BGer 4C.389/2005 |
BGer 4C.389/2005 vom 24.04.2006 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.389/2005 /biz
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Sentenza del 24 aprile 2006
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I Corte civile
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Composizione
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Giudici federali Corboz, presidente,
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Klett e Rottenberg Liatowitsch,
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cancelliera Gianinazzi.
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Parti
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A.________,
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attrice e ricorrente,
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patrocinata dall'avv. Luca Taddei,
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contro
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B.________,
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convenuto e opponente,
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patrocinato dall'avv. Andrea Lenzin.
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Oggetto
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contratto d'architetto; accordo transattivo,
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ricorso per riforma contro la sentenza emanata
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il 29 settembre 2005 dalla II Camera civile del
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Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Fatti:
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A.
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Il 30 ottobre 1995 A.________ è stata condannata a pagare all'architetto B.________ fr. 22'320.--, oltre interessi al 5% dal 15 novembre 1994, in relazione a un mandato affidatogli nella primavera 1994. Nel medesimo giudizio è stata inoltre definitivamente respinta l'opposizione da lei interposta contro il precetto esecutivo spiccato per il medesimo importo.
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B.
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Nonostante l'emanazione della predetta sentenza, passata in giudicato, l'architetto ha incontrato delle difficoltà a incassare quanto di sua spettanza (art. 64 cpv. 2 OG). Onde porre un termine definitivo alla vertenza egli ha pertanto accettato di sottoscrivere, il 3 dicembre 1998, una convenzione denominata "accordo transattivo", nella quale A.________ si è impegnata a versare seduta stante fr. 25'000.-- a saldo del debito e B.________ a consegnare tutti i documenti concernenti il mandato, una parte di essi al momento della firma dell'accordo e la rimanenza entro dieci giorni.
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Conformemente a quanto concordato, A.________ ha provveduto all'immediata corresponsione dell'importo pattuito, mentre l'architetto ha dato l'ulteriore documentazione solo il 25 marzo 1999. Convinta di non aver ricevuto tutti gli atti, A.________ si è nuovamente rivolta a B.________, il quale il 23 giugno 1999 ha dichiarato di non detenere altra documentazione rispetto a quella già recapitata il 3 dicembre 1998 e il 25 marzo 1999. Ribadendo la lacunosità del materiale pervenutole, A.________ ha quindi chiesto a B.________, invano, di pagare il controvalore dei documenti mancanti, quantificato in fr. 12'800.-- sulla base delle cifre indicate nella sentenza 30 ottobre 1995.
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Donde l'attuale controversia.
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C.
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Il 15 gennaio 2001 A.________ ha domandato alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2, di condannare B.________ al pagamento di fr. 12'800.-- oltre interessi.
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B.________ ha integralmente avversato la pretesa attorea asserendo di non aver più alcun obbligo nei confronti di A.________, sia perché tutta la documentazione menzionata nell'"accordo transattivo" era già in suo possesso sia perché, in ogni caso, unitamente alla risposta egli ha presentato copia dei documenti di cui essa lamentava la mancata consegna. In via riconvenzionale egli ha dunque chiesto il rimborso delle spese di ristampa, pari a fr. 768.50.
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Con sentenza 16 agosto 2004 la petizione è stata accolta limitatamente a fr. 10'341.10, oltre interessi al 5% dal 13 dicembre 1999. Accertata la mancata consegna di parte dei documenti menzionati nell'accordo 3 dicembre 1998, il pretore ha infatti ritenuto il convenuto inadempiente, precisando come la produzione di tali atti nell'ambito della procedura giudiziaria non potesse costituire adempimento. Infine, pur rilevando l'assenza di critiche quo agli importi richiesti dall'attrice, il giudice ha comunque deciso di ridurli nella medesima proporzione in cui l'architetto aveva ridotto la propria pretesa d'onorario in sede transattiva.
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D.
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Adita dal soccombente, il 29 settembre 2005 la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha modificato la pronunzia pretorile, diminuendo l'importo concesso a A.________ a fr. 768.50, poiché riconosciuto da controparte.
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Pacifica l'inadempienza del convenuto, la massima istanza cantonale ha stabilito che l'attrice non ha dimostrato che dalla mancata consegna dei documenti le sarebbe derivato un danno. Non solo non ha spiegato quale sarebbe stato il pregiudizio patito, ma in sede di replica ha pure esplicitamente dichiarato che la prestazione effettiva era divenuta senza interesse. Siccome presentata per la prima volta in sede d'appello, e quindi tardivamente, l'affermazione secondo cui essa ha dovuto incaricare un terzo dell'esecuzione dei lavori, ciò che ha comportato una spesa superiore a quella già conteggiata a causa dell'assenza degli studi eseguiti dall'architetto B.________, non ha potuto venir tenuta in considerazione. Infine - hanno concluso i giudici ticinesi - nella misura in cui dall'inadempienza dell'architetto ha dedotto che le prestazioni fatturatele non erano mai state eseguite, l'attrice non ha sostanziato l'esistenza di un danno conseguente all'inadempienza bensì rimesso in discussione, inammissibilmente, il diritto dell'architetto alla mercede, questione già definitivamente decisa nella sentenza 30 ottobre 1995.
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E.
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Contro questa decisione A.________ è tempestivamente insorta dinanzi al Tribunale federale sia con ricorso di diritto pubblico sia con ricorso per riforma.
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Con il secondo rimedio, fondato sulla violazione del diritto federale, essa postula la modifica della pronunzia cantonale nel senso di respingere l'appello e, di conseguenza, confermare il giudizio pretorile.
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Nella risposta del 30 dicembre 2005 B.________ ha proposto l'integrale reiezione del gravame.
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Diritto:
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1.
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Qualora una sentenza cantonale venga impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma l'art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico.
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Per consolidata giurisprudenza, si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, la decisione sul ricorso di diritto pubblico non influirebbe comunque sull'esito del ricorso per riforma (DTF 123 III 213 consid. 1; 122 I 81 consid. 1; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG).
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2.
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Il ricorso per riforma è ammissibile per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG).
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Nella giurisdizione di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che non siano state violate disposizioni federali in materia di prove, debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell'art. 64 OG (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF citato; 129 III 618 consid. 3).
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Giovi infine ricordare che, chiamato a determinarsi su di un ricorso per riforma il Tribunale federale non può pronunciare oltre i limiti delle domande delle parti; esso non è per contro vincolato dai motivi ch'esse invocano (art. 63 cpv. 1 OG) né dal valore giuridico attribuito ai fatti dall'autorità cantonale (art. 63 cpv. 3 OG). Il Tribunale federale può dunque accogliere un ricorso per motivi diversi da quelli di cui si prevale la parte che ricorre, così come può respingerlo adottando un'argomentazione giuridica differente da quella esposta nel giudizio impugnato (DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140 con rinvii).
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3.
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3.1 Secondo il convenuto, il gravame in rassegna potrebbe venire dichiarato inammissibile già per carente motivazione, non avendo l'attrice menzionato le disposizioni del diritto federale lese. A torto.
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Innanzitutto si osserva che in coda al suo allegato l'attrice ha esplicitamente indicato le norme che reputa violate, segnatamente gli art. 1, 97 e 102 segg. CO nonché l'art. 8 CC. Sia come sia, si rammenta che, nonostante il tenore dell'art. 55 cpv. 1 lett. c OG - giusta il quale occorre indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale - la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, nella pratica, non è necessario che tali norme vengano esplicitamente menzionate, è sufficiente ch'esse possano venire determinate chiaramente sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma. Per questo motivo è indispensabile prendere posizione chiaramente sulle motivazioni della decisione impugnata, così da far emergere le ragioni che inducono la parte che ricorre a ritenere che la stessa contravviene a regole del diritto federale (DTF 121 III 397 consid. 2a).
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In concreto, come verrà meglio esposto nei successivi considerandi, questo requisito è ossequiato, sicché l'impugnativa risulta ammissibile anche sotto questo profilo.
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3.2 Il convenuto reputa inammissibile anche un altro punto del gravame, siccome rivolto contro un accertamento di fatto vincolante (art. 63 cpv. 2 OG). Si tratta del rimprovero mosso dall'attrice alla Corte cantonale per aver stabilito ch'essa non ha spiegato quale danno le sarebbe derivato dalla mancata consegna dei piani.
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Anche in questo caso la richiesta del convenuto va disattesa. Pur senza richiamarsi esplicitamente all'art. 63 cpv. 2 OG, l'attrice intende chiaramente asseverare una svista manifesta e la sua argomentazione soddisfa i requisiti posti dall'art. 55 cpv. 1 lett. d OG a tal riguardo, ovvero l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che del passo dell'atto che lo contraddice. Alla constatazione dei giudici del tribunale d'appello, secondo cui essa non avrebbe spiegato quale danno le sarebbe derivato dalla mancata consegna dei piani, l'attrice contrappone infatti un estratto dell'allegato di replica (replica 20 giugno 2001, pag. 4) che recita: "quando il debitore è in mora della sua prestazione, il creditore può rinunciare all'esecuzione della prestazione e richiedere in luogo un equo risarcimento", precisando di aver sempre sostenuto che il danno subito corrispondeva al valore della prestazione non ricevuta sebbene pagata, così come emerge dalla petizione (15 gennaio 2001, pag. 4) - anch'essa citata - laddove si legge che "la quantificazione del danno è in questo caso fatta sull'esplicita valutazione del convenuto stesso, si chiede in effetti la restituzione degli importi versati per prestazioni non eseguite".
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Tanto basta per ammettere che la Corte cantonale è incorsa in una svista manifesta dichiarando che l'attrice non avrebbe spiegato in cosa risiedeva il pregiudizio da lei patito. Per giurisprudenza invalsa, una svista manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG si verifica infatti qualora l'autorità cantonale abbia ignorato, mal letto, ricopiato in modo inesatto o incompleto un documento in senso lato, vale a dire anche un allegato di parte (cfr. Jean-François Poudret, op. cit., n. 1.6.3 ad art. 55 OG). La questione di sapere se l'attrice abbia sostanziato in maniera sufficiente la sua pretesa di danno attiene invece all'applicazione del diritto federale (DTF 123 III 183 consid. 3e pag. 188 con rinvio) e verrà trattata nel relativo considerando.
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4.
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Nonostante la sua denominazione, l'"accordo transattivo" concluso il 3 dicembre 1998 non costituisce una transazione dato che in esso le parti non hanno posto fine ad una situazione d'incertezza circa i rispettivi diritti mediante reciproche concessioni (DTF 121 III 495 consid. 5b pag. 498; 111 II 349 consid. 1; cfr. anche Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., Zurigo 2003, n. 7100 segg.).
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La loro relazione era stata infatti definitivamente regolata nella sentenza 30 ottobre 1995, con la quale l'attrice è stata condannata a pagare al convenuto fr. 22'320.-- oltre interessi a titolo di onorario per i piani da lui allestiti nell'ambito del mandato affidatogli nel 1994, sicché il 3 dicembre 1998 non vi era più alcuna incertezza in merito ai rispettivi diritti e doveri.
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Nella citata convenzione le parti hanno piuttosto specificato le modalità di esecuzione del predetto giudizio: l'attrice si è impegnata a versare seduta stante la mercede (art. 394 cpv. 3 CO), che il convenuto ha accettato di ridurre a fr. 25'000.-- (cfr. art. 115 CO) promettendo nel contempo la consegna del prodotto del suo lavoro (cfr. art. 400 cpv. 1 CO; Pierre Tercier, op. cit., n. 4706), una parte immediatamente e una parte entro il termine di dieci giorni. Si tratta di un contratto bilaterale (sinallagmatico) nell'ambito del quale le rispettive prestazioni si trovano in un rapporto di scambio (Austauschverhältnis; cfr. anche Pierre Tercier, op. cit., n. 4785). La tesi del convenuto, secondo il quale la consegna dei piani costituirebbe un mero elemento accessorio, non può pertanto essere seguita.
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5.
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Come esposto al consid. 3.2, già in sede di replica l'attrice ha giustificato la sua pretesa adducendo che "quando il debitore è in mora della sua prestazione, il creditore può rinunciare all'esecuzione della prestazione e richiedere in luogo un equo risarcimento". Essa ribadisce questo argomento anche dinanzi al Tribunale federale. Seppur senza dichiararlo esplicitamente, l'attrice fonda dunque la sua richiesta sull'art. 107 CO, che disciplina i diritti del creditore in caso di mora del debitore.
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A norma dell'art. 107 cpv. 1 CO allorquando in un contratto bilaterale un debitore è in mora, il creditore ha il diritto di fissargli un congruo termine per l'adempimento. Se l'adempimento non avviene neppure entro questo termine, il creditore può richiedere l'adempimento e il risarcimento del danno per ritardo oppure, purché lo dichiari immediatamente, può rinunciare alla prestazione tardiva e pretendere il danno derivante dall'inadempimento oppure ancora recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 CO).
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5.1 In concreto, le parti avevano convenuto che l'architetto avrebbe consegnato la rimanenza dei documenti concernenti il mandato entro dieci giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, ovvero entro il 13 dicembre 1998.
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Stando a quanto accertato nella sentenza impugnata egli non ha però agito entro il termine pattuito. Trattandosi dell'esecuzione di una prestazione che avrebbe dovuto avvenire un giorno ben stabilito, egli è stato costituito in mora per il decorso di tale giorno (art. 102 cpv. 2 CO).
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5.2 Dal giudizio impugnato emerge inoltre che il convenuto, in mora, è stato ulteriormente invitato a produrre i documenti citati nell'accordo. Il 25 marzo 1999 egli ha dunque consegnato altri piani, dopodiché, il 23 giugno 1999 ha dichiarato di non detenere più alcun documento concernente il mandato affidatogli dall'attrice.
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Alla luce di questa dichiarazione la fissazione di un ulteriore termine per l'adempimento era oramai superflua (art. 108 lett. 1 CO) sicché l'attrice poteva legittimamente rinunciare alla prestazione e pretendere il danno derivante dall'inadempimento (art. 107 cpv. 2 CO), cosa che ha fatto. I giudici ticinesi hanno infatti stabilito che, preso atto della dichiarazione del 23 giugno 1999, l'attrice ha poi chiesto il pagamento del controvalore dei piani mancanti, ciò che equivale a una rinuncia alla prestazione con domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO. Anche l'affermazione dell'attrice in sede di replica (pag. 4) - "oramai la prestazione effettiva è divenuta priva d'interesse per la qui attrice" - va letta in questo senso e non ha la portata attribuitale dai giudici cantonali, i quali hanno ravvisato in essa l'ammissione dell'inesistenza del danno. Tanto più che la frase controversa continua con "[l'attrice] che rivendica oggi un equo risarcimento per inadempienza contrattuale". Qualche riga più sotto vi è poi l'ulteriore passaggio riportato dall'attrice nell'allegato ricorsuale (cfr. quanto già esposto al consid. 3.3) "quando il debitore è in mora della sua prestazione, il creditore può rinunciare all'esecuzione della prestazione e richiedere in luogo un equo risarcimento".
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Ciò significa che l'attrice ha ragione allorquando rimprovera alla Corte cantonale di aver tratto delle conseguenze sbagliate, sotto il profilo giuridico, dall'affermazione espressa in replica per cui la prestazione effettiva era divenuta priva d'interesse: essa non può essere intesa quale implicita ammissione dell'inesistenza di un danno bensì quale rinuncia alla prestazione ai sensi dell'art. 107 cpv. 2 CO.
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5.3 Si può ora passare all'esame della pretesa di risarcimento danni avanzata dall'attrice. L'art. 107 cpv. 2 CO - così come l'art. 97 CO, considerato dai giudici ticinesi - permette al creditore di ottenere il risarcimento dell'interesse positivo, vale a dire dell'interesse ch'egli aveva nell'esecuzione del contratto. In altre parole, il creditore dev'essere posto nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto fosse stato regolarmente ossequiato (DTF 123 III 16 consid. 4b pag. 22).
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5.3.1 In concreto, occorre innanzitutto osservare che, nella misura in cui dichiara che "non si intravede come possa [l'attrice] sostenere che il fatto di non avere i piani costituisca un danno" la Corte ticinese omette di tenere nella debita considerazione il fatto che l'attrice ha pagato l'onorario richiesto dall'architetto per l'allestimento di tali piani. Donde l'interesse manifesto a riceverli.
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Nel contesto già descritto, la rivendicazione dell'attrice, che pretende "la restituzione degli importi versati per prestazioni non eseguite" (petizione 15 gennaio 2001, pag. 4) non mirava, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio impugnato, a rimettere in discussione l'esecuzione degli stessi, effettivamente accertata in maniera definitiva nella sentenza 30 ottobre 1995. L'espressione "prestazione non eseguita" non concerne l'allestimento dei piani - anche se è vero che ad un certo punto l'attrice ha messo in dubbio pure questo, inammissibilmente - bensì, come rettamente ritenuto dal giudice di prime cure, la mancata consegna degli stessi, in contrasto con quanto pattuito il 3 dicembre 1998.
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5.3.2 Se la convenzione 3 dicembre 1998 fosse stata ossequiata, l'attrice sarebbe in possesso di tutti i piani allestiti dal convenuto, per i quali ha pagato fr. 25'000.--. L'interesse positivo corrisponde pertanto al valore dei piani mancanti, così come sostenuto dall'attrice, la quale lo quantifica sulla base dell'importo fatturato dal convenuto per il loro allestimento, ovvero fr. 12'800.--. Con questa argomentazione l'attrice ha sostanziato in maniera sufficiente la propria pretesa di risarcimento.
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Il criterio di valutazione del valore dei piani proposto dall'attrice appare corretto. Essa ha infatti pagato per dei piani che, quand'anche regolarmente eseguiti, non le sono stati consegnati. Ora, nei confronti dell'attrice, che non ha potuto trarre alcun beneficio dal lavoro svolto dal convenuto - il quale, una volta ricevuto l'onorario, non aveva più nessun motivo di rifiutare la consegna dei piani - la mancata consegna ha in sostanza gli stessi effetti della mancata esecuzione, sicché essa può pretendere il pagamento dell'importo fatturato dal convenuto per l'elaborazione di questi piani.
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Non può per contro trovare alcun seguito la tesi del convenuto, secondo cui il valore dei piani equivarrebbe al costo di ristampa, ovvero fr. 768.50.
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5.3.3 Giustamente, però, il primo giudice non ha riconosciuto all'attrice l'intero importo da lei richiesto. Tenuto conto della rinuncia parziale al proprio credito effettuata dal convenuto nella convenzione 3 dicembre 1998, il Pretore ha infatti ridotto nella medesima proporzione anche la somma spettante all'attrice, la quale non ha peraltro eccepito alcunché al riguardo. Così come non si è aggravata contro la decisione di far decorrere gli interessi a partire dal 13 dicembre 1999 - invece che dal 13 dicembre 1998 - che anzi riprende nel ricorso per riforma.
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6.
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Da tutto quanto esposto discende che la Corte ticinese ha attribuito un'errata portata giuridica alle conclusioni dell'attrice e che la decisione di negare che questa abbia validamente addotto l'esistenza di un danno viola il diritto federale, segnatamente gli art. 97 e 107 CO.
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La sentenza impugnata deve pertanto venir modificata nel senso della reiezione dell'appello del convenuto, il quale - in quanto soccombente - deve sopportare l'integralità dei costi di quella procedura.
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Gli oneri processuali e le ripetibili della sede federale seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG) e sono pertanto anch'essi a carico del convenuto.
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Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
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1.
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Il ricorso per riforma è accolto. Di conseguenza la sentenza emanata il 29 settembre 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata e modificata come segue:
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"I. L'appello 7 settembre 2004 di B.________ è respinto.
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II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
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a) tassa di giustizia fr. 400.--
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b) spese fr. 50.--
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totale fr. 450.--
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già anticipate dall'appellante restano a suo carico, con
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l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 700.-- per ripetibili
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di appello."
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2.
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La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attrice fr. 2'500.-- per ripetibili della sede federale.
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3.
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Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 24 aprile 2006
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In nome della I Corte civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: La cancelliera:
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