BGer 7B.208/2006 |
BGer 7B.208/2006 vom 27.11.2006 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.208/2006 /biz
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Sentenza del 27 novembre 2006
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Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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Composizione
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Giudici federali Hohl, presidente,
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Meyer, Marazzi,
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cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________Sagl,
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ricorrente,
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contro
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Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
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6901 Lugano.
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Oggetto
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pronuncia del fallimento,
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ricorso LEF contro la sentenza emanata il 7 novembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Considerando:
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che con sentenza 7 novembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, respingendo un appello contro il fallimento pronunciato dal Pretore del distretto di Lugano ad istanza di B.________, ha dichiarato il fallimento della A.________Sagl a far tempo dal 14 novembre 2006;
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che con un ricorso del 14 novembre 2006, depositato presso la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la A.________Sagl ha chiesto al Tribunale federale di annullare il fallimento;
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che, viste le modalità di deposito e il termine entro cui è stato inoltrato il presente rimedio, la ricorrente pare aver voluto presentare un ricorso fondato sull'art. 19 cpv. 1 LEF;
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che in virtù dell'art. 19 cpv. 1 LEF solo la decisione dell'autorità superiore di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla sua notifica per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento;
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che giusta l'art. 17 cpv. 1 LEF il ricorso all'autorità di vigilanza è ammesso contro ogni provvedimento di un ufficio di esecuzione o dei fallimenti per violazione di una norma di diritto o un errore d'apprezzamento, ma non nei casi in cui la legge prescrive la via giudiziale;
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che per la dichiarazione di fallimento la LEF prescrive la via giudiziale (art. 166 segg. LEF);
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che la ricorrente non aveva - rettamente - contestato con un ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF il fallimento pronunciato dal Pretore e che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha emanato la sentenza qui impugnata quale autorità giudiziaria e non quale autorità di vigilanza;
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che quindi il presente ricorso ai sensi dell'art. 19 LEF è diretto contro una decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria in un ambito in cui la LEF prescrive la via giudiziale e si rivela per questo motivo inammissibile;
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che una conversione del rimedio in esame in un ricorso di diritto pubblico, sola via di ricorso aperta per contestare innanzi al Tribunale federale una pronuncia di fallimento, appare già esclusa in ragione dell'inadempimento delle - severe - esigenze di motivazione previste per un tale rimedio dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG;
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che questa sentenza non preclude tuttavia alla ricorrente né la facoltà di inoltrare un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la sentenza cantonale né la possibilità di chiedere al giudice del fallimento una revoca di quest'ultimo giusta l'art. 195 LEF;
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che non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF).
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Per questi motivi, la Camera pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Comunicazione alla ricorrente, alla controparte (B.________) e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
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Losanna, 27 novembre 2006
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In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
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del Tribunale federale svizzero
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La presidente: Il cancelliere:
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