BGer H 296/2002 |
BGer H 296/2002 vom 03.06.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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H 296/02
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Sentenza del 3 giugno 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Grisanti, cancelliere
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Parti
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C.________, Stati Uniti, ricorrente,
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contro
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Cassa svizzera di compensazione, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 5 settembre 2002)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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C.________, cittadino italiano nato il 18 marzo 1937, ha lavorato in Svizzera dal 1957 al 1960, dal 1962 al 1968 e dal 1971 al 1972 solvendo regolari contributi alle assicurazioni sociali elvetiche,
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mediante decisione del 24 aprile 2002, la Cassa svizzera di compensazione gli ha assegnato una rendita di vecchiaia sotto forma di indennità forfetaria di fr. 34'765.-, stante una durata contributiva di 9 anni e 7 mesi, una scala rendite 6 e un reddito annuo medio determinante di fr. 37'080.-,
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mediante separato provvedimento di medesima data, la Cassa ha pure erogato una prestazione di vecchiaia in favore della moglie F.________,
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l'interessato è insorto avverso la decisione amministrativa che lo concerne direttamente con gravame alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero contestando l'importo erogatogli - ritenuto troppo basso ed errato - e chiedendo un nuovo calcolo della prestazione,
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esperiti i propri accertamenti e compiuto un nuovo dettagliato conteggio, il giudice commissionale ha respinto per pronuncia del 5 settembre 2002 il gravame e ha confermato l'operato della Cassa,
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C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ribadisce l'erroneità del calcolo posto a fondamento della prestazione,
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in particolare, l'interessato rileva la discrepanza tra l'importo dei redditi considerati dall'amministrazione (quantificati in fr. 102'651.- e aumentati a fr. 103'221.- dall'autorità commissionale) e la somma dei redditi registrati sui suoi conti individuali (fr. 119'058.-; recte: fr. 119'733.-),
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la Cassa propone la reiezione del ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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nei considerandi dell'impugnato giudizio, il primo giudice ha compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali applicabili al calcolo della rendita di vecchiaia, rispettivamente all'indennità forfetaria spettante all'insorgente, rammentando in particolare presupposti ed estensione del diritto a tali prestazioni (art. 29 segg. LAVS, art. 7 lett. a della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale), i principi relativi al computo contributivo per gli anni 1948-1968 (DTF 107 V 16 consid. 3a; RDAT 1999 II 64 pag. 239), gli elementi di cui si compone il reddito annuo medio determinante (art. 29quater LAVS), il concetto di ripartizione e attribuzione per metà a ciascuno (splitting) dei redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune (art 29quinquies LAVS), il computo di accrediti per compiti educativi (art. 29sexies LAVS e art. 52f OAVS), la rivalutazione di legge del reddito accumulato (art. 30 cpv. 1 LAVS) e la sua divisione per la durata contributiva effettiva, nonché l'arrotondamento del reddito annuo medio determinante al valore superiore più vicino,
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a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia soggiungere che né l'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), entrato in vigore il 1° giugno 2002 e non più prevedente la possibilità di liquidare una rendita minima mediante indennità unica in capitale in favore di un cittadino italiano che lascia definitivamente la Svizzera o fa valere il proprio diritto dall'estero (cfr. sentenza del 5 febbraio 2004 in re S., H 37/03, consid. 6.5 e 7.3, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale), né la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, sono applicabili alla presente procedura (DTF 129 V consid. 1.2, 128 V 315),
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dopo attento esame, il computo della prestazione operato dalla precedente istanza non può che essere ritenuto conforme alle vigenti disposizioni legali in materia,
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all'insorgente si ricorda in particolare che la censurata differenza tra il reddito considerato nella decisione querelata e quello registrato sui suoi conti individuali altro non è che la conseguenza del nuovo sistema legale di ripartizione dei redditi tra coniugi introdotto con la 10a revisione dell'AVS, in vigore dal 1° gennaio 1997 e applicabile a tutte le rendite insorte dopo il 31 dicembre 1996 (lett. c, cpv. 1 prima frase, delle disposizioni transitorie della 10a revisione dell'AVS; cfr. ad es. sentenza del 21 maggio 2001 in re G., H 229/00, consid. 1),
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anche a tal proposito è sufficiente il rinvio alla pronuncia impugnata che ha esaurientemente esposto le modalità di ripartizione, secondo tale sistema, dei redditi conseguiti dai coniugi C.________ nel 1959 (anno successivo al matrimonio; art. 50b cpv. 3 OAVS) e dal 1964 al 1968, quando entrambi erano assicurati presso l'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS; cfr. giudizio commissionale, pag. 6),
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per il resto, dagli atti non sono ravvisabili elementi suscettibili di inficiare il giudizio commissionale, né il ricorrente fa valere simili motivi,
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in tali condizioni la pronuncia impugnata merita di essere tutelata;
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 3 giugno 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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