BGer 1A.186/2006
 
BGer 1A.186/2006 vom 05.09.2007
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.186/2006 /biz
Sentenza del 5 settembre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Reeb, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente, patrocinato dall'avv. Fernando Pedrolini,
contro
Ministero pubblico della Confederazione,
Antenne Lausanne, av. des Bergières 42,
casella postale 334, 1000 Losanna 22.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia
penale all'Italia,
ricorso di diritto amministrativo contro le decisioni emanate il 15 maggio e l'11 e il 17 agosto 2006
dal Ministero pubblico della Confederazione.
Fatti:
A.
Il 4 maggio 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato al Ministero pubblico della Confederazione (MPC), antenna di Losanna, una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale nell'ambito dell'indagine relativa a reati commessi da soggetti italiani nel quadro del cosiddetto programma "Oil for food" implementato dalle Nazioni Unite allo scopo di aiutare la popolazione irachena. L'autorità estera indaga nei confronti di A.________ (e di suo figlio B.________) per il reato di corruzione internazionale (art. 322bis CP italiano) riguardo al versamento di circa USD 300'000 ad C.________, funzionario dell'ONU che si occupava della procedura di aggiudicazione dei contratti di forniture di beni nell'ambito del citato programma. L'indagato è sospettato d'aver ottenuto in tal modo un contratto tra la società milanese D.________SpA, della quale era il presidente, e l'ONU per un importo complessivo di USD 27'957'420: il periodo di esecuzione si estende dal 31 agosto 1999 al 30 agosto 2002. Interrogato, il citato funzionario ha ammesso d'aver aiutato l'inquisito a ottenere detta aggiudicazione, violando i suoi obblighi di imparzialità.
I sospettati versamenti illeciti sarebbero stati effettuati, da parte della E.________SA di Lugano e della F.________SA presso la banca G.________ di Lugano, su un conto della società I.________Ltd., aperto presso la banca H.________ di Antigua dal predetto funzionario per ricevere le somme versate dall'inquisito. L'autorità estera ha chiesto di trasmetterle gli atti relativi ai pagamenti effettuati in favore della menzionata società e di perquisire la F.________SA.
B.
Con decisione di entrata in materia del 15 maggio 2006 il MPC, al quale è stata delegata l'esecuzione della rogatoria, ha ordinato l'esecuzione delle misure richieste. L'indagato ha potuto pronunciarsi sulla prospettata consegna degli atti che lo concernono, producendone altri da trasmettere all'Italia. Una parte dei documenti sono poi stati trasmessi in via semplificata. Mediante decisione di chiusura dell'11 agosto 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione dei documenti sequestrati rimanenti. Il 17 agosto 2006 il MPC ha confermato all'interessato che i documenti da trasmettere sono quelli indicati al n. 9, e non 8, della predetta decisione.
C.
Avverso le decisioni del 15 maggio, 11 agosto e 17 agosto 2006, A.________ presenta un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di concedere effetto sospensivo al gravame e, nel merito, di annullare le decisioni impugnate e di rimettere all'autorità estera soltanto i documenti da lui consegnati al MPC con la sua memoria del 25 luglio 2006; in via subordinata, postula di rinviare la causa al MPC invitandolo, dopo avergli trasmesso tutti gli atti di cui è ordinata la consegna, a emanare una nuova decisione.
D.
Il MPC propone di respingere il ricorso, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) di respingerlo in quanto ammissibile.
In seguito il ricorrente ha trasmesso due scritti al Tribunale federale concernenti un complemento rogatoriale del 7 febbraio 2007.
Diritto:
1.
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF, ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.
1.2 Italia e Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e dell'Accordo concluso il 10 settembre 1998 che la completa e ne agevola l'applicazione, entrato in vigore il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo, RS 0.351.945.41). La legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che la prevalente Convenzione internazionale e l'Accordo non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale (art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I cpv. 2 dell'Accordo; DTF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c).
1.3 Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6 AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adempiuti e in quale misura questa debba esser prestata (DTF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verificare la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme delle norme applicabili (DTF 130 II 337 consid. 1.4; 123 II 134 consid. 1d).
1.4 Interposto tempestivamente contro una decisione di entrata in materia e quella di chiusura della procedura di assistenza, precisata con scritto del 17 agosto 2006, il ricorso di diritto amministrativo è ricevibile sotto il profilo dell'art. 80g cpv. 1 e 2 in relazione con l'art. 25 cpv. 1 AIMP.
1.5 Conformemente agli art. 80l cpv. 1 e 21 cpv. 4 lett. b AIMP, il ricorso contro la decisione finale ha effetto sospensivo per legge. La domanda cautelativa di concedere effetto sospensivo al gravame è quindi inutile. Manifestamente a torto il ricorrente sostiene che secondo un'interpretazione letterale dell'art. 80l AIMP l'effetto sospensivo concernerebbe unicamente la decisione incidentale, ritenuto che con la stessa non è stata autorizzata la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta.
1.6 Il ricorrente, tenuto ad addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), si limita ad asserire d'essere toccato personalmente dalle criticate misure di assistenza.
1.6.1 Con quest'accenno egli disattende manifestamente che nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP). Le persone, come il ricorrente, contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, possono ricorrere alle stesse condizioni (art. 21 cpv. 3 AIMP). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d), ma la nega, oltre che alla banca (DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5), all'avente diritto economico (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità (DTF 130 II 162 consid. 1.1; 123 II 161 consid. 1d/aa; 122 II 130). Nel caso di perquisizioni domiciliari, in concreto degli uffici della banca F.________ (già F.________SA), la legittimazione è riconosciuta soltanto al proprietario o al locatario (art. 9a lett. b OAIMP; DTF 128 II 211 consid. 2.3; sentenza 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.1 e 2.4; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308 pag. 350 seg., n. 309 pag. 352 e n. 310 pag. 356; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2 all'art. 80h). Il ricorso nel solo interesse della legge e per tutelare interessi di terzi non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260; 125 II 356 consid. 3b/aa).
1.6.2 In concreto è stata ordinata la trasmissione di una lettera della E.________SA con i relativi allegati concernenti la relazione xxx intestata al ricorrente, una della banca G.________ con gli allegati inerenti a un conto della F.________SA, una della Commissione federale delle banche alla F.________SA e una di questa società alla predetta Commissione, come pure documenti del conto yyy, intestato al ricorrente presso la F.________SA e due bonifici della F.________SA in favore di quest'ultimo conto.
1.6.3 Ricordato che già il MPC, rettamente come ancora si vedrà, aveva negato al ricorrente la legittimazione a insorgere, tranne che per la sua relazione presso la E.________SA e il conto yyy, egli nemmeno tenta di spiegare perché sarebbe nondimeno legittimato a ricorrere riguardo agli atti della banca G.________, della F.________SA, concernenti conti di cui egli non è titolare, e della Commissione federale delle banche. Nè egli è legittimato a contestare la consegna degli atti sequestrati durante la citata perquisizione. Egli adduce semplicemente che sarebbe stato l'ordinante effettivo dei pagamenti litigiosi avvenuti attraverso il suo conto yyy, che presso la banca G.________ avrebbe fatto invero capo a una relazione mantello intestata alla F.________SA, per cui ordinante apparente dei pagamenti non poteva che essere quest'ultima, ma per suo conto e ordine: quest'accenno non comporta chiaramente la sua legittimazione a ricorrere. In effetti, chi - per evitare di apparire direttamente - utilizza determinate forme giuridiche (società anonima o rapporti fiduciari, ecc.) di massima, deve accettarne le conseguenze (DTF 121 II 459 consid. 2c pag. 462; 114 Ib 156 consid. 2a; la medesima conclusione vale, in linea di principio, per chi si presenta come titolare di un conto bancario aperto sotto falso nome, DTF 129 II 268 consid. 2.3.3; cfr. anche DTF 131 II 169 consid. 2). Ne segue che il ricorso è in larga misura inammissibile per carenza di legittimazione.
2.
2.1 Il ricorrente critica, peraltro in maniera del tutto generica, il fatto che il MPC, adducendo ch'egli non è titolare degli atti prodotti dalla banca G.________ e di quelli sequestrati presso la F.________SA, non gli ha inviato tutta la documentazione di cui ha ordinato la trasmissione.
2.2 Anche in quest'ambito egli disattende che nel quadro dell'assistenza giudiziaria il diritto di accesso agli atti e, più in generale, quello di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) o di partecipare alla cernita (DTF 130 II 14 consid. 4.3) spetta solo a chi è legittimato a ricorrere e ha quindi il diritto di partecipare alla procedura (art. 80b cpv. 1 in relazione con l'art. 80h lett. b AIMP; DTF 127 II 104 consid. 2 e 4 e rinvii; sentenze 1A.95/2002 del 16 luglio 2002 consid. 2, 1A.183/2003 del 24 febbraio 2004 consid. 1.3.3-1.3.5). Poiché, come si è visto, riguardo alla trasmissione dei conti di cui non è titolare o di atti acquisiti presso terzi al ricorrente fa difetto la legittimazione a ricorrere, neppure gli compete il diritto di consultarli (cfr. DTF 127 II 104 consid. 3b e d e consid. 4a e b). Sotto il profilo della buona fede processuale, spettava d'altra parte al ricorrente, assistito da un legale, dimostrare o perlomeno rendere verosimile la sua legittimazione (cfr. anche DTF 125 I 173 consid. 1b; 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165; 130 IV 43 consid. 1.4). Ne segue che la conclusione ricorsuale in via subordinata di invitare il MPC a trasmettergli tutta la documentazione e, dopo essersi pronunciato in merito, di emanare una nuova decisione, dev'essere respinta.
3.
3.1 Il ricorrente contesta poi la competenza dell'antenna di Losanna del MPC e la relativa delega, a lui asseritamente non nota, dell'UFG e rileva che la domanda di assistenza è stata inviata direttamente alla citata antenna. La censura, del tutto generica, è inammissibile e comunque infondata.
3.1.1 Egli disconosce che il deferimento dell'esecuzione della domanda da parte dell'UFG non può essere contestato (art. 17 cpv. 4 e 79 cpv. 4 AIMP; art. 14 OAIMP; Zimmermann, op. cit., n. 131). Per di più, secondo l'art. XVII dell'Accordo, le domande di assistenza possono essere inviate direttamente all'autorità competente a eseguire il provvedimento relativo all'assistenza. Nell'elenco delle autorità svizzere che possono corrispondere direttamente con le autorità estere in applicazione della CEAG e dell'Accordo figurano anche le antenne del MPC (www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/straf/behoerden.html). Con decisione del 10 maggio 2006, l'UFG ha delegato al MPC l'esecuzione della domanda in esame (cfr. art. 17 cpv. 4 AIMP): all'interno di questa autorità, l'esecuzione è stata affidata all'antenna di Losanna che, come precisato dal MPC nelle osservazioni al ricorso, conduce una procedura nazionale strettamente connessa ai fatti oggetto d'inchiesta in Italia e si occupa di altre rogatorie presentate dall'Italia nel quadro del programma "Oil for food", del resto in parte già oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale federale. Mal si comprende quindi, perché questa delega violerebbe il diritto federale.
3.1.2 Per di più il ricorrente, nelle sue osservazioni del 25 luglio 2006, si è semplicemente limitato a rilevare che la competenza dell'antenna di Losanna avrebbe potuto essere messa in discussione, senza tuttavia chiederne l'accertamento purché la sua memoria fosse integralmente accolta e fosse espressamente confermato che i fatti a lui imputati sono estranei al programma "Oil for food": istanza il cui esito negativo era manifesto. Sotto il profilo della buona fede processuale e dell'abuso di diritto si può quindi ritenere che, per accettazione tacita, un suo eventuale diritto a criticare la competenza dell'antenna losannese sarebbe perento (DTF 132 II 485 consid. 4.3 pag. 496).
3.2 Il ricorrente censura poi il fatto, che in Svizzera la procedura rogatoriale è stata condotta in lingua francese, nonostante si tratti di una domanda italiana, relativa a un cittadino italiano residente nel Cantone Ticino e inerente a documenti detenuti da banche e società ticinesi. Egli precisa di non capire detta lingua, conosciuta in modo sommario dal suo legale, e aggiunge che i suoi legali italiani e il magistrato estero dovranno prendere conoscenza delle accuse mosse nei suoi confronti in modo mediato e passibile di inesattezze.
3.2.1 Con quest'ultimo assunto il ricorrente misconosce che, nell'ambito della procedura di assistenza, allo Stato richiedente non è riconosciuta qualità di parte quando la lite concerne, come nella fattispecie, la consegna di documenti bancari (DTF 125 II 411). D'altra parte, va ricordato che di massima i magistrati esteri prendono conoscenza soltanto degli atti che vengono trasmessi dopo la chiusura della procedura di assistenza nella lingua in cui sono redatti e che le accuse al ricorrente sono formulate dagli inquirenti italiani e non dal MPC.
3.2.2 Il ricorrente, patrocinato da un legale, non fa valere d'aver chiesto al MPC, all'inizio della procedura di assistenza o al più tardi con l'inoltro delle sue osservazioni del 25 luglio 2006, di condurla in lingua italiana. In effetti, già la decisione di entrata in materia era redatta in lingua francese, per cui era manifesto che la procedura sarebbe stata condotta in questa lingua. Né egli ha chiesto al MPC di tradurre in italiano la decisione di entrata in materia e quella di chiusura (sul diritto, tuttavia dell'accusato, di ottenere una traduzione cfr. DTF 127 I 141; 118 Ia 462 consid. 2). Se ne può concludere, che il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio dall'utilizzazione della lingua francese, ciò che è d'altra parte dimostrato dal fatto ch'egli ha potuto impugnare le contestate decisioni con cognizione di causa.
Invocando soltanto ora una pretesa violazione degli art. 30 Cost. e 6 n. 3 CEDU e l'asserita incompetenza dell'antenna di Losanna, dopo avere atteso l'esito a lui sfavorevole della procedura dinanzi al MPC, il diritto, qualora sussistesse, del ricorrente a chiedere che la procedura sia condotta in lingua italiana sarebbe perento per accettazione tacita: il richiamo ai diritti della difesa, anche nella misura in cui è applicabile l'art. 6 CEDU, non merita infatti protezione quando è invocato in violazione del principio della buona fede processuale e del divieto dell'abuso di diritto (DTF 132 II 485 consid. 4.3 pag. 496; 131 I 185 consid. 3.2.4 pag. 292; 124 I 121 consid. 2; 119 Ia 221 consid. 5).
3.2.3 Per di più, esprimendosi nell'ambito dell'assistenza giudiziaria sull'uso da parte del MPC di una lingua nazionale diversa da quella parlata dall'interessato, il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che per un avvocato, che esercita in Svizzera nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale, è presunto che egli conosca, per lo meno in maniera passiva, le lingue nazionali (DTF 126 II 258 consid. 1 inedito; sentenze 1A.71/2005 dell'11 maggio 2005 consid. 4 e 1A. 275/2003 del 27 gennaio 2004; Zimmermann, op. cit., n. 273). Si giustifica nondimeno di redigere la presente sentenza in lingua italiana (art. 37 cpv. 3 secondo periodo OG), tenuto conto che anche altre cause inerenti al citato programma sono state redatte in italiano.
4.
4.1 Il ricorrente insiste sul fatto che, nelle sue osservazioni del 25 luglio 2006, egli ha contestato che i rapporti con il citato funzionario ONU rientrassero, come sospettato dall'autorità richiedente, nel programma "Oil for food", producendo documentazione relativa al contratto stipulato tra la D.________SpA e l'ONU e quella di apertura del suo conto yyy presso la F.________SA. Egli sostiene che questi atti risponderebbero in modo preciso alla domanda estera.
4.2 Nella decisione di chiusura il MPC ha ritenuto che detta documentazione non era stata espressamente richiesta dalle autorità italiane e che la loro trasmissione esulava pertanto dal mandato conferito all'autorità svizzera di esecuzione. Ne ha concluso che questi documenti potevano se del caso essere consegnati al magistrato estero direttamente da parte del ricorrente, indagato nel procedimento italiano. Questa conclusione né viola il diritto federale né i diritti di difesa del ricorrente. Egli potrà del resto farli valere compiutamente nell'ambito del procedimento penale estero. Ne discende che la conclusione ricorsuale di trasmettere all'autorità richiedente i documenti prodotti con dette osservazioni dev'essere respinta.
4.3 Il ricorrente, insistendo sull'irrilevanza dei documenti litigiosi, perché quelli da lui prodotti già fornirebbero risposte sufficienti agli interrogativi formulati dalle autorità estere, e ammettendo ch'egli ha versato somme al funzionario russo, misconosce d'altra parte completamente la portata del principio dell'utilità potenziale (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2). È infatti manifesto che la trasmissione di documenti concernenti i versamenti effettuati da un indagato a un funzionario, di cui si sospetta sia stato corrotto, è utile a far progredire il procedimento estero: tra essi e l'asserito reato sussiste pertanto una relazione sufficiente (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73). La stessa rispetta d'altra parte il principio della proporzionalità, permettendo all'autorità estera di ricostruire compiutamente i flussi di denaro tra l'inquisito e il funzionario. La circostanza ch'essa sarebbe già a conoscenza di detti versamenti non implica che i nuovi atti, idonei a confermare ulteriormente la tesi accusatoria, sarebbero inutili.
4.4 Nemmeno regge l'accenno di critica all'esposto dei fatti contenuto nella domanda, nel senso che sarebbe errato ritenere una relazione tra i versamenti effettuati dal ricorrente e il citato programma. La domanda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG e 28 AIMP, in quanto tali disposizioni esigono ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la qualificazione giuridica dei reati e presenti un breve esposto dei fatti essenziali, di massima vincolante (DTF 126 II 495 consid. 5e/aa pag. 501), al fine di permettere alla parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispecie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88).
4.5 In tale ambito il ricorrente accenna semplicemente alla sua asserita estraneità ai sospettati reati perpetrati nell'ambito del citato programma e sottolinea il suo interesse a che questo aspetto della procedura venga definitivamente chiarito escludendo ogni riferimento a detto programma. Con quest'argomentazione egli scorda che la valutazione definitiva del materiale probatorio, così come la risposta al quesito dell'assenza di colpevolezza, sul quale è incentrato il ricorso, non spettano al giudice svizzero dell'assistenza, ma sono riservati al giudice estero del merito (DTF 118 Ib 547 consid. 3a in fine pag. 552; 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88; 112 Ib 576 consid. 14a pag. 605).
5.
5.1 Il ricorrente, richiamando gli art. 104 lett. a e b OG e 25 cpv. 4 AIMP, accenna a un'asserita applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.
5.2 Ricordato che secondo l'art. 80I cpv. 1 lett. b AIMP l'applicazione del diritto straniero, quale motivo di ricorso, può essere invocata di massima nei casi di cui all'art. 65 AIMP, il ricorrente si limita a rilevare, a titolo meramente abbondanziale e rinviando semplicemente ai motivi esposti nelle sue osservazioni al MPC, ch'egli contesta l'applicazione dell'art. 322bis CP italiano (relativo, tra l'altro, alla corruzione di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) al caso di specie. Egli rileva che la norma litigiosa è stata introdotta dall'art. 3 comma 1 della legge 29 settembre 2000 relativa alla ratifica ed esecuzione di determinati Atti internazionali elaborati in base all'art. K.3 del Trattato sull'Unione europea, entrato in vigore il 26 ottobre successivo. Sostiene che, pertanto, solo i fatti commessi successivamente a tale data potrebbero essere incriminati sulla base di tale norma. Al suo dire, l'indebito vantaggio da lui perseguito sarebbe consistito nella stipulazione del citato contratto con l'ONU, per cui sarebbe presumibile che l'accordo, asseritamente illecito, con il funzionario estero risalirebbe a un'epoca antecedente l'entrata in vigore della predetta norma.
5.3 Rilevato che il ricorrente non contesta la punibilità dei fatti secondo il diritto svizzero (cfr. l'art. 322septies CP), egli disattende che aderendo alla CEAG, la Svizzera ha fatto uso delle facoltà previste dai suoi art. 5 n. 1 lett. a e 23 n. 1, e ha sottoposto all'esigenza della doppia incriminazione l'esecuzione di commissioni rogatorie che, come quella in esame, implicano coercizione. L'AIMP, entrata in vigore dopo la Convenzione, ha attenuato questa esigenza, imponendo al giudice dell'assistenza di verificare, di regola, solo se l'atto perseguito all'estero, effettuata la dovuta trasposizione, denoti gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero (art. 64 cpv. 1 AIMP; DTF 124 II 184 consid. 4b e 4b/cc; 112 Ib 576 consid. 11a pag. 591; Zimmermann, op. cit., n. 349). Ritenuto che la domanda estera non appare affatto abusiva, spetterà al giudice italiano del merito valutare compiutamente l'applicabilità della citata norma.
6.
6.1 Il ricorrente contesta d'aver dato il proprio consenso all'esecuzione semplificata ai sensi dell'art. 80c AIMP, visto che il suo consenso era limitato agli atti da lui prodotti con la sua memoria del 25 luglio 2006.
6.2 La critica è imprecisa. Nella decisione di chiusura il MPC ha in effetti trasmesso, sulla base dell'art. 80c AIMP, gli atti acquisiti presso terzi, che non si erano opposti all'esecuzione semplificata. Ora, come si è visto, il ricorrente non era legittimato ad opporsi alla consegna di tali atti, né egli precisa quali atti dei suoi conti sarebbero stati consegnati senza il suo consenso. Certo, non parrebbe escluso che il MPC abbia mal interpretato il consenso, di per sé chiaro, del ricorrente. Non occorre comunque esprimersi oltre sulla questione, ritenuto che, anche nel caso di una trasmissione prematura di mezzi di prova la giurisprudenza non esige che se ne debba necessariamente chiedere la restituzione. Questo vizio, come nella fattispecie, può in effetti essere sanato in seguito, se, dopo che le parti hanno avuto la possibilità di far valere le loro obiezioni, sia accertato che le condizioni per concedere l'assistenza sono adempiute e che i documenti litigiosi devono in ogni modo essere consegnati all'autorità estera (DTF 129 II 544 consid. 3.6; 125 II 238 consid. 6a pag. 248; cfr. per il caso contrario, DTF 127 II 198 consid. 2b pag. 204 in fondo).
7.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 0157113).
Losanna, 5 settembre 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: