BGer 7B.188/2006 |
BGer 7B.188/2006 vom 20.10.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.188/2006 /biz
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Sentenza del 20 ottobre 2006
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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ricorrente,
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contro
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Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano,
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via Bossi 2a, 6901 Lugano.
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Oggetto
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domanda di vendita,
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ricorso LEF contro la comunicazione della domanda
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di vendita dell'Ufficio di esecuzione di Lugano dell'11 ottobre 2006.
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Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
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1.
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L'11 ottobre 2006 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato la comunicazione della domanda di vendita nell'esecuzione promossa dallo Stato del Cantone Ticino nei confronti dell'avv. dr. A.________.
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2.
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L'avv. dr. A.________ è, con scritto 16 ottobre 2006, insorta contro tale provvedimento, invocando segnatamente la nullità della decisione a cui si riferisce la tassa di giustizia che il Cantone Ticino intende incassare. Sostiene che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino non potrebbe statuire sul rimedio, perché sarebbe identica al creditore procedente, e ritiene che spetti invece al Tribunale federale decidere il ricorso. Chiede altresì, qualora il Tribunale federale dovesse reputarsi incompetente, la trasmissione del gravame all'autorità competente.
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3.
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Giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF, salvo nei casi in cui la legge prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione. La decisione dell'autorità - superiore - di vigilanza può poi essere deferita al Tribunale federale (l'art. 19 cpv. 1 LEF).
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Nella fattispecie in esame il ricorso al Tribunale federale si rivela quindi di primo acchito inammissibile, perché diretto contro un provvedimento di un ufficio di esecuzione, che non è stato impugnato innanzi all'autorità di vigilanza. Infatti, nemmeno eventuali motivi di astensione di membri dell'autorità di vigilanza possono fondare la competenza del Tribunale federale a statuire su ricorsi che attaccano direttamente decisioni degli uffici di esecuzione.
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4.
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Il rimedio - consegnato alla posta il 16 ottobre 2006 - è tuttavia stato depositato entro il termine di 10 giorni previsto dall'art. 17 cpv. 1 LEF. Il Tribunale federale trasmette pertanto la presente impugnativa alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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5.
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Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Il ricorso è trasmesso alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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3.
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Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino e all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano.
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Losanna, 20 ottobre 2006
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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