BGer I 686/2003 |
BGer I 686/2003 vom 29.10.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 686/03
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Sentenza del 29 ottobre 2004
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere
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Parti
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R.________, ricorrente, rappresentato da Armiero Gabuzzini, Consulenze assicurazioni sociali, 6713 Malvaglia,
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contro
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Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente
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Istanza precedente
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Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano
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(Giudizio del 22 settembre 2003)
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Fatti:
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A.
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R.________, nato nel 1958, attivo a titolo principale quale operaio presso il comune di B.________ e in via accessoria quale allevatore di ovini in proprio, in data 10 aprile 2000 ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) tendente all'assegnazione di prestazioni per adulti, in quanto affetto da depressione.
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Dopo aver esperito alcuni accertamenti di natura economica in relazione all'attività di allevatore di ovini e sottoposto l'assicurato ad esame specialistico eseguito dal dott. V.________, psichiatra, con decisione del 9 ottobre 2002 l'amministrazione ha respinto la richiesta, ritenuto che il grado di incapacità al guadagno era pari unicamente al 33%.
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B.
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Contro il provvedimento amministrativo l'assicurato, rappresentato da Armiero Gabuzzini, è insorto con gravame al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone l'annullamento e segnatamente il riconoscimento di una rendita di invalidità dal 1° ottobre 1999. Egli ha in particolare addotto che l'attività accessoria di allevatore di ovini poteva essere svolta solo grazie alla collaborazione dei familiari.
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Tramite giudizio del 22 settembre 2003 il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il gravame, ritenuto che, anche computando l'invalidità secondo il metodo ordinario del raffronto dei redditi, il grado di invalidità era pari al 38.20% e quindi non raggiungeva il tasso minimo del 40% previsto dalla legge.
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C.
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R.________, sempre rappresentato da Armiero Gabuzzini, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo in via principale l'assegnazione di una mezza rendita di invalidità ed in via sussidiaria di un quarto di rendita. Dei motivi si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.
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Chiamati a pronunciarsi sul ricorso, l'UAI ne propone la reiezione, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso.
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Diritto:
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1.
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Oggetto del contendere è l'assegnazione di una mezza rendita rispettivamente, in via sussidiaria, di un quarto di rendita di invalidità a R.________. Contestati sono in particolare gli elementi posti alla base della determinazione del grado d'invalidità secondo il raffronto dei redditi da parte della Corte cantonale, e, meglio, il reddito da invalido quale dipendente e quello da valido quale indipendente.
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2.
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2.1 Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per l'invalidità. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2).
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Per la stessa ragione inapplicabile ratione temporis alla presente procedura risulta la 4a revisione LAI, entrata in vigore il 1° gennaio 2004.
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2.2 Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).
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3.
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3.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente ed esaustivamente indicato le disposizioni applicabili per stabilire il grado di invalidità e quindi l'eventuale diritto alla rendita di una persona che svolge attività lucrativa (art. 4 e 28 LAI).
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Giova comunque ribadire che, nel caso di assicurati attivi, il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi. A tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (art. 28 cpv. 2 LAI).
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Per l'art. 25 cpv. 2 OAI entrambi i redditi determinanti di un invalido con attività lucrativa indipendente, che amministra un'azienda in comune con membri della sua famiglia, sono calcolati proporzionalmente all'importanza della sua collaborazione. Ciò significa che va presa in considerazione solo l'attività personale del lavoratore indipendente (Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, pag. 204).
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3.2 Per procedere al raffronto dei redditi bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui essi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti (DTF 128 V 30 consid. 1).
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Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta. Questo metodo particolare, detto metodo straordinario di graduazione, si applica soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente sicuro dei redditi da paragonare sia escluso.
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La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico (giusta i combinati disposti di cui agli art. 28 cpv. 3 LAI, 26bis e 27 cpv. 1 OAI) risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta infatti dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b).
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3.3 Va poi pure ricordato che per poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro. Inoltre, la documentazione medica costituisce un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
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È quindi importante che il medico indichi chiaramente a quale delle attività si riferisce la sua valutazione della capacità lavorativa, vale a dire se all'attività lucrativa, alle mansioni consuete o ad entrambi i campi (sentenza del 21 luglio 2000 in re B., I 110/00, consid. 1c).
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3.4 Infine, conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungs-recht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
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Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le sue ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 28 consid. 4a; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
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4.
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Dal giudizio impugnato emerge che la Corte cantonale ha determinato l'invalidità dell'assicurato tramite il metodo ordinario del raffronto dei redditi, respingendo la richiesta di rendita, in quanto il grado di invalidità così stabilito era pari al solo 38.20%.
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La precedente istanza ha in particolare fissato in complessivi fr. 71'490.- il reddito che l'assicurato avrebbe percepito nel 1999 se non fosse divenuto invalido (cosiddetto reddito da valido), fondandosi su un guadagno quale operaio al 100% di fr. 59'490.-, come indicato dal datore di lavoro, e quale allevatore di ovini in proprio di fr. 12'000.-, dopo deduzione di fr. 10'000.- quale contributo dei familiari.
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Il reddito da invalido relativo allo stesso anno è stato invece determinato in fr. 44'178.-, composti da fr. 12'000.- quale reddito da allevatore indipendente e fr. 32'178.- quale salario da operaio a metà tempo, pari alla metà di fr. 64'357.-, come indicato nel ricorso cantonale dallo stesso assicurato.
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5.
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Nel ricorso di diritto amministrativo l'insorgente rileva in primo luogo che l'importo di fr. 64'357.- è stato indicato in maniera errata nel gravame inoltrato in sede cantonale e che la Corte di prime cure lo ha corretto solo parzialmente e, meglio, per quanto concerne il reddito da valido, tenendo conto di fr. 59'490.-, come indicato dal datore di lavoro, lasciando tuttavia invariato il reddito da invalido. In tali condizioni, tenuto conto di un reddito da invalido quale dipendente al 50% di fr. 29'745.-, egli avrebbe diritto ad una rendita di invalidità, in quanto il tasso sarebbe del 41.60%.
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In secondo luogo l'interessato sostiene tuttavia di aver diritto ad una mezza rendita, perché il reddito da valido e invalido quale indipendente non sarebbe stato calcolato in maniera corretta. A suo dire, il reddito da valido nel 1997, che sarebbe l'anno determinante al riguardo, ammonterebbe a fr. 26'000.-, mentre quello da invalido nel 1999 a fr. 12'000.-, in seguito alla deduzione di fr. 10'000.- per l'aiuto apportato dal signor M.________.
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6.
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In via preliminare va rilevato che l'applicazione del metodo ordinario di raffronto dei redditi non è contestata e dev'essere ammessa nel caso concreto. Anche i guadagni da attività indipendente possono infatti essere quantificati, segnatamente è possibile dedurli dagli atti fiscali, e vengono riconosciuti dallo stesso interessato.
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Inoltre, come rettamente indicato dalla Corte cantonale, il raffronto dei redditi, ai fini di stabilire l'invalidità del ricorrente, va effettuato fondandosi sulle entrate relative al 1999, anno di decorrenza dell'eventuale rendita, ritenuto che, come si vedrà in seguito, l'inizio dell'inabilità lavorativa è da ricondurre al settembre 1998 (art. 29 cpv. 1 lett. b LAI; DTF 128 V 174 seg.).
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7.
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Dagli atti emerge che sia secondo i medici curanti che secondo il perito dott. V.________, specialista in psichiatria, incaricato dall'amministrazione di esaminare lo stato di salute dell'assicurato, quest'ultimo è inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività dipendente dall'inizio del mese di settembre 1998. Questi fatti non sono contestati.
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A ragione il ricorrente censura per contro gli elementi posti alla base del reddito da invalido quale dipendente. In effetti il datore di lavoro ha dichiarato che nel 1999 l'assicurato, lavorando al 100%, avrebbe percepito un reddito di fr. 59'490.-, mentre l'importo di fr. 64'357.-, indicato nel gravame presentato alla Corte cantonale e ripreso da quest'ultima per stabilire l'incapacità di guadagno, non è sostanziato da alcun documento.
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In proposito va rilevato che i certificati di salario relativi al 1999 e 2000 agli atti, emessi a scopi fiscali, non possono essere considerati, in quanto contengono presumibilmente anche indennità di malattia e rendite versate dalla Cassa pensioni (art. 25 cpv. 1 lett. a OAI).
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Visto quanto sopra è pertanto provato, con il grado di verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 121 V 204), che l'importo di fr. 64'357.-, indicato dal ricorrente nel gravame cantonale e ripreso, ma solo per fissare il reddito da invalido nel 1999, dalla Corte cantonale, poggi effettivamente su un errore.
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In concreto va pertanto tenuto conto, quale reddito da invalido, della metà di fr. 59'490.-, pari al reddito che l'assicurato avrebbe percepito se fosse stato abile al lavoro al 100% nel 1999. In effetti anche se di frequente un'attività a tempo parziale è retribuita con un salario inferiore rispetto ad un lavoro a tempo pieno, l'importo è stato indicato espressamente dal ricorrente, che in questa sede si è chinato attentamente sulla questione a causa dell'errore commesso in sede cantonale. Inoltre, come verrà evidenziato in seguito, anche tenendo conto di un salario leggermente inferiore alla metà rispetto a quello percepito a tempo pieno, non si giungerebbe ad un grado d'invalidità pari al 50%, giustificante l'erogazione di una mezza rendita, chiesta dall'insorgente in via principale.
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Su questo punto il ricorso dev'essere pertanto accolto.
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8.
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8.1 A proposito del reddito quale indipendente va osservato che secondo il perito la malattia psichica di cui soffre l'assicurato non incide in alcun modo sull'abilità lavorativa, in quanto egli gestisce personalmente l'attività ed ha la possibilità di riposarsi.
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L'assicurato sostiene per contro di doversi avvalere dell'aiuto regolare di un familiare e non contesta il contributo a favore di quest'ultimo, quantificato dal Tribunale cantonale in fr. 10'000.-.
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8.2 Dagli atti dell'incarto risulta che per questa attività l'autorità fiscale ha tassato l'assicurato nel biennio 1997/98 per fr. 15'000.-, nel biennio successivo per fr. 27'000.- e nel 2001/02 per fr. 22'000.-; egli ha quindi percepito in media annualmente fr. 21'333.-.
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A proposito dell'aiuto di terzi il ricorrente ha dichiarato all'amministrazione che già saltuariamente nel 1995 e regolarmente dal 1996 usufruiva dell'aiuto di un membro della famiglia, quindi precedentemente alla riduzione della capacità lavorativa al 50%, intervenuta nel settembre 1998, e pertanto prima dell'aggravamento della malattia psichica di cui soffre. In simili condizioni non si può ammettere che l'aiuto di terzi sia riconducibile all'invalidità e pertanto neppure un'eventuale riduzione del reddito quale indipendente può essere riconosciuta.
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Inoltre il reddito più elevato è stato conseguito nel biennio (1999/2000) durante il quale l'assicurato si era ammalato ed egli ha attestato un aumento delle ore nel 1996, non tuttavia una diminuzione dal 1998. Tali circostanze comprovano senz'altro quanto addotto dal perito medico secondo cui la malattia non limitava l'assicurato nello svolgimento dell'attività indipendente.
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Di conseguenza, ritenuto un reddito da attività indipendente pari a fr. 21'333.- - la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998 in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata in AJP 1999 pag. 484) -, da cui va dedotto l'importo in quanto tale incontestato di fr. 10'000.- a titolo di aiuto da parte dei familiari (sentenza del 30 maggio 1989 in re N., I 191/88, consid. 2c), si deve riconoscere all'assicurato il diritto a un quarto di rendita, il suo grado d'invalidità essendo pari al 41.99% (70'823 - 41'078 x 100 : 70'823).
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Con riferimento a quanto esposto nei considerandi precedenti, anche riducendo il reddito da invalido quale dipendente al 50% a fr. 25'000.-, si otterrebbe un reddito da invalido complessivo di fr. 36'333.- ed un grado di invalidità del 48.69% (70'823 - 36'333 x 100 : 70'823). In ogni modo, il diritto ad una mezza rendita non è quindi dato.
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9.
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Per quanto riguarda infine la decorrenza della rendita l'inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI è data dal mese di settembre 1998, per cui il diritto alla prestazione è nato nel settembre 1999.
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10.
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Visto quanto sopra, il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che la decisione litigiosa del 9 ottobre 2002 ed il giudizio cantonale del 22 settembre 2003 sono annullati, mentre all'assicurato è riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 1999.
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Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, la decisione amministrativa del 9 ottobre 2002 ed il giudizio cantonale del 22 settembre 2003 sono annullati, al ricorrente essendo riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita di invalidità dal 1° settembre 1999.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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L'amministrazione opponente verserà al ricorrente la somma di fr. 250.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale.
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4.
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L'autorità giudiziaria cantonale statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale.
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5.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 29 ottobre 2004
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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