BGer 5A_436/2007 |
BGer 5A_436/2007 vom 08.11.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_436/2007
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Sentenza dell'8 novembre 2007
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II Corte di diritto civile
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Composizione
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Giudici federali Raselli, Presidente,
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Cancelliere Piatti.
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Parti
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A.________,
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p.a. Consolato generale della Repubblica Federale Tedesca,
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ricorrente,
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contro
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Repubblica e Cantone Ticino, rappresentato dal Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi, via Pretorio 16, casella postale, 6901 Lugano,
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Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno,
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via della Posta 9, 6601 Locarno,
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opponenti.
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Oggetto
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avviso di pignoramento,
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ricorso contro la sentenza emanata il 20 luglio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Considerando:
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che con ricorso 9 agosto 2007 A.________ è insorta al Tribunale federale contro una sentenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
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che il 14 agosto 2007 il Presidente della II Corte di diritto civile ha invano invitato la ricorrente a fornire entro 15 giorni dalla notifica del decreto un anticipo spese di fr. 200.--;
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che il 25 settembre 2007 la II Corte di diritto civile ha respinto la domanda con cui la ricorrente ha chiesto la ricusa del Presidente della Corte adita e ha nuovamente invitato la ricorrente a versare il predetto anticipo spese entro 15 giorni dalla notifica del decreto;
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che tale decisione con un nuovo invito a versare un anticipo spese è stata inviata al recapito in Svizzera indicato dalla ricorrente contestualmente alla domanda di ricusa;
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che entro il termine assegnato non è intervenuto alcun pagamento né è stato trasmesso un avviso di addebito;
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che il Tribunale federale non può pertanto entrare nel merito del ricorso (art. 62 cpv. 3 LTF);
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF il Presidente della Corte decide in procedura semplificata i ricorsi manifestamente inammissibili;
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che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente.
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3.
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Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
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Losanna, 8 novembre2007
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In nome della II Corte di diritto civile
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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