BGer 7B.162/2006
 
BGer 7B.162/2006 vom 25.09.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.162/2006 /biz
Sentenza del 25 settembre 2006
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
Composizione
Giudici federali Hohl, presidente,
Meyer, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Marco Savoldelli,
contro
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
pignoramento di salario,
ricorso LEF contro la decisione emanata il 23 agosto 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 24 maggio 2005 il Pretore del distretto di Riviera ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da A.________ a un precetto esecutivo fattogli notificare dalla B.________SA, società con sede nella Repubblica Dominicana, per l'incasso di fr. 26'000.-- oltre accessori. L'escusso ha invano appellato tale decisione. Dopo che la procedente ha chiesto il 23 settembre 2005 la continuazione dell'esecuzione, A.________ ha inoltrato un'azione di accertamento ai sensi dell'art. 85a LEF, che il predetto Pretore ha respinto con sentenza 21 marzo 2006. Il Presidente della II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha conferito effetto sospensivo al rimedio inoltrato dall'escusso contro l'appena menzionato giudizio, ma non ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a cpv. 2 LEF.
2.
Il 27 marzo 2006 l'Ufficio di esecuzione di Riviera ha determinato, con riferimento al pignoramento del reddito dell'escusso, un'eccedenza pignorabile di fr. 1'407.--, deducendo dagli introiti di fr. 6'036.-- il minimo d'esistenza di fr. 4'629.--. La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha con sentenza 23 agosto 2006 parzialmente accolto un ricorso dell'escusso e aumentato il suo minimo vitale a fr. 5'172.--.
3.
Con ricorso 5 settembre 2006 A.________ postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, in via principale l'annullamento del pignoramento di salario e la sua sostituzione con il pignoramento di uno specificato fondo. In via subordinata chiede una riduzione di fr. 50.-- dell'eccedenza mensile pignorabile e domanda altresì che venga vietato all'Ufficio di versare alla creditrice gli importi pignorati prima della scadenza del pignoramento e "comunque fino alla crescita in giudicato della sentenza" sull'azione ai sensi dell'art. 85a LEF. Dei motivi del ricorso si dirà nei considerandi che seguono.
Non sono state chieste risposte.
4.
Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF possono essere deferite al Tribunale federale le decisioni dell'autorità cantonale di vigilanza per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.
5.
5.1 A sostegno della propria domanda principale, il ricorrente afferma che giusta l'art. 95 cpv. 4bis LEF l'Ufficiale può scostarsi dall'ordine del pignoramento previsto dalla legge non solo quando sussista una richiesta comune del debitore e del creditore in tal senso, ma pure qualora le circostanze lo giustifichino. Secondo il ricorrente l'azione giudiziaria con cui contesta il credito posto in esecuzione e la sede all'estero della creditrice, in un paese dove se non impossibile, il recupero di quanto versato sarebbe "estremamente arduo", giustificherebbero di sostituire il pignoramento del reddito con quello di un fondo. Afferma che rinviando alla mancata concessione di una sospensione della procedura esecutiva da parte del presidente della Camera adita con un ricorso contro il giudizio sull'azione ex art. 85a LEF, sia l'Ufficiale che l'autorità di vigilanza avrebbero omesso di far uso del loro potere di apprezzamento.
5.2 L'autorità di vigilanza ha ricordato che l'ordine indicato dall'art. 95 cpv. 1 LEF, in virtù del quale devono essere dapprima pignorati i beni mobili, è pure stato stabilito nell'interesse del creditore affinché i beni più facilmente realizzabili siano pignorati prima degli altri. Essa ha inoltre rilevato che il fondo del ricorrente, con un valore di stima ufficiale di fr. 256'263.--, è gravato da oneri ipotecari di fr. 395'000.--.
5.3 Occorre innanzi tutto rilevare che, come risulta dal precedente considerando e contrariamente a quanto affermato nel ricorso, l'autorità di vigilanza non si è limitata a constatare che la creditrice non aveva chiesto di modificare l'ordine del pignoramento, ma aveva pure menzionato i motivi per cui non si giustifica derogare all'ordine legale.
Il ricorrente sembra inoltre misconoscere che lo strumento offerto dalla LEF per evitare a un debitore conseguenze dannose da un'esecuzione ingiustificata è quello della sospensione dell'esecuzione da parte dell'autorità giudiziaria, qualora questa ritenga che l'azione di cui all'art. 85a LEF sia verosimilmente fondata (art. 85a cpv. 2 LEF). Infine, contrariamente a quanto sembra sottintendere l'escusso, la LEF non permette di trattare nell'ambito di un pignoramento un creditore domiciliato all'estero in modo diverso da un creditore con la propria sede in Svizzera. Così stando le cose, non è possibile rimproverare all'autorità di vigilanza un abuso nell'apprezzamento per non aver derogato all'ordine di pignoramento legale e la censura si appalesa manifestamente infondata.
6.
Secondo il ricorrente, respingendo la richiesta di tenere depositato presso l'Ufficio quanto pignorato fino a definizione della causa incoata contro la procedente, sia l'Ufficio che l'autorità di vigilanza avrebbero ignorato il potere di apprezzamento conferito loro con riguardo all'applicazione dell'art. 144 LEF.
Il ricorrente pare dimenticare che un ricorso giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF presuppone un interesse attuale e concreto (DTF 120 III 107 consid. 2), che nella fattispecie fa invece difetto. Infatti, l'art. 144 LEF invocato nel gravame concerne, come indicato nel titolo marginale, il momento e la modalità della ripartizione: nel caso in esame l'Ufficio non ha però ancora preso alcuna decisione sulla ripartizione del provento del pignoramento, motivo per cui l'argomentazione ricorsuale è inammissibilmente diretta contro la mera possibilità che l'Ufficio decida di eventualmente procedere ad una ripartizione provvisoria prima che la causa incoata dal ricorrente sia definitivamente decisa.
7.
7.1 Infine il ricorrente ritiene che, qualora il pignoramento di salario non dovesse essere sostituito dal pignoramento del suo fondo, al suo minimo vitale dovrebbero essere aggiunti fr. 50.-- mensili per la manutenzione dell'auto di famiglia intestata alla moglie, atteso che questa sarebbe da lui utilizzata per andare a lavorare.
7.2 La decisione impugnata ha indicato che non viene riconosciuta alcuna posta attinente alla seconda automobile utilizzata dalla famiglia ed immatricolata in nome della coniuge, perché quest'ultima non esercita un'attività lucrativa.
7.3 Affermando di utilizzare l'auto in discussione per recarsi al lavoro, il ricorrente si prevale di un novum irricevibile. Infatti, giusta l'art. 79 cpv. 1 OG in un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF non sono ammessi conclusioni, fatti e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale: nel ricorso cantonale il ricorrente si era limitato a giustificare la richiesta deduzione asserendo che la moglie, casalinga, vive "dei proventi del lavoro" del marito e non è ravvisabile, né il ricorrente indica un qualsiasi motivo che gli avrebbe impedito di già asserire innanzi all'autorità di vigilanza quanto ora pretende, e cioè che egli raggiungerebbe il suo posto di lavoro con tale automobile. La censura si appalesa quindi inammissibile.
8.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Comunicazione al ricorrente, alla controparte (B.________SA, patrocinata dallo studio legale Item & Partners), all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Riviera e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 25 settembre 2006
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
del Tribunale federale svizzero
La presidente: Il cancelliere: