BGer I 103/2005 |
BGer I 103/2005 vom 02.05.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Corte delle assicurazioni sociali
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del Tribunale federale
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Causa
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{T 7}
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I 103/05
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Sentenza del 2 maggio 2005
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IIa Camera
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Composizione
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Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Schäuble, cancelliere
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Parti
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S.________, Italia, ricorrente,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente
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Istanza precedente
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Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna
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(Giudizio del 21 dicembre 2004)
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Visto in fatto e considerando in diritto che:
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limitando l'inizio del diritto alla prestazione agli ultimi dodici mesi precedenti la domanda presentata il 21 dicembre 2001, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 48 cpv. 2 prima frase LAI, mediante decisioni su opposizione del 12 luglio 2004 e con effetto dal 1° dicembre 2000, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha assegnato a S.________, cittadino italiano nato nel 1944, oltre alle rendite completive per i familiari, una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (per un'incapacità di guadagno del 70%) a dipendenza di una inabilità lavorativa subentrata nel mese di gennaio 1995 e addebitabile a vasculopatia cerebrale, ipertensione arteriosa e poliartrosi ad incidenza funzionale,
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postulando l'erogazione della rendita già a partire dal 1995, anno d'inizio dell'inabilità al lavoro, l'assicurato ha deferito i provvedimenti amministrativi alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, la quale, per pronuncia del 21 dicembre 2004, ne ha respinto il gravame,
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a mente del primo giudice non erano dati in concreto i presupposti eccezionali per pagare le prestazioni arretrate per un periodo anteriore ai dodici mesi precedenti la richiesta, ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI,
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S.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone la domanda di prima sede facendo valere che le proprie condizioni fisiche e psichiche, come pure quelle della moglie, erano tali da ridurre sensibilmente le capacità necessarie allo svolgimento delle normali incombenze quotidiane sin dal 1995 e pertanto incidevano negativamente sulla possibilità di espletare tempestivamente le pratiche occorrenti all'inoltro della richiesta di prestazioni presso gli uffici competenti,
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l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi,
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nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già ricordato le norme del diritto svizzero - per principio applicabile nel caso di specie anche in seguito all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), l'Accordo avendo lasciato immutata la competenza degli Stati contraenti di definire i propri sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC in relazione con l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC e la sua Sezione A) - che disciplinano il ricupero di prestazioni da parte degli assicurati,
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a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che, per giurisprudenza, in caso di modifica delle basi legali e salvo regolamentazione transitoria contraria, il giudice delle assicurazioni sociali applica le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 e i riferimenti),
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come già illustrato dall'autorità giudiziaria commissionale, giusta l'art. 48 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2002, il diritto al pagamento di prestazioni non riscosse si estingue in cinque anni dalla fine del mese per il quale la prestazione era dovuta,
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il cpv. 2 di tale norma (sempre nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002) prevede tuttavia che se l'assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la richiesta (prima frase),
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per la seconda frase del medesimo capoverso, esse sono assegnate per un tempo anteriore se l'assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto conoscenza,
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in concreto è pacifico e incontestato che il ricorrente sia invalido in misura tale da giustificare un ipotetico diritto a rendita intera con effetto dal 1996,
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controversa è invece la questione di sapere se, essendosi annunciato all'assicurazione svizzera per l'invalidità più di dodici mesi dopo l'inizio del diritto a tale rendita, egli possa pretendere il versamento della prestazione anche per il periodo anteriore ai dodici mesi precedenti la domanda depositata il 21 dicembre 2001,
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secondo i principi giurisprudenziali correttamente esposti dall'autorità giudiziaria commissionale, un pagamento retroattivo della rendita ai sensi dell'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI può venir ammesso solo in modo restrittivo,
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la normativa si applica, segnatamente, qualora l'assicurato sia stato impedito di agire per causa di forza maggiore (DTF 102 V 112), oppure quando egli sia affetto da una malattia mentale vera e propria, per esempio da una schizofrenia (DTF 108 V 226), o non disponga della facoltà d'intendere e di volere (sentenze K. del 29 marzo 2001, I 71/00, e V. del 16 marzo 2000, I 149/99; cfr. pure RDAT 2003 I no. 71 pag. 277),
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il primo giudice ha rettamente constatato che nessuna di queste ipotesi era realizzata nella fattispecie e che l'assicurato, pur soffrendo indubbiamente di patologie non insignificanti, sarebbe stato, dal profilo medico, senz'altro in grado di perlomeno incaricare una terza persona di far valere i propri diritti nei confronti dell'assicurazione svizzera per l'invalidità,
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non va inoltre dimenticato che il ricorrente aveva in un uno scritto all'amministrazione del 2 novembre 2002 spontaneamente asserito di non avere presentato la domanda anteriormente per ignoranza del proprio diritto a una rendita AI, ignoranza, questa, che purtroppo esclude la possibilità di beneficiare dei vantaggi previsti dall'art. 48 cpv. 2 seconda frase LAI (DTF 102 V 115 consid. 2a in fine),
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dato quanto precede e visto che nel ricorso di diritto amministrativo non si adducono argomenti atti a stravolgere le conclusioni dell'autorità di primo grado, il giudizio commissionale querelato non può che essere tutelato,
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il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
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1.
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Il ricorso di diritto amministrativo è respinto.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 2 maggio 2005
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In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
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Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere:
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