BGer 1P.87/2004 |
BGer 1P.87/2004 vom 21.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.87/2004 /bom
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Sentenza del 21 giugno 2004
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
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Reeb e Pont Veuthey, giudice supplente,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Luigi Mattei,
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contro
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dott. B.________,
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patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari e dall'avv. Renzo Galfetti,
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Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte delle assise correzionali di Lugano, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,
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Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano.
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Oggetto
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procedimento penale (accertamento dei fatti e valutazione delle prove),
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ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata
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il 30 dicembre 2003 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 3 aprile 2001 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto B.________ colpevole di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere e di tentata coazione sessuale. Secondo la Corte, l'accusato aveva, il 16 ottobre 1995, a Lugano, nel suo studio medico, compiuto la congiunzione carnale con A.________, in quel momento inetta a resistere siccome sotto l'influsso del farmaco "Dormicum" somministratole per una gastroscopia; sempre nel suo studio medico, il 21 marzo 1995, B.________ aveva cercato di costringere con la forza C.________, ancora lievemente intontita per gli effetti del "Dormicum" somministratole prima della gastroscopia, a toccargli i genitali. L'accusato è stato condannato alla pena di due anni di detenzione e all'interdizione dell'esercizio della professione di medico per un periodo di due anni, quest'ultima pena essendo stata sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni; egli è pure stato condannato a versare ad A.________ fr. 25'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 85'000.-- per ripetibili, a C.________ fr. 10'000.-- a titolo di riparazione morale e fr. 20'000.-- per ripetibili.
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B.
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Adita da B.________, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza dell'8 novembre 2001, ha parzialmente accolto, in quanto ammissibile e non divenuto privo d'oggetto, il ricorso e prosciolto l'imputato dall'accusa di tentata coazione sessuale nei confronti di C.________. Riguardo all'accusa di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere nei confronti di A.________, ha rinviato gli atti ad un'altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio secondo i considerandi. In relazione a quest'ultima imputazione la CCRP ha sostanzialmente considerato lacunosa la ricostruzione effettuata dalla prima Corte di quanto avvenuto la mattina del 16 ottobre 1995 nello studio medico.
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C.
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Dopo che un ricorso di C.________ contro la sentenza della CCRP è stato, in quanto ammissibile, accolto dal Tribunale federale, gli atti sono per finire stati rinviati dalla stessa CCRP ad un'altra Corte delle assise correzionali per un nuovo giudizio anche riguardo all'accusa di tentata coazione sessuale. Il 29 ottobre 2002 la nuova Corte ha quindi nuovamente statuito su entrambe le imputazioni, prosciogliendo B.________ da entrambe le accuse. Circa il reato di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere riguardante A.________, la Corte ha ritenuto avvenuta la visita medica esterna preliminare, contestata invece dalla denunciante e già negata dalla precedente Corte del primo processo. Tale fatto, valutato tenendo conto delle ulteriori circostanze e del principio "in dubio pro reo", incrinava la credibilità della denunciante e avvalorava quella dell'accusato.
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D.
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Con sentenza del 30 dicembre 2003 la CCRP ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ contro il giudizio assolutorio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto non sufficientemente motivate le diverse censure d'arbitrio e inammissibile, siccome tardiva, una censura di violazione del diritto di essere sentito.
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E.
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A.________ impugna dinanzi al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di rinviare gli atti alla Corte cantonale perché annulli a sua volta la sentenza di primo grado e trasmetta gli atti ad un'altra Corte di merito per un nuovo giudizio. La ricorrente fa essenzialmente valere un arbitrario accertamento dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove. Dei motivi si dirà, per quanto necessario, nei considerandi.
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F.
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La Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni al ricorso. Il Procuratore generale postula l'accoglimento del gravame, mentre B.________ chiede di respingerlo nella misura della sua ammissibilità.
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Diritto:
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1.
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1.1 Contro un giudizio penale reso dall'ultima istanza cantonale è di principio ammissibile, per fare valere la violazione di diritti costituzionali dei cittadini e censurare quindi, in particolare, un accertamento arbitrario dei fatti e un'arbitraria valutazione delle prove, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 84 cpv. 1 lett. a OG, art. 86 cpv. 1 OG, art. 269 cpv. 2 PP). Nel primo processo la ricorrente è stata riconosciuta vittima di un reato contro la sua integrità sessuale secondo l'art. 2 cpv. 1 LAV. Visto che l'accusato è stato in seguito prosciolto dall'accusa di tale reato, la ricorrente può presentare un ricorso di diritto pubblico contro la sentenza assolutoria in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAV in relazione con l'art. 88 OG (cfr. DTF 126 I 97 consid. 1a; sentenza 1P.19/2002 del 30 luglio 2002, consid. 1.2). Il ricorso, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è quindi, sotto i citati aspetti, ammissibile.
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1.2 Il ricorso di diritto pubblico ha, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, natura meramente cassatoria (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1 e rinvii). Ove la ricorrente chiede più dell'annullamento della decisione impugnata, segnatamente l'annullamento del giudizio di primo grado da parte della CCRP, con il rinvio degli atti ad un'altra Corte di merito per un nuovo giudizio, il gravame è inammissibile.
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2.
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La CCRP ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione presentato da A.________, invero allora patrocinata da un altro legale, senza esaminare nel merito, nemmeno in via abbondanziale, nessuna delle censure da lei sollevate (cfr. sentenza impugnata, pag. 42 segg.). In tale circostanza, spettava quindi alla ricorrente, addurre in questa sede perché la Corte cantonale, accertando in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, a torto non sarebbe entrata nel merito delle censure (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/ 2001 del 28 maggio 2001, consid. 5a, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). La ricorrente si limita invece a criticare genericamente il modo di operare della CCRP, ma non spiega, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché l'ultima istanza cantonale, a meno di incorrere nell'arbitrio, avrebbe dovuto trattare nel merito le censure da lei presentate nel ricorso per cassazione. Né essa si confronta con l'esposta giurisprudenza del Tribunale federale su questo tema. ll ricorso di diritto pubblico in esame, che non adempie le citate esigenze e fa "ampio riferimento" al ricorso del Procuratore pubblico, ritenuto dalla ricorrente "più completo e organico", è quindi inammissibile.
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Tanto più che anche il ricorso per cassazione della pubblica accusa è stato ritenuto dalla CCRP in gran parte appellatorio e quindi inammissibile, sicché la maggior parte delle argomentazioni riproposte in questa sede dalla ricorrente non è nemmeno stata oggetto di un esame di merito dinanzi all'ultima istanza cantonale. Il Tribunale federale non può pertanto sostituirsi a quest'ultima nell'ambito della presente procedura ricorsuale.
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3.
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3.1 Comunque, la ricorrente critica essenzialmente il metodo adottato in concreto dalla prima Corte, la quale, in luogo di valutare complessivamente la credibilità dei racconti delle parti, verificandola poi con i punti di riscontro realmente accertati, ha eseguito una ricostruzione nel dettaglio della fattispecie, fondandosi su tempi imprecisi e accertando in modo superficiale lo svolgimento della visita esterna preliminare. Ora, il metodo seguito dalla prima Corte, e confermato nella sentenza impugnata, è innanzitutto riconducibile alla decisione di rinvio dell'8 novembre 2001 della stessa CCRP, non esplicitamente censurata dalla ricorrente in questa sede (cfr. art. 87 cpv. 3 OG; DTF 106 Ia 229 consid. 3b e c). In tale sentenza, i Giudici cantonali avevano infatti, tra l'altro, ritenuto arbitrario che, nell'ambito del primo processo, la Corte di merito avesse negato, nonostante l'annotazione nella cartella clinica, lo svolgimento di una visita preliminare. Avevano inoltre imposto ulteriori accertamenti riguardo agli intervalli in cui l'atto sarebbe stato compiuto, segnatamente al fine di stabilire se l'accusato avesse avuto il tempo materiale per compierlo. Comunque, a prescindere da queste considerazioni, visti la particolare situazione in cui sarebbe stato commesso il reato, il carico di lavoro nello studio medico e i tempi ristretti delle diverse operazioni, come pure l'assunzione da parte della ricorrente di un farmaco suscettibile di provocare amnesie e alterare le sue percezioni, non è ravvisabile arbitrio nel solo fatto di avere voluto propendere, al fine di stabilire l'effettiva situazione del reato dal profilo temporale e dello spazio, per una ricostruzione dettagliata dello svolgimento dei fatti nel periodo determinante. L'arbitrio non si realizza in effetti quando un'altra soluzione potrebbe entrare in considerazione o sarebbe addirittura preferibile, ma unicamente quando la decisione impugnata sia manifestamente insostenibile, in contraddizione manifesta con una norma o un principio giuridico indiscusso o chiaramente lesiva del sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 129 I 8 consid. 2.1, 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii).
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3.2 A sostegno della propria tesi la ricorrente ripropone poi sostanzialmente le argomentazioni già presentate dal Procuratore pubblico dinanzi alla Corte cantonale e da quest'ultima ritenute per la massima parte inammissibili. Essa critica i vari accertamenti dei primi Giudici riguardo alle diverse finestre temporali, trascurando invero il fatto che solo il giudizio della CCRP, quale ultima istanza cantonale, costituisce l'oggetto del presente litigio (art. 86 cpv. 1 OG; DTF 125 I 492 consid. 1a/cc). La ricorrente sostiene, in particolare, che non vi sarebbero ragioni per ritenerla giunta allo studio medico proprio tra le 9.05 e le 9.06, potendo esservi arrivata anche alle 9.10. Né sarebbe dimostrato che è entrata nello studio privato alle 9.10, essendo possibile un momento successivo; anche l'orario di uscita da tale locale sarebbe incerto e approssimativo, la contestata ricostruzione al minuto fondandosi su dati imprecisi, dai quali non sarebbe possibile trarre risultati attendibili. La ricorrente critica inoltre gli accertamenti relativi agli intervalli temporali successivi alla gastroscopia da lei subita, proponendo, tra l'altro, tempi più ridotti rispetto a quelli ritenuti dalla prima Corte per l'esecuzione della biopsia sul paziente B.W. e per percorrere il tratto che separa la sala colonscopie dallo studio privato del gastroenterologo. Espone anche la possibilità che il medico avrebbe atteso quattro minuti per lo sviluppo di entrambe le fotografie dello stomaco di questo paziente, invece dei due minuti accertati dai Giudici per lo sviluppo della sola prima fotografia, di per sé già utilizzabile. La ricorrente contesta pure l'orario (10.10) in cui sarebbe giunto nello studio medico il paziente F.B. e il tempo da lui speso con il gastroenterologo. Sostiene, inoltre, che non sarebbe noto come quest'ultimo abbia impiegato il suo tempo nell'intervallo dalle 10.13 alle 10.23, disattendendo al proposito, tra l'altro, il fatto che la prima Corte ha escluso la commissione del reato nell'intervallo tra le 10.15 e le 10.25.41, poiché l'accusato era occupato con F.B. La ricorrente lamenta anche la mancata presa in considerazione della possibilità di un rapporto sessuale a cavallo del colloquio telefonico tra il gastroenterologo e il dott. D.________ e sostiene che la rilevanza data dalla Corte di merito ai dettagli temporali avrebbe d'altra parte, in modo insostenibile, comportato gli accertamenti dell'avvenuta visita preliminare e della particolare durata dell'amnesia retrograda provocata dal "Dormicum".
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Presentando e sviluppando le sue argomentazioni la ricorrente accenna tuttavia, come si è già rilevato, soltanto marginalmente e in modo generico al loro sostanziale mancato esame di merito da parte della CCRP. Essa ripropone, per finire, le considerazioni della pubblica accusa nel gravame dinanzi all'ultima istanza cantonale, limitandosi così ad esporre una propria, differente prospettiva, opponendola ai fatti accertati in sede cantonale, ma senza dimostrare in quale misura l'autorità avrebbe manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o avrebbe omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, sulla base degli elementi raccolti, avrebbe fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). Né queste esigenze sono adempiute laddove la ricorrente censura una scorretta valutazione delle ulteriori circostanze, tale critica presupponendo per di più di non considerare sia la ricostruzione temporale degli eventi, sia l'avvenuta visita preliminare, sia le deduzioni relative all'amnesia provocata dal "Dormicum".
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4.
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Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). La ricorrente è inoltre tenuta a versare alla controparte un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG).
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà a B.________ un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico, alla Corte delle assise correzionali di Lugano e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 21 giugno 2004
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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