BGer 1A.48/2005
 
BGer 1A.48/2005 vom 13.04.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.48/2005 /viz
Sentenza del 13 aprile 2005
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Sede distaccata Lugano, via Sorengo 7, casella postale, 6900 Lugano 3.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con l'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro la decisione emanata il 16 febbraio 2005 del Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
Il 20 luglio 2004 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 31 gennaio 2005, nell'ambito di un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere, riciclaggio e corruzione aggravata. Le indagini sono dirette, tra l'altro, contro B.________ e funzionari e dirigenti di società a partecipazione pubblica operanti nel settore energetico, sospettati d'aver ottenuto, per il tramite di intermediari, erogazioni illecite da parte di numerose imprese italiane e/o straniere, in cambio dell'assegnazione, nell'ambito di gare pubbliche, di commesse e/o forniture di impianti, macchinari e componenti necessari alla realizzazione di siti per la produzione di energia. L'autorità estera sospetta che le dazioni a titolo di corruzione sarebbero confluite su conti presso istituti bancari svizzeri riconducibili ai predetti funzionari e dirigenti e proverrebbero, in parte, da relazioni riconducibili a vari intermediari presso istituti di credito elvetici.
B.
Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 16 febbraio 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato l'acquisizione della documentazione presso la banca X.________ di Lugano di un conto riferibile ad A.________. Il MPC ha altresì disposto, come chiesto dall'autorità richiedente, il sequestro del citato conto, con blocco dei saldi attivi: ha imposto inoltre il sequestro delle somme accreditatevi successivamente.
C.
Avverso questa decisione incidentale A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale chiedendo, in via pregiudiziale, di concedere effetto sospensivo al rimedio esperito e, nel merito, di annullare il contestato sequestro. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
Mediante decreto presidenziale del 18 marzo 2005, la domanda provvisionale è stata respinta.
Il MPC, con osservazioni del 17 marzo 2005, propone di respingere l'impugnativa.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 65 consid. 1, 129 I 185 consid. 1).
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a, 123 II 134 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d, 119 Ib 56 consid. 1d; cfr. anche DTF 130 II 337 consid. 1.4).
2.
2.1 L'art. 80g cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), dispone che la decisione incidentale, presa dall'autorità federale di esecuzione, anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente, entro il termine di dieci giorni dalla sua comunicazione (art. 80k AIMP), con ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile, ai sensi dell'art. 80e lett. b, mediante il sequestro di beni (n. 1).
2.2 Secondo la giurisprudenza il ricorso di diritto amministrativo, in tale ambito, è ammissibile solo in via eccezionale (DTF 128 II 211 consid. 2.1, 253 consid. 3). Spetta al ricorrente dimostrare o perlomeno rendere verosimile, sulla base di elementi specifici e concreti, che il sequestro di beni gli causa un pregiudizio immediato e irreparabile e dimostrare che tale nocumento non potrà essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la pedissequa decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3 e rinvii).
2.3 Nella fattispecie il ricorrente non rende del tutto verosimile che sarebbero adempiute le citate premesse per ammettere l'esistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile, nocumento ch'egli non precisa minimamente.
Egli si limita in effetti ad addurre la sua estraneità ai prospettati reati. Rileva che il conto litigioso fu aperto nel 1999, prima ch'egli sapesse che avrebbe operato per una società libica a Tripoli. Detta relazione bancaria sarebbe stata aperta per le necessità di una sua attività automobilistica, accessoria alla sua professione, per distinguere i rispettivi redditi. Il conto non sarebbe pertanto stato utilizzato esclusivamente per i bonifici versati da un indagato. Parte degli averi depositati sarebbero quindi totalmente estranei ai fatti oggetto d'inchiesta, per cui il sequestro di tutti i beni, senza alcuna distinzione, non sarebbe giustificato. Il ricorrente aggiunge che una terza persona, da lui casualmente indicata a un cittadino libico, l'avrebbe poi gratificato mediante un'elargizione sul conto litigioso, senza nessun tipo di accordo o sollecito da parte sua e senza ch'egli intervenisse riguardo all'assegnazione di un contratto in suo favore. Egli insiste poi sulla sua estraneità ai fatti menzionati nella rogatoria, visto che non avrebbe avuto alcuna competenza decisionale in merito alle assegnazioni di commesse e forniture oggetto d'inchiesta, né avrebbe operato per le società indicate nella domanda estera.
2.4 Incentrando il suo gravame sulla sua asserita estraneità ai prospettati reati, il ricorrente disattende che le censure di merito concernenti la contestata rogatoria devono essere proposte, semmai, in occasione della decisione finale (DTF 130 II 329 consid. 3; sentenza 1A.172/1999 del 29 settembre 1999, consid. 3e, apparsa in Pra 2000 38 204). In questo stadio della procedura non si tratta in effetti di valutare l'ammissibilità della rogatoria italiana o la trasmissione, non ancora decisa, di documentazione e di averi bancari allo Stato richiedente. Le questioni inerenti all'ammissibilità della domanda esulano dalla presente procedura. Del resto, il ricorrente non adduce del tutto quali fondi sarebbero manifestamente estranei alla fattispecie indicata dalle autorità italiane o sproporzionati riguardo alla stessa, per cui neppure il principio della proporzionalità, peraltro non richiamato dal ricorrente, è disatteso (DTF 130 II 329 consid. 3).
2.5 Quale pregiudizio possono entrare in linea di conto in particolare la violazione imminente di concreti obblighi contrattuali (salari, interessi, pigioni, tasse, fatture esigibili, ecc.), l'attuazione imminente di atti in materia di esecuzione e fallimento, la revoca incombente di licenze amministrative o la mancata conclusione di affari concreti. La sola circostanza che ditte commerciali e finanziarie debbano far fronte a costi amministrativi correnti e ordinari non è, di regola, sufficiente per rendere verosimile la sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile (DTF 130 II 329 consid. 2, 128 II 353 consid. 3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 296 e 297 pag. 339 e 342; Michel Féraud, Die neue Rechtsmittelordnung in der Rechtshilfe zur Unterstützung eines Strafverfahrens im Ausland, in: Solothurner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1998, pag. 657 segg., in particolare pag. 661 seg.).
2.6 Ora, come si è visto, il ricorrente non rende del tutto verosimile la sussistenza delle condizioni richieste dalla citata giurisprudenza. Il loro adempimento non è del resto ravvisabile, ritenuto che, come rileva il ricorrente, è stato sequestrato soltanto un conto concernente una sua attività accessoria.
3.
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 150 875).
Losanna, 13 aprile 2005
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: