BGer 1C_347/2008 |
BGer 1C_347/2008 vom 01.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_347/2008 /biz
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Decreto del 1° settembre 2008
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I Corte di diritto pubblico
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Composizione
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Giudice federale Féraud, presidente,
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cancelliere Crameri.
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Parti
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A.A.________,
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ricorrente, rappresentato da B.A.________,
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contro
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C.________,
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D.________,
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E.________,
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patrocinati dall'avv. Giovanni Jelmini,
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Municipio di X.________,
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opponenti,
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Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona,
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opponente.
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Oggetto
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licenza edilizia,
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ricorso (in materia di diritto pubblico) contro la sentenza emanata il 16 luglio 2008 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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considerando:
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che il 14 agosto 2008 A.A.________ ha presentato al Tribunale federale un "ricorso" contro una decisione emanata in materia edilizia il 16 luglio 2008 dal Tribunale cantonale amministrativo;
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che con scritto del 28 agosto 2008 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il gravame;
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che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (art. 5 cpv. 2 PC in relazione con l'art. 71 LTF);
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che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF);
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che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese processuali;
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per questi motivi, il presidente decreta:
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1.
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La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
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2.
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Non si prelevano spese giudiziarie.
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3.
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Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
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Losanna, 1° settembre 2008
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In nome della I Corte di diritto pubblico
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del Tribunale federale svizzero
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Il presidente: Il cancelliere:
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Féraud Crameri
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