BGer 7B.106/2006 |
BGer 7B.106/2006 vom 15.08.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.106/2006 /biz
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Sentenza del 15 agosto 2006
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
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Oggetto
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stima,
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ricorso LEF contro la sentenza emanata il 13 giugno 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
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di vigilanza.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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Con sentenza 13 giugno 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile un ricorso con cui A.________ contestava la stima peritale dei fondi da realizzare, chiedeva una sospensione dell'incanto del 14 luglio 2006 e domandava pure l'assegnazione di un termine di almeno 120 giorni per formulare una proposta di pagamento rateale degli importi posti in esecuzione. L'autorità di vigilanza ha innanzi tutto ritenuto tardivo il rimedio perché inoltrato 13 giorni dopo la ricezione dell'avviso d'incanto. Essa ha altresì indicato che la stima contestata era comunque cresciuta in giudicato da tempo, atteso che l'insorgente aveva omesso di impugnarla quando gli era stata comunicata per la prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto in seguito sospeso a causa dell'inoltro di un'azione di contestazione dell'elenco oneri, definitivamente respinta. Ha infine reputato che la richiesta di sospensione dell'incanto basata sull'art. 123 LEF avrebbe invece dovuto essere fatta all'Ufficio e non proposta direttamente all'autorità di vigilanza.
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2.
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Con ricorso 26 giugno 2006 A.________ chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che l'incanto dei fondi da realizzare sia annullato e che questi siano sottoposti ad una nuova stima peritale. Fa innanzi tutto valere che il ricorso all'autorità di vigilanza era - tenuto conto del lunedì di Pentecoste - tempestivo e afferma che i motivi con cui contesta il valore di stima - nuovamente proposti nella sede federale - debbano essere esaminati. Obietta pure, con riferimento all'argomentazione abbondanziale della sentenza impugnata secondo cui la stima era cresciuta in giudicato perché già comunicata con l'avviso d'incanto 11 febbraio 2005, di aver inoltrato un'azione di contestazione dell'elenco oneri.
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Il 6 luglio 2006 è stato conferito in via supercautelare effetto sospensivo al ricorso.
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Con risposta 10 luglio 2006 la banca B.________ - creditrice che ha chiesto la realizzazione - propone la reiezione del rimedio e il 12 luglio 2006 l'Ufficio ha dal canto suo confermato le osservazioni già formulate per il ricorso all'autorità di vigilanza.
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3.
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Giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF un ricorso all'autorità di vigilanza dev'essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ha avuto notizia del provvedimento. Entro il predetto termine di ricorso, l'art. 9 cpv. 2 RFF prevede la possibilità di chiedere all'autorità di vigilanza una nuova stima a mezzo di periti. In virtù dell'art. 31 LEF un termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (cpv. 1) e se l'ultimo giorno cade di sabato, di domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (cpv. 3). I giorni festivi sono determinati dal diritto del Cantone in cui ha sede l'Ufficio (DTF 59 III 97).
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In concreto l'impugnato avviso d'incanto è stato notificato al ricorrente il 24 maggio 2006, motivo per cui il suddetto termine di 10 giorni ha iniziato a decorrere il 25 maggio 2006 giungendo a scadere sabato 3 giugno 2006, e cioè un giorno prima di Pentecoste. Atteso che l'art. 1 del decreto legislativo concernente i giorni festivi nel Cantone Ticino designa il lunedì di Pentecoste come giorno festivo ufficiale, il termine di ricorso scadeva unicamente martedì 6 giugno 2006, e cioè il giorno in cui è stato interposto il rimedio all'autorità di vigilanza. Ne segue che a torto la decisione impugnata ha ritenuto il gravame tardivo. L'autorità di vigilanza ha però reputato l'impugnativa irricevibile anche per un altro motivo: la contestata stima sarebbe già da tempo cresciuta in giudicato perché comunicata una prima volta con l'avviso 11 febbraio 2005 dell'incanto poi sospeso in seguito all'azione di contestazione dell'elenco oneri proposta dall'escusso. Occorre pertanto esaminare se tale motivazione abbondanziale violi il diritto federale.
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4.
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L'art. 44 RFF prevede che compiuta la procedura di appuramento dell'elenco degli oneri, l'ufficiale dovrà stabilire se il valore del fondo abbia subito modificazione dal pignoramento in poi, segnatamente in seguito ad eliminazione di aggravi, e che il risultato di tale stima sarà comunicato agli interessati. La citata norma dichiara pure applicabile il disposto dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Anche secondo la giurisprudenza e l'autorevole dottrina quando, dopo la procedura di appuramento, l'elenco degli oneri è cresciuto in giudicato, e cioè dopo la conclusione di eventuali cause di contestazione, il fondo deve nuovamente essere stimato e la stima comunicata agli interessati (DTF 95 III 21 consid. 4b; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, § 28 n. 45; Jager/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4a ed., Zurigo 1997, n. 45 seg. ad art. 140 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Losanna 2000, Vol. II, n. 179 ad art. 140 LEF; Häusermann/Stöckli/Feuz, Commento basilese, n. 137 ad art. 140 LEF).
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In concreto è pacifico che dopo la comunicazione dell'avviso d'incanto 11 febbraio 2005 vi è stata un'azione di contestazione dell'elenco degli oneri, ragione per cui l'Ufficiale avrebbe dovuto procedere ad una nuova stima o perlomeno accertare che la precedente fosse ancora di attualità. Non è pertanto possibile considerare irricevibile il rimedio cantonale affermando, come fatto dall'autorità di vigilanza, che la censurata stima sarebbe già stata comunicata al ricorrente prima dell'azione di contestazione dell'elenco degli oneri. Anche nell'eventualità che l'Ufficiale abbia semplicemente inteso implicitamente confermare con il nuovo avviso d'incanto la stima precedente (art. 30 cpv. 1 RFF), il ricorrente avrebbe potuto impugnare tale decisione (Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n. 138 ad art. 140 LEF), chiedendo ad esempio all'autorità di vigilanza che sia effettuata una nuova stima in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 RFF. Giova infatti rilevare che il Tribunale federale ha già stabilito che anche qualora questa norma non venga esplicitamente invocata nel ricorso, l'autorità di vigilanza deve nondimeno verificare se il ricorrente non abbia inteso chiedere una nuova stima sulla base di tale articolo (DTF 110 III 69 consid. 3).
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5.
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Atteso che l'autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il gravame, non è possibile esaminare le censure - non oggetto di esame nella sede cantonale - con cui il ricorrente si lamenta dell'erroneità della stima; in tali circostanze, il Tribunale federale si limita ad annullare la decisione impugnata e rinviare l'incartamento all'autorità cantonale per esame del rimedio.
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6.
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Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF), né si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è annullata. La causa è rinviata all'autorità cantonale per nuova decisione.
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2.
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Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 15 agosto 2006
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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