BGer 1B_85/2007
 
BGer 1B_85/2007 vom 03.07.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_85/2007 /biz
Sentenza del 3 luglio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Ernesto Ferro,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
sede distaccata Lugano, via Sorengo 7,
casella postale, 6900 Lugano 3,
Ufficio dei giudici istruttori federali,
Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
Tribunale penale federale, I. Corte dei reclami penali, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
Oggetto
revoca o sospensione parziale delle misure sostitutive della detenzione preventiva,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 2 maggio 2007 dalla I. Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 23 agosto 2004 A.________ è stato arrestato all'aeroporto di Zurigo nell'ambito di un'inchiesta aperta nei confronti suoi e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305bis CP), partecipazione a un'organizzazione criminale (art. 260ter CP), aggressione (art. 314 CP), coazione (art. 181 CP) e infrazione alla legge federale sulle armi (art. 33 segg. Larm): è stato posto immediatamente in detenzione preventiva.
B.
Numerosi reclami in materia di scarcerazione sono stati respinti dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e confermati poi dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il Tribunale federale si è pronunciato al riguardo con sentenza 1S.3/2006 del 2 marzo 2006.
C.
Il 13 settembre 2006 l'Ufficio dei giudici istruttori (UGI) ha ordinato la scarcerazione dell'arrestato, disponendo nel contempo le seguenti misure sostitutive: deposito del passaporto, divieto di lasciare il territorio svizzero, obbligo di presentarsi una volta la settimana presso la polizia giudiziaria federale, obbligo di ottemperare a ogni citazione e divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso.
D.
Con decisione del 31 gennaio 2006 l'UGI ha respinto le richieste di A.________ di revoca parziale delle citate misure e dell'autorizzazione di visitare i suoi genitori in Italia. Adito dall'istante, con decisione del 2 maggio 2007, la I. Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo sottopostogli dal richiedente.
E.
A.________ impugna questa sentenza con ricorso ("Beschwerde") al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e le misure sostitutive del deposito del passaporto, del divieto di lasciare il territorio svizzero e di presentarsi una volta la settimana presso la polizia giudiziaria federale e, eventualmente, di autorizzarlo a visitare per una settimana i suoi genitori al loro domicilio in Italia. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi.
La I. Corte dei reclami penali, riconfermandosi nella sua sentenza, propone di respingere il ricorso in quanto ammissibile, conclusione formulata anche nelle osservazioni del MPC, trasmesse per conoscenza alle parti. L'UGI conclude per la reiezione del gravame
Con decisione incidentale del 25 maggio 2007 è stata respinta la domanda di assistenza giudiziaria contenuta nel gravame.
Diritto:
1.
1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2007 (RU 2006 I 1205), della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110): il ricorso è quindi disciplinato dal nuovo diritto (art. 132 cpv. 1 LTF).
1.2 Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF), contro una decisione resa dalla I. Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in materia di provvedimenti coattivi (art. 79 LTF; cfr. DTF 131 I 52 consid. 1.2.2; 130 II 302 consid. 3.1), il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è di massima ammissibile.
1.3 Il ricorso può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono se le stesse non sono presentate nella sede federale.
2.
2.1 Il ricorrente adduce che le contestate misure sostitutive sono incisive, visto ch'egli, dopo aver sofferto oltre due anni di carcere preventivo, sta cercando di ricostruire la sua attività professionale nel campo finanziario e della mediazione immobiliare in un contesto di clientela prevalentemente europea: a causa delle criticate misure, egli non può curare i suoi affari all'estero. Nemmeno può visitare i suoi anziani genitori, residenti in Italia, ed in particolare la madre, cagionevole di salute, che non potrebbe viaggiare. Rileva che l'UFG gli ha già rifiutato l'autorizzazione per effettuare un viaggio in Spagna e uno in Austria.
2.2 Egli aggiunge poi che, a causa del divieto di rilasciare informazioni a terzi sul procedimento penale in corso, gli sarebbe impedito di spiegare ai potenziali clienti le imposte limitazioni di viaggio. Questa censura non dev'essere esaminata oltre, ritenuto ch'egli non contesta questa specifica misura, né nelle conclusioni ne chiede l'annullamento (art. 42 cpv. 1 LTF) e ricordato che il Tribunale non può andare oltre le conclusioni delle parti (art. 107 cpv. 1 LTF; cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.2).
2.3 L'istanza precedente ha ricordato che, allo scopo di assicurare la comparizione dell'accusato all'udienza, tra le misure sostitutive della detenzione vi è la prestazione di una cauzione, misura non imposta nella fattispecie, e la consegna all'autorità dei documenti di identità, che ha lo scopo di impedire una possibile fuga all'estero dell'imputato.
2.4 La giurisprudenza, pronunciandosi come nella fattispecie in applicazione della PP, ha stabilito che l'accusato incarcerato a titolo preventivo unicamente a causa del pericolo di fuga ha diritto di essere liberato se può fornire delle garanzie adeguate per la sua presenza al processo e segnatamente attraverso il versamento di una cauzione o l'adozione di misure di controllo giudiziario, quali il deposito del passaporto. Queste misure comportano una restrizione meno grave della libertà personale rispetto alla carcerazione preventiva. Esse sono nondimeno ammissibili soltanto se sussista un motivo di detenzione preventiva e non siano sproporzionate; possono anche essere cumulate (DTF 133 I 27 consid. 3.1-3.5 con numerosi riferimenti pure alla prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo e alla dottrina).
2.5 Il ricorrente contesta l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e del pericolo di fuga ritenuti dall'istanza precedente, che ha rinviato alle sue precedenti decisioni del 26 gennaio 2005 e 22 dicembre 2005, quest'ultima confermata dal Tribunale federale con la già citata sentenza del 2 marzo 2006.
Riguardo al pericolo di fuga, essa ha ritenuto che nel frattempo la posizione processuale del ricorrente non è sostanzialmente cambiata e che proprio l'avanzamento delle indagini e l'avvicinarsi del processo potrebbero indurlo a far perdere le proprie tracce all'estero, soprattutto per il fatto, come è previsto, che tutti gli indagati potranno presto accedere alla totalità dell'incarto. Affermazione quest'ultima, non ulteriormente spiegata, di cui invero mal si comprende la portata riguardo al ricorrente. Questi, sempre secondo l'istanza precedente, non ha d'altra parte indicato elementi nuovi che potrebbero mitigare il pericolo di fuga: le accuse mosse nei suoi confronti sono sempre gravi e sembrano essere rafforzate da nuovi elementi emersi dall'inchiesta. La I. Corte dei reclami penali ne ha concluso che, nonostante gli indubbi legami economici e affettivi in Svizzera, dove risiedono la sua compagna e il figlio comune, il pericolo di fuga è ancora sufficientemente intenso per confermare le criticate misure. Nella risposta, il MPC si limita a rilevare che, in caso di condanna, il ricorrente rischierebbe una pena pesante.
2.6 Certo, la situazione processuale del ricorrente non è sostanzialmente cambiata (DTF 133 I 27 consid. 3.3). Giova nondimeno ricordare che il pericolo di fuga non può essere valutato unicamente fondandosi sulla gravità del reato (sentenza del 2 marzo 2006 consid. 5.3) e che nel caso in esame il ricorrente ha già sofferto oltre due anni di carcere preventivo, durata che dovrà essere computata nell'eventuale pena pronunciata nei suoi confronti (art. 51 CP; DTF 132 I 21 consid.4.1; cfr. anche sentenza 1B_63/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 4.1, destinata a pubblicazione).
2.7 Il ricorrente si diffonde sull'assunto secondo cui l'istanza inferiore, limitandosi in sostanza a rinviare alle precedenti decisioni emanate oltre un anno prima dell'impugnato giudizio, avrebbe leso il suo diritto di essere sentito, segnatamente l'obbligo di motivazione.
Si può dare atto al ricorrente che la motivazione della criticata sentenza è assai scarna e ch'essa non illustra gli ulteriori sviluppi delle indagini da lui messi in discussione circa la loro portata.
Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni asserzione delle parti: essa ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2B, 15 consid. 2a/aa in fine).
La critica è nondimeno imprecisa, visto che l'autorità precedente ha altresì rinviato ai motivi indicati dall'autorità inquirente. Ora, secondo la giurisprudenza, il diritto di essere sentito non è violato quando il giudice chiamato a pronunciarsi sulla detenzione motiva la propria decisione rinviando alla presa di posizione dell'autorità inquirente, che indica in maniera sufficiente i motivi della carcerazione (DTF 123 I 31 consid. 2; cfr. sul diritto di replica DTF 133 I 99 consid. 2.2, 100 consid. 4). Invero, nella fattispecie, nemmeno le osservazioni del MPC presentate all'istanza precedente brillavano per esaustività e completezza. Le esigenze minime poste dalla giurisprudenza sono comunque state rispettate.
2.8 Il ricorrente rileva che già nella sentenza del 2 marzo 2006 il Tribunale federale aveva stabilito che il MPC doveva procedere senza indugio ai necessari confronti, allo scopo di verificare l'attendibilità delle prove assunte, concludendo che, all'epoca, l'esistenza di gravi indizi di reato era ancora sostenibile (consid. 3). Nella risposta al ricorso in esame, il MPC si limita ad addurre che sarebbero stati raccolti un'impressionante serie di elementi di prova a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di un gruppo organizzato, operativo a livello internazionale, per perpetrare i sospettati reati: l'accenno si limita nondimeno, in sostanza, a riproporre, in maniera generica, i medesimi fatti, senza fornire ulteriori precisazioni decisive e a rinviare semplicemente ad altri atti. Certo, nonostante le rilevate ripetute sostituzioni nella conduzione dell'istruzione preparatoria, segnatamente il terzo cambiamento del giudice istruttore federale, il MPC sostiene che l'indagine continuerebbe a ritmo incessante. Considerata la durata dell'inchiesta, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dovrà in ogni modo essere sorretta entro breve termine da riscontri oggettivi chiaramente esposti e verificabili.
2.9 Nella risposta il MPC ribadisce che il ricorrente modificherebbe a suo piacimento le proprie dichiarazioni. "Questo genere di avversione nei confronti del procedimento penale" e nei confronti delle autorità inquirenti distinguerebbe, al suo dire, i membri di organizzazioni criminali, la cui condotta si contrappone per loro natura allo stato di diritto. Ora, riguardo all'asserito comportamento omertoso e reticente del ricorrente, giova ribadire, come rilevato nella citata sentenza (consid. 3.1.1), che l'imputato può avvalersi della sua facoltà di tacere senza dover subire pregiudizi.
3.
3.1 Riguardo al pericolo di collusione (al riguardo v. DTF 132 I 21 consid. 3.2 e 3.2.1), la I. Corte dei reclami penali ha ritenuto che se le criticate misure possono difficilmente ostacolarlo sul suolo elvetico, ciò non sarebbe il caso per i contatti che il ricorrente potrebbe intrattenere con altri membri dell'organizzazione criminale all'estero. Questa affermazione sarebbe rafforzata dalla constatazione che sovente i membri di siffatte organizzazioni, per eludere eventuali intercettazioni telefoniche, preferirebbero spostarsi di persona. Mal si comprende nondimeno perché, in tale ipotesi, essi non potrebbero spostarsi senza troppi rischi in territorio elvetico. D'altra parte, il ricorrente non comprova in maniera sufficiente l'indispensabile necessità di rinnovare i contatti professionali persi con la clientela all'estero (DTF 133 I 27 consid. 3.4) e nemmeno dimostra che la conclusione dell'istanza inferiore, secondo cui egli può senz'altro esercitare un'attività remunerativa in Svizzera senza doversi recare di persona all'estero, configurerebbe un accertamento dei fatti arbitrario.
Il Tribunale federale fonda infatti la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). La parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve quindi spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140; sentenza 1C_3/2007 del 20 giugno 2006 consid. 1.4.3 destinata a pubblicazione). I citati accenni di critica non dimostrano l'esistenza di siffatti presupposti.
3.2 Riguardo infine alla mancata possibilità, lamentata dal ricorrente, di incontrarsi con i suoi genitori, l'autorità precedente ha ritenuto che mancherebbe la dimostrazione dell'impossibilità di mantenere i contatti in altro modo, segnatamente per il tramite di contatti telefonici o postali, e ha stabilito ch'essi potrebbero rendergli visita in Svizzera. Bisogna dare atto al ricorrente che, dopo oltre due anni di carcerazione, siffatti contatti non equivalgono chiaramente al contatto personale diretto. Occorre tuttavia rilevare che riguardo all'asserito precario stato di salute dei genitori i rilievi del ricorrente sono alquanto scarsi e non dimostrano affatto che, su questo punto, l'accertamento dei fatti compiuto dall'istanza precedente sarebbe arbitrario. Il principio della proporzionalità impone nondimeno che queste restrizioni non eccedano lo scopo perseguito.
4. Nelle descritte circostanze, la I. Corte dei reclami penali poteva ritenere ancora dati sia il pericolo di collusione sia quello di fuga e tutelare di conseguenza, siccome legittime e adeguate, le misure sostitutive del carcere preventivo predisposte dall'UGI. Questo Tribunale non può tuttavia esimersi dal rilevare ulteriormente la sempre più pressante necessità che i magistrati inquirenti proseguano senza indugio le indagini, affinché le stesse si possano concludere in tempi ravvicinati.
5. Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, all'Ufficio dei giudici istruttori federali e al Tribunale penale federale, I. Corte dei reclami penali.
Losanna, 3 luglio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: