BGer 5P_51/2007
 
BGer 5P_51/2007 vom 27.04.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.51/2007 /biz
Sentenza del 27 aprile 2007
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Raselli, presidente,
Nordmann, Marazzi,
cancelliere Piatti.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa malati B.________,
opponente,
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16,
6900 Lugano.
Oggetto
fallimento,
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 29 novembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 4 ottobre 2006 il Pretore del distretto di Lugano ha, in accoglimento dell'istanza inoltrata dalla Cassa malati B.________, pronunciato il fallimento di A.________;
che con sentenza 29 novembre 2006 (notificata l'11 dicembre 2006) la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un rimedio presentato dall'escussa e ha confermato il fallimento;
che il 23 febbraio 2007 A.________ ha adito il Tribunale federale contestando di essere debitrice (solidale) dei contributi reclamati e chiedendo a questo Tribunale di esaminare la questione;
che essendo la decisione impugnata stata pronunciata nel 2006, e cioè prima dell'entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241), la presente procedura è ancora retta dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF);
che con decisione del 15 marzo 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto, per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso di diritto pubblico, la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente e l'ha invitata a versare alla Cassa del Tribunale federale, entro 5 giorni dalla ricezione della decisione, l'importo di fr. 1'000.-- a titolo di garanzia per le spese processuali presunte;
che la decisione sull'assistenza giudiziaria è stata notificata alla ricorrente il 28 marzo 2007;
che entro il termine assegnato per fornire l'anticipo spese non è pervenuto alcun versamento alla Cassa del Tribunale federale;
che l'impugnativa non può pertanto essere esaminata nel merito (art. 150 cpv. 4 OG);
che il ricorso di diritto pubblico si sarebbe in ogni caso rivelato inammissibile siccome tardivo;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: