BGer 1P.373/2005 |
BGer 1P.373/2005 vom 26.01.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.373/2005 /col
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Sentenza del 26 gennaio 2006
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudici federali Féraud, presidente,
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Nay, Eusebio,
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cancelliere Gadoni.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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B.________,
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opponente,
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patrocinata dall'avv. Antonio Fiscalini,
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Commissione di ricorso di II istanza per la ricomposizione particellare nel Comune di Someo,
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c/o avv. Consuelo Allidi-Cavalleri, presidente,
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Oggetto
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ricomposizione particellare nel Comune di Someo,
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ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 25 aprile 2005 dalla Commissione di ricorso di II istanza per la ricomposizione particellare nel Comune di Someo.
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Fatti:
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A.
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A.________ è proprietaria della particella n. xxx RT di Someo mentre B.________ è proprietaria del fondo confinante part. n. yyy. Nell'ambito della procedura di ricomposizione particellare, uno scorporo di terreno di 7 m2 è stato staccato dalla particella n. yyy ed assegnato al fondo part. n. xxx. B.________ ha impugnato il progetto di nuovo riparto dinanzi alla Commissione di ricorso di I istanza, adducendo che tale operazione sarebbe stata in contrasto con un accordo concluso nel 1986 dai rispettivi proprietari fondiari e chiedendo quindi la riattribuzione dello scorporo in questione al suo fondo. Detta Commissione ha respinto la richiesta con decisione del 28 maggio 2003, ritenendo non vincolante nella procedura di raggruppamento terreni l'accordo concluso dai privati e considerando la superficie di 7 m2 priva di utilità sotto il profilo di un utilizzo razionale del fondo part. n. yyy.
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B.
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B.________ ha allora adito la Commissione di ricorso di II istanza, ribadendo la propria domanda. Con decisione del 25 aprile 2005 questa autorità ha parzialmente accolto il gravame, costituendo la superficie di 7 m2 litigiosa in comproprietà coattiva dei fondi part. n. xxx e 125 RT, in ragione di ½ ciascuno e, al fine di consentire l'accesso alla coattiva, ha inoltre costituito a favore della stessa e a carico della particella n. xxx una servitù di passo pedonale.
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C.
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A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questa decisione, chiedendo di annullarla. La ricorrente fa valere una violazione del divieto dell'arbitrio.
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La Commissione di ricorso di II istanza e B.________ chiedono la reiezione del ricorso.
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Diritto:
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1.
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Il ricorso di diritto pubblico, tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG), è rivolto contro una decisione cantonale di ultima istanza in materia di raggruppamento dei terreni (art. 37 cpv. 5 della legge ticinese sul raggruppamento e la permuta dei terreni, del 23 novembre 1970; LRPT) ed è fondato sulla pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino: esso è quindi di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 cpv. 1 OG. La legittimazione della ricorrente, colpita nei suoi interessi giuridicamente protetti quale proprietaria del fondo coinvolto nella procedura di raggruppamento, è data (art. 88 OG).
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2.
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2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Ciò significa che, nella procedura di ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale esamina soltanto le censure che sono proposte in modo chiaro e dettagliato. Il ricorrente deve spiegare quale diritto costituzionale sarebbe stato leso dall'autorità cantonale. Se è invocata la violazione dell'art. 9 Cost. nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza sarebbe arbitraria; il ricorrente deve invece indicare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, sarebbe stata applicata in modo errato o che non sarebbe stata applicata del tutto e spiegare dettagliatamente per quali motivi la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un chiaro principio giuridico oppure con il sentimento di giustizia e di equità. Nella procedura del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica quindi d'ufficio il diritto, ma statuisce soltanto sulle censure formulate secondo le suddette regole (DTF 130 I 258 consid. 1.3, 127 I 38 consid. 3c, 126 III 534 consid. 1b e rinvii).
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2.2 La ricorrente invoca la violazione del divieto dell'arbitrio. Nel gravame essa non precisa tuttavia per quali ragioni e in che misura tale diritto costituzionale sarebbe stato disatteso, spiegando in particolare perché la precedente avrebbe applicato il diritto cantonale in maniera manifestamente insostenibile e quindi arbitraria. Né tanto meno sostiene che i fatti posti alla base del giudizio impugnato sarebbero in chiaro contrasto con gli atti o disattenderebbero con ogni evidenza un determinato mezzo di prova (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 173 consid. 3.1, 49 consid. 4, 8 consid. 2.1 e rinvii). La ricorrente contesta il fatto che la Commissione di ricorso di II istanza abbia fondato il suo giudizio su un accordo concluso tra privati proprietari e su presunte difficoltà nei loro rapporti di vicinato. Critica quindi la decisione di costituire lo scorporo di 7 m2 in comproprietà coattiva, ritenendola contraria ai principi del raggruppamento terreni, siccome il confine così determinato non verrebbe a coincidere con il limite dei fabbricati esistenti. Rimprovera inoltre all'autorità di ultima istanza cantonale di non averle riconosciuto un'indennità per l'aggravio derivante dalla costituzione della servitù di passo pedonale a carico del suo fondo. Le sue argomentazioni sono però generiche e non si confrontano con il diritto cantonale determinante, segnatamente con la LRPT, indicando perché la sua applicazione sarebbe manifestamente insostenibile. Né la ricorrente fa valere una pretesa violazione del principio della compensazione reale, il quale impone che, dopo la procedura di raggruppamento, i proprietari di fondi inseriti nel comprensorio ricevono terreni quantitativamente e qualitativamente equivalenti ai fondi ceduti (cfr. art. 19 LRPT; DTF 122 I 120 consid. 5 e rinvii). Non adempiendo le esigenze di motivazione poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e dalla giurisprudenza, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
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3.
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Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà all'opponente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili alla Commissione di ricorso di II istanza, che ha statuito sulla vertenza in qualità di autorità giudiziaria (cfr. 1P.91/1994 dell'8 agosto 1994, consid. 3, pubblicata in: RDAT I-1995, n. 45, pag. 109 segg.).
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Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente un'indennità di fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Commissione di ricorso di II istanza per la ricomposizione particellare nel Comune di Someo.
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Losanna, 26 gennaio 2006
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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