BGer I 349/2006
 
BGer I 349/2006 vom 27.04.2007
Tribunale federale
{T 7}
I 349/06
Sentenza del 27 aprile 2007
II Corte di diritto sociale
Composizione
Giudici federali, U. Meyer, presidente
Borella e Kernen,
cancelliere Grisanti.
Parti
M.________, ricorrente, rappresentata dall'avv.
Odilia De Blasi, via Cerrate Casale 4,
73100 Lecce, Italia,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (AI),
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 13 febbraio 2006 dalla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero.
Visto in fatto e considerando in diritto che:
per giudizio del 13 febbraio 2006 la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero (dal 1° gennaio 2007: Tribunale amministrativo federale) ha respinto il gravame di M.________, patrocinata dall'avv. Odilia De Blasi, contro la decisione su opposizione del 19 luglio 2005 dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero denegantele il diritto a prestazioni AI,
sulla base dell'attestazione postale risulta che il giudizio commissionale è stato notificato alla patrocinatrice dell'assicurata il 25 febbraio 2006,
sempre tramite l'avv. De Blasi, l'interessata ha presentato alla Commissione federale di ricorso un nuovo atto ricorsuale, datato 4 aprile 2006, che è stato consegnato alle poste italiane il 10 aprile 2006,
la Commissione di ricorso ha trasmesso l'atto per competenza al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
per scritto 21 aprile 2006 questa Corte ha informato la patrocinatrice di M.________ che il suo gravame sembrava tardivo e l'ha invitata a prendere posizione entro un termine di 14 giorni,
a tutt'oggi non è stato dato alcun seguito a tale invito,
pur essendo, il 1° gennaio 2007, entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395),
il termine di ricorso dev'essere calcolato secondo il diritto nazionale dello Stato competente, vale a dire, in concreto, conformemente al diritto svizzero (DTF 130 V 132),
secondo l'art. 106 cpv. 1 in relazione con l'art. 132 OG (nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006), il ricorso di diritto amministrativo deve essere depositato presso questo Tribunale entro 30 giorni dalla notificazione della decisione dell'istanza giurisdizionale di primo grado,
nel computo di questo termine non è compreso il giorno iniziale (art. 32 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG),
il termine di 30 giorni si reputa osservato quando il ricorso di diritto amministrativo è stato consegnato all'autorità competente, alla Posta svizzera oppure ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera l'ultimo giorno del termine al più tardi (art. 32 cpv. 3 OG),
per l'art. 107 OG, sempre in combinazione con l'art. 132 OG, il termine è reputato osservato anche quando il ricorso è indirizzato in tempo utile a un'autorità incompetente (cpv. 1), ritenuto che l'autorità incompetente è tenuta a trasmettere il ricorso immediatamente a questo Tribunale (cpv. 2),
nella presente fattispecie, l'atto ricorsuale presentato contro il giudizio commissionale 13 febbraio 2006, notificato il 25 febbraio seguente, è stato consegnato alle poste italiane il 10 aprile 2006,
essendo stato chiaramente introdotto dopo il termine di 30 giorni, scaduto - tenuto conto delle succitate disposizioni sul computo dei termini - il 27 marzo 2006, esso è tardivo,
in sede di procedura l'insorgente nulla ha addotto che potesse eventualmente giustificare la restituzione del termine inosservato ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG,
la procedura è gratuita (art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 535/05 del 7 dicembre 2006, consid. 2 e 7);
il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia:
1.
Il ricorso di diritto amministrativo è inammissibile.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 27 aprile 2007
In nome della II Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: