BGer 2P.285/2006
 
BGer 2P.285/2006 vom 21.03.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
2P.285/2006 /biz
Sentenza del 21 marzo 2007
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, presidente,
Karlen, Ramelli, giudice supplente,
cancelliera Ieronimo Perroud.
Parti
A.A.________ e B.A.________,
ricorrenti,
contro
Comune di Morbio Inferiore,
rappresentato dal Municipio, 6834 Morbio Inferiore,
Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino,
via Bossi 3, 6901 Lugano.
Oggetto
contributi provvisori per opere di canalizzazione
e depurazione delle acque,
ricorso di diritto pubblico contro la decisione emessa
il 20 settembre 2006 dal Tribunale di espropriazione
del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dopo un'intricata vicenda portata già due volte dinanzi al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino, il Municipio di Morbio Inferiore ha ripubblicato, dal 1° al 30 settembre 2003, il prospetto per il prelievo dei contributi provvisori di costruzione delle opere di canalizzazione e depurazione delle acque. A carico di A.A.________ e B.A.________, comproprietari del fondo n. 681, è stato posto un contributo complessivo di fr. 8'382.--. Detta decisione è stata confermata dapprima dall'autorità municipale, con decisione su reclamo dell'8 novembre 2004, e poi dal Tribunale di espropriazione, con sentenza del 20 settembre 2006.
B.
Il 16 ottobre 2006 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso, con cui chiedono che la procedura di esecuzione del piano generale di smaltimento (PGS) sia annullata e che tutti i contributi siano dichiarati nulli.
Chiamati ad esprimersi, il Municipio di Morbio Inferiore ha postulato la reiezione del gravame, mentre il Tribunale di espropriazione si è limitato a chiedere la conferma del proprio giudizio.
Nell'ambito di un secondo scambio degli allegati, le parti hanno ribadito i loro argomenti.
Diritto:
1.
La decisione impugnata è stata emanata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.100; cfr. RU 2006 1069); conformemente alla regola speciale enunciata dall'art. 132 cpv. 1 LTF, alla presente vertenza si applica ancora la legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG; RU 1969 784 segg.; cfr. anche l'art. 131 cpv. 1 LTF).
2.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 131 II 58 consid. 1 e richiami).
2.1 Il giudizio contestato è fondato esclusivamente sul diritto cantonale, segnatamente sugli art. 96 segg. della legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 (LALIA), i quali disciplinano in modo autonomo, per rispetto al diritto federale, la procedura di fissazione e di riscossione dei contributi litigiosi (DTF 128 I 46 consid. 1b/bb e 1b/cc). In concreto è quindi data unicamente la via del ricorso di diritto pubblico e come tale va trattato il gravame dei ricorrenti.
2.2 Per la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale, salvo eccezioni che non si verificano in concreto, può soltanto annullare la sentenza impugnata (DTF 131 I 291 consid. 1.4; 129 I 173 consid. 1.5 e rinvio). Sebbene i ricorrenti non formulino una esplicita richiesta in questo senso, si può nondimeno ritenere che essi lo facciano implicitamente laddove pretendono che venga annullata la procedura di esecuzione del piano generale di smaltimento (PGS) e che sia accertata la nullità dei contributi. Le conclusioni ricorsuali che vanno oltre la semplice domanda di annullamento del giudizio contestato sono invece inammissibili.
3.
3.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione. Ciò significa che, nella procedura di ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce soltanto sulle censure formulate secondo la suddetta regola. Il ricorrente deve quindi presentare una motivazione giuridica esauriente, dalla quale si possa dedurre se e perché, eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda i suoi diritti costituzionali (DTF 132 I 97 consid. 1.4; 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4 e rispettivi riferimenti).
Se è invocato l'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'applicazione del diritto cantonale, non è sufficiente affermare che la sentenza sarebbe arbitraria (sulla nozione di arbitrio cfr. DTF 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 e rispettivi rinvii). Il ricorrente deve indicare con precisione la norma del diritto cantonale che, a suo giudizio, sarebbe stata applicata in modo errato o che non sarebbe stata applicata del tutto e spiegare dettagliatamente per quali motivi la sentenza impugnata non solo sarebbe discutibile, ma manifestamente insostenibile, in palese contrasto con la situazione di fatto, con una norma, con un chiaro principio giuridico oppure con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 130 I 258 consid. 1.3; 127 I 38 consid. 3c; 126 III 534 consid. 1b e rinvii).
3.2 Il gravame è assai lacunoso sotto questo profilo. I ricorrenti ridiscutono liberamente i vari aspetti di fatto e di diritto della vicenda, spesso senza confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza impugnata, come se fossero dinanzi ad un'istanza d'appello. Nondimeno si può ammettere che l'arbitrio è invocato perlomeno a due riprese, quando i ricorrenti affermano che l'autorità cantonale avrebbe violato l'art. 99 LALIA nonché commesso nei loro confronti una disparità di trattamento "in odio all'art. 4 della Costituzione federale".
4.
4.1 In primo luogo i ricorrenti si richiamano all'art. 99 cpv. 1 LALIA, il quale stabilisce che il contributo provvisorio è calcolato dal Municipio sulla base del costo preventivo dell'opera e in proporzione al valore ufficiale di stima dei fondi o dei diritti reali limitati, ritenuto che non può superare il 3 % del valore di stima. Sostengono che fin dalla primavera 2003 si sapeva che nel Cantone Ticino era in corso, e praticamente conclusa, la revisione generale dei valori delle stime immobiliari; il Municipio di Morbio Inferiore avrebbe perciò dovuto attendere, invece di calcolare i contributi. La conseguenza sarebbe, aggiungono i ricorrenti, che rapportando i contributi contestati alle nuove stime il limite del 3 % sarebbe stato superato per diversi proprietari.
4.2 La censura è manifestamente infondata. Per tacere del fatto che gli insorgenti espongono considerazioni di carattere generale, senza particolari riguardanti la situazione del loro fondo, non è certo arbitrario ritenere, come fatto dalla Corte cantonale, che i valori ufficiali di stima da porre a fondamento del calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LALIA siano quelli in vigore al momento della pubblicazione del prospetto. Orbene, come emerge dal giudizio impugnato, la pubblicazione è avvenuta dal 1° al 30 settembre 2003, mentre le nuove stime sono entrate in vigore il 1° gennaio 2005.
5.
5.1 I ricorrenti censurano poi la mancata applicazione dell'art. 99 cpv. 4 LALIA, secondo cui il contributo dev'essere aumentato o diminuito quando vi sia una manifesta divergenza dal normale rapporto tra il valore ufficiale di stima e gli equivalenti abitanti. Al riguardo spiegano che la loro casa è abitata soltanto da due persone adulte, mentre nello stabile che sorge sul fondo vicino e che ha una stima ufficiale equivalente, risiedono sei persone. In simili circostanze il calcolo basato esclusivamente sul valore di stima non terrebbe conto, secondo loro, dell'inquinamento effettivo prodotto dai fondi.
5.2 Questi argomenti sfuggono ad un esame di merito. I ricorrenti in effetti non si avvedono che neppure il Tribunale di espropriazione ha potuto approfondirli. Dopo avere rilevato che l'applicazione della citata norma è soggetta ad un regime assai restrittivo e presuppone che un valore di stima alto contrasti con effetti inquinanti ridotti sulle acque, o viceversa, detta autorità ha infatti rimproverato ai ricorrenti di non avere fornito elementi concreti che avrebbero permesso di valutare la realizzazione di simili presupposti con riferimento alla loro proprietà. Orbene, dinanzi al Tribunale federale non possono essere proposti argomenti di merito che l'autorità cantonale non ha esaminato (cfr. DTF 128 I 354 consid. 6c).
6.
6.1 I ricorrenti accennano infine agli art. 55, 96 cpv. 1 e 133 cpv. 4 LALIA per, in sostanza, negare al Comune la facoltà di prelevare contributi per finanziare lavori di sola riparazione o manutenzione delle opere esistenti.
6.2 Sennonché al riguardo l'esposto ricorsuale è manifestamente inammissibile, sia perché è confuso e appellatorio, sia perché non considera affatto le motivazioni della sentenza querelata. I giudici cantonali hanno infatti spiegato in modo chiaro ed esauriente che le opere imposte, eseguite e da eseguire, sono previste nel piano generale di smaltimento (PGS), il quale è stato approvato dal Consiglio comunale e ratificato dall'autorità cantonale, insieme con il piano finanziario, il cui preventivo di fr. 14'537'632.-- non comprende i costi di manutenzione che l'esecutivo ha espressamente dichiarato recuperabili attraverso la tassa d'uso. Essi hanno poi osservato che tutti questi atti potevano essere contestati impugnando la risoluzione del Consiglio comunale. Orbene, come già accennato, i ricorrenti non si confrontano con questi motivi. In proposito, il gravame sfugge pertanto ad un esame di merito.
7.
Visto quel che precede, il presente ricorso di diritto pubblico, nella misura in cui è ammissibile, risulta infondato e dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Al Comune di Morbio Inferiore, il quale non si è avvalso di un patrocinatore, non vanno accordate ripetibili (art. 159 cpv. 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti, con vincolo di solidarietà.
3.
Comunicazione ai ricorrenti, al Comune di Morbio Inferiore e al Tribunale di espropriazione del Cantone Ticino.
Losanna, 21 marzo 2007
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: La cancelliera: