BGer 8C_3/2008 |
BGer 8C_3/2008 vom 12.04.2008 |
Tribunale federale
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8C_3/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 12 aprile 2008
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I Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico,
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cancelliere Schäuble.
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Parti
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S.________,
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ricorrente,
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contro
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Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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Prestazione complementare all'AVS/AI,
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ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 novembre 2007.
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Visto:
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il ricorso del 2 gennaio 2008 (timbro postale) contro il giudizio 26 novembre 2007 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino,
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il decreto 25 febbraio 2008, con il quale il Tribunale federale ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per il fatto che il ricorso appariva sprovvisto di possibilità di esito favorevole,
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il decreto del 6 marzo 2008, con il quale questa Corte ha assegnato a S._______ un termine suppletorio, scadente il 31 marzo 2008, per versare un anticipo spese, avvertendolo che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile,
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considerando:
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che il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nel termine suppletorio impartitogli,
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che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF,
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che nonostante la procedura sia di principio onerosa, viste le circostanze non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 in fine LTF),
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per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 12 aprile 2008
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In nome della I Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Giudice unico: Il Cancelliere:
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Frésard Schäuble
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