere domiciliata nei Grigioni.
D.
Nella sua risposta del 18 agosto 2003, la Procura pubblica del Canton Grigioni ha ribadito la sua opposizione ad assumere il procedimento, confermando sostanzialmente le motivazioni di fatto e di diritto indicate nella missiva del 5 agosto 2003 al Ministero pubblico ticinese.
Diritto:
1.
Ricevuta una denuncia, le autorità cantonali devono esaminare sommariamente e speditamente se il foro legale si trovi sul loro territorio, raccogliendo i principali elementi necessari per chiarire tale punto. Ove l'imputato abbia commesso reati in più cantoni, ogni cantone è tenuto ad effettuare le indagini necessarie per la designazione del foro (DTF 119 IV 102 consid. 4a). Qualora esista contestazione fra le autorità di più cantoni sul foro competente, la Camera d'accusa del Tribunale federale designa il cantone in cui deve aver luogo il procedimento e il giudizio (art. 351 CP, art. 264 PP).
2.
2.1 Giusta l'art. 346 cpv. 1 prima frase CP, l'autorità competente per il procedimento e il giudizio di un reato è quella del luogo in cui esso è stato compiuto; se l'agente ha compiuto il reato in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui fu aperta la prima istruzione. Secondo l'art. 7 cpv. 1 CP, un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'agente lo compie, quanto in quello in cui si verifica l'evento. Questa disposizione è però applicabile soltanto ove l'autore abbia compiuto il reato all'estero; solo in questo caso l'evento verificatosi in Svizzera può giustificare, in caso di contestazione, il foro del luogo dell'evento. L'art. 7 CP non può essere, per reati commessi interamente in Svizzera, di soccorso per determinare il foro competente ai sensi dell'art. 346 CP (DTF 120 IV 146 consid. 2a).
2.2 Premesso come le opere architettoniche siano considerate protette dall'art. 2 cpv. 2 lett. d ed e, e cpv. 4 LDA (v. DTF 120 II 65), è pacifico che i fatti come descritti negli esposti delle due procure cantonali cadono sotto la LDA. Le disposizioni penali che entrano in discussione nella fattispecie sono quelle dell'utilizzazione dell'opera sotto designazione falsa (art. 67 cpv. 1 lett. a LDA) e di modifica dell' opera medesima (lett. c). Dal momento che la LDA non contiene una disposizione espressa sul foro penale competente - salvo affermare al suo art. 73 cpv. 1 che la competenza spetta ai cantoni -, si applicano i principi generali enunciati negli art. 346-351 CP (Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, Basilea-Ginevra-Monaco 2001, § 68 n. 2, pag. 390).
3.
L'art. 67 cpv. 1 LDA punisce, a querela della parte lesa, con la detenzione fino a un anno o con la multa chiunque intenzionalmente e illecitamente utilizza un'opera sotto una falsa designazione o diversa da quella decisa dall'autore (lett. a) o chi modifica un'opera (lett. c). Ora, la presunta illecita modifica dei piani a suo tempo allestiti dall'arch. A.________ per l'edificazione di "X.________" del complesso Y.________ a San Bernardino è riconducibile alla precisa ed attiva iniziativa delle persone querelate, e la cui connotazione penale non dipende dalla successiva utilizzazione di tali piani - segnatamente dall'inoltro dei medesimi alle autorità grigionesi per la necessaria pubblicazione. In altre parole, per la realizzazione della fattispecie penale, bastano le modifiche apportate tramite computer al progetto originale. A tale proposito, la versione fornita dal Ministero pubblico grigionese, secondo il quale tutto è stato verosimilmente eseguito nello studio dell'arch. G.________ a Lugano, appare senz'altro fondata; tale versione è peraltro corroborata da quanto esposto al punto 7 della denuncia penale.
Assodato che la realizzazione degli elementi oggettivi delle fattispecie penali ipotizzate è avvenuta in Ticino, la competenza del Ministero pubblico ticinese non può far dubbio: giusta l'art. 346 cpv. 1 prima frase CP, l'autorità competente per il procedimento e il giudizio di un reato è infatti quella del luogo di commissione del reato e non quello di residenza di almeno una parte dei querelati. Inoltre, se pure l'inoltro della domanda di costruzione nel Canton Grigioni dovesse essere ritenuto come una circostanza atta a realizzare la fattispecie in questione (non certo ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 lett. f LDA, semmai piuttosto quale ulteriore sottospecie dell'utilizzazione abusiva ai sensi della lett. a), il grado di connessione con i Grigioni dovrebbe comunque essere ritenuto più tenue che non quello con il Ticino, dove verosimilmente i piani sono stati riprodotti e modificati, e dove anche la mandante sarebbe presunta avere agito.
4.
Il foro ticinese non potrebbe neppure essere negato per motivi di opportunità. La lingua dell'incarto, ma soprattutto la vicinanza dell'arch. G.________ con l'autorità inquirente (Ministero pubblico a Lugano) depongono a favore dell'attribuzione del caso all'istante.
5.
Alla luce delle precedenti considerazioni, l'istanza presentata dal Ministero pubblico ticinese deve essere respinta.
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
L'istanza è respinta. Di conseguenza il procedimento è attribuito al Ministero pubblico del Canton Ticino.
2.
Non si preleva tassa di giustizia.
3.
Comunicazione al Ministero pubblico del Canton Ticino (istante) e alla Procura pubblica del Canton Grigioni.
Losanna, 17 ottobre 2003
In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: