BGer 9C_400/2008 |
BGer 9C_400/2008 vom 30.06.2008 |
Tribunale federale
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9C_400/2008 {T 0/2}
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Sentenza del 30 giugno 2008
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II Corte di diritto sociale
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Composizione
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Giudice federale U. Meyer, Presidente,
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cancelliere Grisanti.
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Parti
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D.________, Italia,
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ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, Via P. Micheli nr. 36, 73100 Lecce, Italia,
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contro
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Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
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opponente.
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Oggetto
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Assicurazione per l'invalidità,
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ricorso contro la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 7 aprile 2008.
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Visto:
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il ricorso 2 maggio 2008 (timbro postale) contro la decisione incidentale 7 aprile 2008 con la quale il Tribunale amministrativo federale ha invitato D.________ a versare un importo di fr. 300.- a titolo di anticipo per le presunte spese processuali,
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considerando:
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che giusta l'art. 42 cpv. 1 LTF il ricorso deve tra l'altro contenere delle conclusioni e la loro motivazione,
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che per l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto,
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che per quanto concerne in particolare la motivazione, pur non dovendo essere necessariamente corretta, essa deve in ogni modo essere riferita al tema della causa (DTF 123 V 335),
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che la ricorrente, patrocinata dall'avv. Aldo Licci, solleva censure concernenti il merito della vertenza, quando invece la decisione incidentale riguarda unicamente e semplicemente una domanda di anticipo delle spese processuali, alla quale l'interessata ha peraltro dato seguito con il versamento del 19 aprile 2008,
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che già solo per la mancanza di una argomentazione topica, il ricorso di D.________ è manifestamente irricevibile,
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che trattandosi di un ricorso manifestamente motivato in modo insufficiente, si può decidere di non entrarvi nel merito mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF,
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che viste le circostanze, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
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per questi motivi, il Presidente pronuncia:
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1.
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Il ricorso è inammissibile.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
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Lucerna, 30 giugno 2008
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In nome della II Corte di diritto sociale
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del Tribunale federale svizzero
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Il Presidente: Il Cancelliere:
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Meyer Grisanti
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