BGer 5P_45/2007
 
BGer 5P_45/2007 vom 05.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.45/2007 /viz
Sentenza del 5 aprile 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Adriano A. Sala,
contro
B.________,
opponente, patrocinata dall'avv. Daniele Jörg,
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, casella postale 45853, 6901 Lugano.
Oggetto
art. 9 e 29 Cost. (protezione dell'unione coniugale),
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 28 dicembre 2006 dalla I Camera civile
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Dall'unione di A.________ (1944) e B.________ (1975), sposatisi nel 1996, sono nati C.________ (1997) e D.________ (1998). Dopo la separazione di fatto dei coniugi, B.________ ha chiesto il 5 giugno 2001 al Pretore del distretto di Lugano di emanare misure a protezione dell'unione coniugale. Statuendo sull'istanza il 6 giugno 2003, il Pretore ha autorizzato le parti a vivere separate, ha affidato la prole alla madre, ha negato al padre il diritto di visita e lo ha obbligato a versare per ogni figlio un contributo alimentare mensile di fr. 1'040.-- a partire dal mese di giugno 2001.
B.
Con sentenza 28 dicembre 2006 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, in quanto ricevibile, un rimedio di A.________ e ha confermato il giudizio di primo grado. Dopo aver rilevato che il Pretore non aveva calcolato né il fabbisogno della moglie né quello del marito, la Corte cantonale ha nondimeno esaminato - richiamando il principio della celerità - l'appello. I giudici cantonali hanno imputato al marito un reddito ipotetico di fr. 70'000.-- annui, pari a circa fr. 5'835.-- mensili e hanno considerato un suo fabbisogno minimo mensile di fr. 3'075.--. Essi hanno poi ritenuto che eccezionalmente non occorre indagare sulla situazione economica della moglie, atteso che questa non rivendica alcuna prestazione di mantenimento per sé, che il marito non pretende che ella sia in grado di partecipare finanziariamente al mantenimento dei figli e che il reddito (ipotetico) del padre è sufficiente per versare i contributi alimentari a quest'ultimi.
C.
Con ricorso in materia civile [recte: di diritto pubblico] del 2 febbraio 2007 A.________ postula in via principale la riforma della sentenza cantonale nel senso che egli non deve partecipare al mantenimento dei figli. In via subordinata domanda l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio dell'incarto al Pretore per determinazione del fabbisogno dei coniugi. Per entrambi i casi chiede che venga accertata la violazione del principio della celerità ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. e concessa l'assistenza giudiziaria. Dopo essersi espresso sull'ammissibilità di un ricorso in materia civile, il ricorrente lamenta una violazione del principio della celerità e del diritto di essere sentito, rispettivamente del diritto al giudice naturale. Ravvisa poi una disparità di trattamento nel fatto che la Corte cantonale non ha determinato la situazione economica della moglie. Ritiene inoltre che non possa essergli imputato un reddito ipotetico e contesta il fabbisogno calcolato dai giudici cantonali.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF).
In concreto la decisione impugnata è stata resa il 28 dicembre 2006 ed è stata notificata al ricorrente il 4 gennaio 2007. Atteso che, secondo il summenzionato diritto transitorio, l'applicazione della nuova legge dipende dalla data della pronunzia e non - come invece ritenuto dal ricorrente - dalla data in cui è stata notificata la decisione cantonale, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG.
2.
2.1 Per costante giurisprudenza, una decisione concernente misure a protezione dell'unione coniugale non è finale ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 OG e può unicamente essere impugnata con un ricorso di diritto pubblico (DTF 127 III 474 consid. 2, con rinvii). Il gravame, proposto tempestivamente contro una sentenza emanante dall'ultima istanza cantonale da parte che ha interesse pratico ed attuale all'annullamento della decisione impugnata, appare ricevibile nell'ottica degli art. 86 cpv. 1, 88 e 89 cpv. 1 OG.
2.2 Di primo acchito inammissibili si rivelano per contro, vista la natura cassatoria del ricorso di diritto pubblico, le richieste di riformare la sentenza impugnata.
3.
Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), il ricorrente è chiamato a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Egli deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). Per sostanziare convenientemente la censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). Nella procedura di ricorso di diritto pubblico non vige quindi il principio iura novit curia, ma il Tribunale federale si limita ad esaminare le censure concernenti la violazione di diritti costituzionali invocate e sufficientemente motivate nell'atto ricorsuale (DTF 130 I 26 consid. 2.1 pag. 31; 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120; 125 I 71 consid. 1c).
4.
4.1 Il ricorrente lamenta innanzi tutto una violazione del principio della celerità previsto dagli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, perché ritiene la durata della procedura di appello eccessiva e chiede che tale fatto venga accertato anche nel dispositivo di questa sentenza quale riconoscimento di un parziale torto morale. Afferma che nonostante i solleciti indirizzati all'autorità cantonale, egli ha dovuto attendere tre anni e mezzo per ricevere la sentenza impugnata.
4.2 Giusta l'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato in un termine ragionevole. Alla stregua dell'art. 6 n. 1 CEDU - che non offre in quest'ultimo campo garanzie maggiori rispetto alle garanzie costituzionali nazionali (DTF 114 Ia 179; 130 I 269 consid. 2.3) - l'art. 29 cpv. 1 Cost. proibisce un ritardo ingiustificato nello statuire. L'autorità viola questa garanzia costituzionale quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole (DTF 130 I 312 consid. 5.1 pag. 331 seg., con rinvii). Il carattere ragionevole della durata della procedura dev'essere valutato sulla base delle circostanze concrete. Fra i criteri determinanti rientrano la complessità dell'affare e il comportamento dell'autorità e dell'interessato. Spetta segnatamente a quest'ultimo di intraprendere quanto è in suo potere affinché l'autorità faccia prova della necessaria diligenza, invitandola ad accelerare la procedura o, se del caso, proponendo un ricorso per ritardata giustizia. Rispetto alle procedure amministrative o penali, in una causa civile viene preteso dall'interessato un maggiore impegno per attivare la procedura (DTF 130 I 312 consid. 5.2 pag. 332; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, 2a ed. Berna 2006, n. 1276 pag. 590).
4.3 In concreto può restare indecisa la questione a sapere se la durata della procedura di appello sia compatibile con le suddette garanzie. Infatti, come già osservato, il ricorrente domanda una riparazione del torto morale che avrebbe subito a causa dell'eccessiva durata della procedura nella forma di un suo accertamento nel dispositivo di questa sentenza (v. sulla possibilità di formulare una siffatta domanda DTF 129 V 411 consid. 1.3 pag. 417, con rinvii). Tuttavia per ottenere la riparazione di un danno (anche morale) subito dall'inattività di un'autorità, la giurisprudenza richiede che l'interessato abbia fatto tutto il possibile per accelerare la procedura. Questo significa che la parte deve rendere attenta l'autorità dell'imminente pregiudizio e sollecitarla; se ciò non porta ad un'accelerazione della procedura l'interessato deve presentare un ricorso per ritardata giustizia (DTF 107 Ib 155 consid. 2b/bb). L'omissione di tali misure comporta una concolpa che interrompe il nesso causale (DTF 107 Ib 155 consid. 2b/cc). Nella fattispecie il ricorrente si è limitato a sollecitare, invero più volte, il Tribunale di appello, senza però mai inoltrare un ricorso contro l'inattività dell'autorità cantonale. In queste circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza, può essergli imputata una concolpa che esclude una riparazione del torto morale. Ne segue che la richiesta di accertare una violazione del principio della celerità dev'essere respinta.
5.
5.1 Il ricorrente invoca poi gli art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1 Cost. e fa valere una violazione del diritto di essere sentito e del diritto al giudice naturale, perché la Corte di appello medesima ha effettuato gli accertamenti di fatto omessi dal Pretore, invece di rinviare la causa a quest'ultimo. Il ricorrente ritiene di essere stato in tal modo privato di un grado di giudizio.
5.2 Nonostante il fatto che l'art. 30 cpv. 1 Cost. non sancisca il principio della doppia istanza, nella giurisprudenza si trova menzionata una cosiddetta "garanzia di doppia istanza" con riferimento al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Se si ammette che una violazione del diritto di essere sentito commessa dall'autorità inferiore può - in determinate circostanze - essere sanata dall'autorità di ricorso (cfr. DTF 126 V 130 consid. 2b pag. 132, con rinvii), non vanno scordate le implicazioni di una tale soluzione per la parte che, per motivi di economia processuale, viene in questo modo privata della possibilità di sottoporre i propri argomenti a due istanze giudiziarie. In altre parole, la mancata garanzia del doppio grado di giurisdizione può, in certi casi, configurare una violazione del diritto di essere sentito.
Quest'eventualità non si realizza nella fattispecie in esame. Una parte può infatti validamente rinunciare - anche in modo implicito - al suo diritto di essere sentita (DTF 132 I 42 consid. 3.2.3; 116 V 32 consid. 3) e con il proprio appello il ricorrente si era limitato a postulare di "non dover partecipare al mantenimento dei figli", ma non aveva chiesto un rinvio della causa al primo giudice affinché completi i propri accertamenti. Così stando le cose, chiedendo che la seconda istanza cantonale si pronunci sul merito del litigio, il ricorrente ha rinunciato ad un nuovo giudizio di primo grado. Ne discende che la critica ricorsuale si rivela infondata.
6.
6.1 Il ricorrente lamenta pure una disparità di trattamento e ritiene viziato il calcolo del contributo alimentare "ab ovo", perché i giudici cantonali non hanno determinato la situazione economica della moglie. Egli sostiene che non sono dati i presupposti che permettono di scostarsi, per la determinazione di un contributo per il mantenimento, dal reddito effettivamente percepito dall'obbligato, perché il reddito ipotetico imputatogli non potrebbe essere da lui concretamente conseguito. Afferma che non gli sarebbe possibile svolgere un'attività lucrativa in ragione della sua età avanzata, dell'assenza di una formazione specifica (il reddito conseguito nel ramo finanziario sarebbe stato del tutto fortuito e precario) e del suo stato psicofisico. Con riferimento a quest'ultimo elemento cita degli estratti della perizia giudiziaria da cui risulterebbe che egli ha delle difficoltà di ideazione, di organizzazione del pensiero e di ragionamento. In ogni caso, la capacità contributiva imputatagli sarebbe eccessiva: al massimo potrebbe entrare in linea di conto l'importo di fr. 40'000.-- annui, atteso che un teste avrebbe dichiarato che nel 2000 egli avrebbe conseguito un reddito lordo di fr. 66'000.-- e che per il biennio 1997/1998 l'autorità fiscale avrebbe accertato un reddito imponibile di fr. 41'219.--. Ritiene infine che il fabbisogno da lui dichiarato nel 2001 sia del tutto irrilevante per stabilire la sua capacità contributiva.
6.2 La Corte cantonale ha indicato che il marito è un lavoratore indipendente che non ha tenuto alcuna contabilità, ma che dagli atti risulta che nei bienni 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 l'autorità fiscale lo aveva tassato in base a un reddito medio mensile oscillante tra fr. 5'665.-- e fr. 6'040.--. I giudici cantonali hanno poi indicato che dal 2001 il ricorrente è rimasto disoccupato, ma che egli stesso afferma di mantenere un tenore di vita valutato in fr. 6'255.-- mensili. A mente dei giudici cantonali, il ricorrente non ha particolari problemi di salute e nemmeno dal profilo psicologico tracciato dal perito giudiziario risulta un'incapacità lavorativa: da tale perizia emerge invece un totale rifiuto delle responsabilità assunte con il matrimonio. L'autorità cantonale ha poi ritenuto che la capacità reddituale di fr. 5'835.-- risultante dalla decisione di primo grado in una procedura sommaria di misure a protezione dell'unione coniugale resiste alle critiche, atteso che il marito, pur non disponendo di una formazione specifica, aveva nondimeno dimostrato di poter lavorare con buoni risultati quale consulente finanziario e che dopo la fine della precedente occupazione non aveva intrapreso alcuna seria ricerca per iniziare una nuova attività. Per quanto attiene alla moglie, la Corte cantonale ha invece rinunciato ad indagare su un'eventuale eccedenza, perché l'opponente nulla aveva chiesto per il suo sostentamento, perché il marito non ha preteso che ella fosse in grado di contribuire al mantenimento della prole e perché il ricorrente è in grado di far fronte agli obblighi alimentari nei confronti dei figli.
6.3 Con riferimento all'argomentazione ricorsuale concernente la mancata determinazione del reddito e del fabbisogno della moglie giova osservare che il diritto federale non prescrive un determinato metodo per calcolare i contributi alimentari (DTF 128 III 411 consid. 3.2.2 pag. 414) e che il ricorrente non pretende che la coniuge non presti il proprio contributo in natura prendendosi cura dei figli (cfr. Peter Breitschmid, Commento basilese, n. 16 ad art. 285 CC). Una disparità di trattamento non entra inoltre in linea di conto, atteso che alla moglie sono stati affidati i due bambini nati dall'unione: tale garanzia costituzionale è infatti violata quando fattispecie simili non sono trattate in modo uguale e quando situazioni dissimili non vengono trattate in modo diverso (DTF 129 I 113 consid. 5.1 pag. 125). Ora, nemmeno il ricorrente accenna in che modo la situazione dei coniugi potrebbe essere considerata, dal profilo delle possibilità occupazionali, uguale.
6.4 Il calcolo degli alimenti dovuti si basa, fra i molti fattori, sull'effettiva capacità contributiva del debitore. Invece di questa, è lecito porre alla base del calcolo un reddito ipotetico, se e nella misura in cui il debitore sarebbe effettivamente in grado di guadagnare più di quanto guadagni realmente, facendo prova di buona volontà e compiendo uno sforzo da lui ragionevolmente esigibile. Qualora non esista una possibilità reale di percepire un reddito superiore, l'imputazione di un reddito ipotetico superiore a quello reale non entra in considerazione. I criteri per il calcolo di un reddito ipotetico sono in particolare le qualifiche professionali del debitore, la sua età, il suo stato di salute nonché la situazione sul mercato del lavoro. I criteri esposti trovano applicazione in tutti gli affari di diritto matrimoniale (DTF 128 III 4 consid. 4a pag. 5-6).
6.4.1 Nella fattispecie il ricorrente non afferma che il metodo - consistente nel considerare il reddito conseguito durante più anni - adottato dalla Corte cantonale sia di per sé insostenibile, ma si limita ad illustrare quello che secondo lui sarebbe stato il reddito conseguito per il biennio 1997/1998 e durante il 2000. Così facendo egli non dimostra che il reddito di fr. 70'000.-- calcolato dall'autorità cantonale sia arbitrario.
6.4.2 Rimane da esaminare se questo reddito ipotetico possa essergli imputato. Occorre innanzi tutto rilevare che il ricorrente non risolve la contraddizione fra il tenore di vita dichiarato - corrispondente a fr. 75'060.-- annui (fr. 6'255.-- x 12) - e il reddito che afferma di percepire in realtà (fr. 24'000.-- annui). Ora, quando le affermazioni concernenti l'ammontare del reddito non appaiono credibili, in una procedura sommaria come quella in esame, il giudice può basarsi sul tenore di vita durante la vita in comune dei coniugi (cfr. Bräm/Hasenböhler, Commento zurighese, n. 76 ad art. 163 CC): che questo fosse più elevato di quello possibile con un reddito annuo di fr. 70'000.-- pare essere fuori discussione (villa abitata dalla famiglia a Vico Morcote con interessi ipotecari per fr. 3'000.-- mensili, acquisto di un'altra residenza ad Arogno, automobile di un valore di oltre fr. 120'000.--). Il ricorrente non contesta inoltre l'accertamento della Corte cantonale, secondo cui egli non ha tentato di trovarsi una nuova attività. Con questa inazione egli ha reso più difficile determinare le sue reali possibilità lucrative e un tale comportamento può essere assimilato al rifiuto di un coniuge di fornire informazioni sul proprio reddito. In tale ambito, sebbene un siffatto comportamento non comporti un rovesciamento dell'onere della prova, il Tribunale federale ha già stabilito che - procedendo alla valutazione delle prove - il giudice può partire dal presupposto che le indicazioni del coniuge renitente siano false (DTF 118 II 27 consid. 3a). In queste circostanze né l'argomentazione secondo cui l'età avanzata e l'assenza di una formazione specifica nel ramo finanziario impedirebbero lo svolgimento di un'attività professionale, né l'apodittica affermazione secondo cui la precedente attività sarebbe stata del tutto fortuita e precaria fanno apparire arbitraria la sentenza cantonale. Nemmeno gli estratti della perizia citati nel ricorso dimostrano che l'assunto della Corte cantonale, secondo cui non risultano problemi psicologici che impediscono l'esercizio di un'attività lucrativa, sia arbitrario: le conclusioni di tale perizia non possono infatti essere semplicemente trasposte ad un ambito professionale, atteso che essa concerneva un approfondimento sulle dinamiche familiari, "in particolare quo alla tipologia delle relazioni dei bambini con entrambi i genitori e quo al diritto di visita paterno...", in cui veniva specificato che "le reazioni impulsive che vanno appunto ad incidere negativamente sulle capacità di ragionamento, sulla coerenza di pensiero" del ricorrente sono causate dai "grossi limiti nel controllare la sua vita emotivo-affettiva".
7.
7.1 Infine, il ricorrente contesta il suo fabbisogno minimo calcolato dalla Corte cantonale per quanto attiene alle spese di alloggio e ai costi per l'automobile. Ritiene che non sia ammissibile pretendere che egli lasci un'abitazione in cui vive da oltre vent'anni e chiede che vengano pertanto riconosciuti oneri ipotecari mensili di fr. 3'000.--. Afferma inoltre che la vertenza - che lo oppone ad un suo precedente legale - attinente alla proprietà della villa di Vico Morcote verrebbe pregiudicata in modo irreparabile, qualora egli abbandonasse l'edificio. Asserisce pure di non aver potuto traslocare nella villa di Arogno a causa dei difetti di tale immobile. Sostiene inoltre che devono pure essere inclusi nel suo minino esistenziale fr. 372.--, importo pari alle spese mensili per la sua automobile, poiché tale veicolo costituisce l'unica possibilità, in ragione della scarsità di mezzi pubblici nel villaggio in cui abita, di muoversi liberamente.
7.2 La Corte cantonale ha considerato che i costi concernenti la villa di Vico Morcote, in precedenza abitata dalla famiglia e per la quale il marito sopporta oneri ipotecari mensili di fr. 3'000.--, non sono commisurati alle spese che si riconoscerebbero nelle medesime circostanze ad una persona sola che vive per proprio conto. Per tale motivo, dopo aver ritenuto che nel Luganese è possibile trovare un appartamento dignitoso con una pigione di fr. 1'200.-- mensili, ha unicamente incluso quest'ultimo importo nel minimo vitale del ricorrente. Per quanto attiene alle spese di trasporto, i giudici cantonali hanno riconosciuto al marito un importo mensile di fr. 96.--, che corrisponde al prezzo di un abbonamento generale per i mezzi pubblici del Luganese, sebbene egli non eserciti alcuna attività lucrativa e non ha un diritto di visita nei confronti dei figli.
7.3 In concreto la sentenza impugnata si basa, per il calcolo del fabbisogno minimo, sui principi che reggono la determinazione del minimo esistenziale nel diritto esecutivo, parzialmente modificati in favore del marito. Con la sua critica appellatoria, il ricorrente nemmeno sostiene che il modo di procedere adottato dalla Corte cantonale, peraltro condiviso dalla dottrina (Bräm/Hasenböhler, op. cit., n. 117 ad art. 163 CC), sia arbitrario. Ora, neppure il ricorrente afferma che sarebbe compatibile con i principi del diritto esecutivo includere nel fabbisogno di una persona sola fr. 3'000.-- di interessi ipotecari quali spese di alloggio. Così stando le cose, poco importa che l'immobile in questione sia stato abitato per oltre un ventennio o che esso sia oggetto di una lite. Altrettanto vale per le spese dell'autovettura, il cui uso viene invocato dal ricorrente per mera comodità. Ne segue che anche questa censura, in larga misura appellatoria, si rivela manifestamente infondata e come tale dev'essere respinta.
8.
Da quanto precede discende che il ricorso risulta, nella misura in cui è ammissibile, manifestamente infondato. Atteso che il gravame non aveva - fin dall'inizio - alcuna possibilità di esito favorevole, anche la domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente dev'essere respinta indipendentemente da una sua eventuale indigenza (art. 152 cpv. 2 OG). La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: