BGer 8C_636/2007 |
BGer 8C_636/2007 vom 03.12.2007 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_636/2007
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Sentenza del 3 dicembre 2007
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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M.________ e I.________,
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ricorrenti,
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contro
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Cassa cantonale per gli assegni familiari,
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via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Assegni familiari cantonali,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 settembre 2007.
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Considerando:
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che per pronuncia del 20 settembre 2007 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da M.________ e I.________ in materia di assegni familiari cantonali,
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che con ricorso 19 ottobre 2007 al Tribunale federale i coniugi X.________ si sono opposti al giudizio cantonale, riconfermandosi nelle loro allegazioni espresse in sede di primo grado,
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che per comunicazione del 23 ottobre 2007 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato agli interessati le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e li ha resi attenti sul fatto che il loro atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste,
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che nel contempo li ha informati sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso,
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che gli interessati non hanno fatto uso di questa possibilità,
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che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF),
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che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF),
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che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF),
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che nel caso di specie, i ricorrenti non espongono minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto,
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che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria,
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che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile,
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che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si percepiscono spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
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Lucerna, 3 dicembre 2007
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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