BGer 5C.218/2006
 
BGer 5C.218/2006 vom 17.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.218/2006 /ngu
Sentenza del 17 aprile 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
convenuto e ricorrente,
patrocinato dall'avv. Cesare Lepori,
contro
B.________,
attrice e opponente,
rappresentata dal curatore Carlo Mascitelli,
e patrocinata dall'avv. Francesca Balerna Gianotti.
Oggetto
azione di paternità e mantenimento,
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il
21 luglio 2006 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Con sentenza 27 maggio 2005, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha accolto la petizione dell'infante B.________ (attrice), accertato la paternità di A.________ (convenuto) e condannato quest'ultimo al versamento di contributi mensili indicizzati all'attrice di fr. 1'255.--, ammettendo altresì l'attrice integralmente ed il convenuto parzialmente al beneficio dell'assistenza giudiziaria, segnatamente ponendo a carico di quest'ultimo le spese peritali.
B.
Con allegato 20 giugno 2005, il convenuto ha adito il Tribunale di appello del Cantone Ticino postulando una significativa riduzione del proprio obbligo contributivo, oltre all'integrale ammissione all'assistenza giudiziaria. Aggiornati gli atti sulla situazione economica delle parti, il Tribunale di appello, in parziale accoglimento del rimedio, ha fissato i contributi alimentari in fr. 1'045.-- mensili per il periodo dal 1° marzo 2004 al 13 marzo 2005 e per il periodo a decorrere dal 3 dicembre 2005 fino alla maggiore età dell'attrice, ed in fr. 990.-- mensili per il periodo fra il 14 marzo 2005 ed il 2 dicembre 2005. I giudici cantonali hanno altresì concesso l'assistenza giudiziaria al convenuto.
C.
Con il presente ricorso per riforma, il convenuto chiede che il suo obbligo contributivo venga fissato, per i periodi già ritenuti dal Tribunale di appello, a fr. 402.75 rispettivamente 347.75. Chiede inoltre che gli sia accordata l'assistenza giudiziaria.
Non è stata chiesta risposta al ricorso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità di un rimedio di diritto, senza essere vincolato dalle opinioni espresse dalle parti (DTF 132 III 291 consid. 1 pag. 292; 131 III 667 consid. 1 pag. 668 seg.; 131 I 57 consid. 1 pag. 59; 130 III 76 consid. 3.2.2 pag. 81 seg.; 129 II 453 consid. 2 pag. 456 con rinvii; 129 I 173 consid. 1 pag. 174).
1.2 Interposto contro una decisione pronunciata prima dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), il presente ricorso sottostà ancora al regime previgente retto dalla Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; v. art. 132 cpv. 1 LTF).
1.3 Introdotta tempestivamente (art. 54 cpv. 1 OG) da parte che lo era già nella procedura cantonale, e le cui conclusioni sono state - parzialmente - disattese dall'autorità giudiziaria suprema cantonale con una decisione finale non altrimenti impugnabile con mezzo di ricorso ordinario del diritto cantonale (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di natura pecuniaria (DTF 116 II 493 consid. 2b pag. 495; 129 III 55 consid. 1 non pubblicato) con valore di causa che eccede il minimo legale (art. 46 e 36 cpv. 4 combin. OG), l'impugnativa soddisfa i citati requisiti formali e può essere esaminata nel merito.
2.
Con ricorso per riforma può essere fatta valere una violazione del diritto federale, ad esclusione dei diritti costituzionali (art. 43 cpv. 1 OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii) e del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lit. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c). Il Tribunale federale pone a fondamento della sua sentenza i fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, salvo che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, oppure tali accertamenti siano dovuti ad una svista manifesta rispettivamente necessitino di completazione, in particolare perché la Corte cantonale, applicando erroneamente il diritto, ha omesso di chiarire una fattispecie legale, sebbene le parti le abbiano sottoposto, nei tempi e nei modi prescritti dalla legge, le necessarie allegazioni di fatto ed offerte di prova (art. 63 e 64 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; 127 III 248 consid. 2c pag. 252). Mera critica all'apprezzamento delle prove effettuato dalla Corte cantonale non è, per contro, ammissibile, né possono essere addotti fatti nuovi o offerti nuovi mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 lit. c ed art. 63 cpv. 2 OG; DTF 131 III 153 consid. 6.5 pag. 163; 130 III 136, loc. cit.; 129 III 135 consid. 2.3.1 pag. 144; 127 III 73 consid. 6a pag. 81, 543 consid. 2c pag. 547; 126 III 189 consid. 2a pag. 191; 125 III 78 consid. 3a pag. 79).
3.
Con riferimento al calcolo dei contributi da lui dovuti al mantenimento della figlia, il convenuto contesta due dei parametri adottati dal Tribunale di appello: l'importo del proprio fabbisogno minimo, in particolare la mancata considerazione dei costi per il proprio veicolo, nonché l'imputazione di un reddito ipotetico per i mesi di marzo e aprile 2004.
3.1 Con riferimento alle spese di trasporto, il convenuto afferma di aver dimostrato di "non poter fare esclusivamente capo ai mezzi di trasporto pubblici", bensì di necessitare "di un veicolo privato al fine di effettuare gli spostamenti indispensabili all'esercizio della sua professione", come peraltro si evincerebbe da una dichiarazione rilasciata a tal proposito dal datore di lavoro. Egli porta, a titolo di esempio, la durata di alcune trasferte all'interno del Cantone, rammentando altresì gli inconvenienti scaturenti dall'essere vincolato ad orari fissi.
A tal proposito, il Tribunale di appello ha constatato che il convenuto "non pretende di avere turni di lavoro irregolari o in qualche modo incompatibili con l'orario del bus". Trattasi di una constatazione di fatto, che il convenuto non pretende scaturire da una violazione di disposizioni federali in tema di prove, oppure essere incompleta rispettivamente il risultato di una svista manifesta ai sensi degli art. 63 e 64 OG. Pertanto, essa sfugge ad un controllo da parte del Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (supra, consid. 2). Inoltre, dalla cennata constatazione di fatto traspare che la versione dei fatti proposta dal convenuto in questa sede è nuova, come peraltro è nuova la dichiarazione redatta in proposito dal suo datore di lavoro; già per questa ragione non può essere tenuta in considerazione (supra, consid. 2 in fine).
Ne discende che la censura è integralmente inammissibile.
3.2 Stesso identico discorso va fatto per l'imputazione al convenuto di un reddito ipotetico per i mesi di marzo e aprile 2004, motivata dal Tribunale di appello con il fatto che "egli non ha reso attendibile di avere intrapreso quanto ragionevolmente si poteva esigere da lui per trovare un'occupazione". Criticando la decisione cantonale siccome "né comprensibile né in alcun modo condivisibile" ed affermando che la propria inattività di soli due mesi dimostri che "egli ha messo in atto il necessario per trovare rapidamente un posto di lavoro che gli garantisse un'entrata fissa", il convenuto non fa altro che operare un'inammissibile discussione dell'accertamento dei fatti da parte dei giudici cantonali (supra, consid. 2).
Ne discende che pure questa censura è inammissibile.
4.
Il ricorso si appalesa pertanto integralmente inammissibile, e come tale va evaso, con conseguenza di tassa e spese a carico del convenuto soccombente (art. 156 cpv. 1 OG). Siccome il ricorso era palesemente sin dall'inizio privo di possibilità di successo, non può essere concesso al convenuto il postulato beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 1 OG). Non sono invece dovute ripetibili all'attrice, che, non invitata a rispondere, non è incorsa in spese necessarie avanti al Tribunale federale (art. 159 cpv. 1 e 2 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del convenuto è respinta.
3.
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del convenuto.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 17 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: